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 2026  ottobre 29 Giovedì calendario

Ilva di Taranto, la Cassazione «spegne» gli altiforni: confermato lo stop dell’area a caldo

Sull’Ilva la Cassazione sposa il punto di «faticoso bilanciamento, anche e soprattutto alla luce della farraginosa storia di cui rappresenta il sedimento», indicato dalla Corte d’Appello di Milano tra valori tutti costituzionalmente tutelati come il diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione), la libertà di iniziativa economica e la proprietà (articoli 41 e 42 della Carta), e i livelli occupazionali di uno stabilimento di interesse strategico nazionale (art. 3 del d.l. n. 207 del 2012, e articoli 4 e 35 della Costituzione). Le Sezioni Unite civili della Suprema Corte hanno infatti rigettato oggi i ricorsi di Ilva Spa e Acciaierie d’Italia (in amministrazione straordinaria) contro la decisione con cui la sezione specializzata in materia di impresa della Corte di Appello di Milano il 27 luglio scorso, accogliendo in parte l’azione collettiva inibitoria promossa da 11 cittadini del comitato Genitori Tarantini, aveva ordinato al gruppo siderurgico di sospendere entro 90 giorni l’attività produttiva dell’area a caldo degli altiforni, fin quando non fosse «rimosso integralmente l’amianto ancora presente negli impianti» e non fossero adottate «le misure necessarie per ricondurre l’emissione delle polveri sottili entro limiti di sicurezza». 
Diritto al lavoro (ma salubre)
Per Ilva questa sospensione – avviata negli scorsi giorni lasciando gli impianti solo in preriscaldo in base all’ultimo decreto legge del governo in attesa della Cassazione – equivaleva alla fine definitiva degli altiforni, perché «sono impianti a ciclo continuo che, una volta spenti, non possono essere riavviati se non a costo del loro sostanziale rifacimento: lo spegnimento comporta la perdita del rivestimento refrattario e la ricostruzione degli impianti, stimata in 12-24 mesi per ciascun altoforno» (ecco cosa comporta la decisione dal punto di vista aziendale). 
«Nel conflitto fra il diritto all’esercizio dell’attività di impresa e quello dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle immissioni a cui sono assoggettati – aveva invece ritenuto la Corte d’Appello ora confermata dalla Cassazione -, non può che prevalere quest’ultimo» non solo in base alle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione europea, ma soprattutto «a seguito della recente modifica dell’articolo 41 comma 2 della Costituzione, secondo cui l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla salute o all’ambiente». E ora la Cassazione aggiunge che, «a ben vedere, diritto alla vita e alla salute (oltre che all’ambiente sano) e diritto al lavoro non possono essere contrapposti e non devono entrare in conflitto, poiché non sarebbe nemmeno meritevole di tutela un lavoro svolto in condizioni degradanti o pericolose: il diritto al lavoro che lo Stato deve promuovere è un diritto al lavoro salubre e sicuro, non già sottoposto a condizioni inaccettabili per salvaguardarne il mantenimento, che va tuttavia sostenuto e perseguito con appropriate politiche economico-sociali. Ad essere contrapposto è invece il diritto allo svolgimento di attività imprenditoriale, che la stessa Carta fondamentale perimetra in modo che non contrasti con l’utilità sociale, né rechi danno ai diritti preminenti alla salute e all’ambiente, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana».
La disapplicazione dell’Aia 2025
In particolare le giudici milanesi Marianna Galioto, Rossella Milone e Cristina Ravera, nell’accogliere parzialmente l’azione dei cittadini tarantini con gli avvocati Ascanio Amenduni e Maurizio Rizzo Striano, valorizzavano come «nel corso del tempo l’incremento dei casi di morte e ospedalizzazione nell’area prossima allo stabilimento, rispetto a zone anche poco distanti», stesse «a dimostrare che il rispetto dei valori limite di emissione non è sufficiente a scongiurare i rischi per la salute»; e come giustificasse la parziale disapplicazione dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) 2025, che «non contiene alcuna prescrizione in tema di rimozione dell’amianto» alla base del tumore maligno alla pleura quattro volte superiore alla media nella popolazione di Taranto (2.100 tonnellate rimaste nello stabilimento), e che è «priva di adeguate tutele sulle polveri PM10 e PM2,5 nello scenario produttivo a 6 milioni di tonnellate annue».
Al contrario, il sostituto procuratore generale della Cassazione, Luigi Birritteri, in udienza aveva sostenuto l’accoglimento dei ricorsi argomentando che l’art. 13, comma 2, del d.p.c.m. 29 settembre 2017 imponesse al gestore non (come interpretato dai giudici milanesi) di rimuovere tutto l’amianto entro il 2023, ma «di presentare un programma organico di rimozione attraverso un cronoprogramma in coerenza con il termine minimo per la realizzazione degli interventi». Inoltre per il pg la direttiva europea di riferimento «presuppone che pericoli gravi e rilevanti siano stati individuati», mentre a suo avviso «la Corte d’Appello non li ha accertati, ma li ha presunti dalla prescrizione del 2017 che ne costituirebbe il “presupposto”». 
Inoltre per il pg «il riferimento al “progressivo ammaloramento” dello stabilimento è generico e non riferito allo stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto», che stando a Ilva è «nei comper degli altiforni, nell’intercapedine tra la corazza metallica e la muratura refrattaria con funzione di isolante termico», con analisi che «sui mattoni a contatto con il flusso d’aria non hanno rilevato la presenza di amianto». E anche «il richiamo al principio di precauzione è inconferente, mancando – ad avviso del pg – qualsiasi “preliminare valutazione scientifica obiettiva» del rischio.
Questi rilievi del pg di Cassazione vengono però adesso bocciati dalla Suprema Corte, che trova corretta la disapplicazione dell’Aia: «Il giudice, quando va a sindacare la legittimità dell’atto amministrativo che abbia implicato la soluzione di questioni tecniche, non per ciò solo si sostituisce all’autorità amministrativa, sconfinando nel fondo di una valutazione discrezionale a questa riservata, ma ha il potere-dovere di esercitare quel sindacato di legittimità, specie quando incida, come nella specie, su diritti fondamentali quali la vita e la salute di collettività di persone, ove vi ravvisi un contrasto con la normativa nazionale o Ue vigente in materia. Nel caso in esame ricorrono tutti i presupposti per la disapplicazione cui, nella specie, hanno fatto ricorso entrambi i giudici di merito» milanesi. 
Infatti «in primo luogo l’Aia 2025 non costituisce l’oggetto diretto del giudizio, né il fondamento del diritto ivi fatto valere, ma integra solo un antecedente della condotta pregiudizievole, che il giudice è inevitabilmente chiamato ad esaminare in via incidentale. In secondo luogo, i giudici di merito hanno ravvisato l’illegittimità dell’Aia per contrasto con i principi sovraordinati della direttiva» europea «interpretati nel corso di questa causa dalla Corte di giustizia UE in sede di rinvio pregiudiziale. In terzo luogo, la disapplicazione non si riverbera sulla esistenza formale dell’Aia, ma ne impedisce l’operatività nel caso concreto, e in tal senso gli effetti non investono, se non solo di riflesso, le parti estranee al giudizio: né la Pubblica Amministrazione, che resta libera di valutare discrezionalmente il futuro rilascio di ogni Aia nella cornice ordinamentale nazionale, né gli stakeholders dell’impresa, che risentono soltanto degli effetti riflessi della sospensione dell’attività produttiva ritenuta pregiudizievole alla salute collettiva». Per la Cassazione il testo della norma «risulta sufficientemente chiaro da essere interpretato, come correttamente ritenuto dalla Corte d’Appello (e diversamente da qusnto opinato dal pubblico ministero), nel senso che l’Aia 2017 imponesse, in aggiunta agli obblighi di rimozione e smaltimento dell’amianto secondo la normativa speciale, anche i lavori di rimozione dell’amianto presente in stabilimento, secondo un programma organico basato sulla mappatura degli impianti, suddivisi in già dismessi e da dismettere, da realizzare peraltro nel termine alquanto ampio di sei anni (entro il 23 agosto 2023)».
Il principio di precauzione
Quanto ai riferimenti scientifici addotti da Ilva e sposati dal rappresentante Birritteri della Procura generale di Cassazione, la Corte di Cassazione ribatte che la Corte d’Appello milanese, come proposto anche dal parere del pg milanese Angelo Renna, ha «motivato puntualmente sulla loro inattendibilità. E ciò perché il sotteso rapporto Ispra in realtà non attesta affatto l’assenza di rischio, ma si limita a riferire che ‘il gestore in base ai dati e alle informazioni raccolte dichiara che le zone censite con presenza di amianto non rappresentano alla stato attuale una fonte di rischio’».
Perciò per le Sezioni Unite della Cassazione è «argomentata e ragionevole» la conclusione della Corte d’Appello milanese che l’AiaA 2025, non prevedendo alcunché sulla rimozione («bonifica») dell’amianto, ha di fatto avallato una proroga del termine per la rimozione integrale dal 2023 al 2037 (data di scadenza dell’Aia 2025), con conseguente illegittimità per contrasto con la sentenza della Corte di giustizia UE.
Nel caso in esame – specifica infatti la Cassazione – è pacifico che nello stabilimento di Taranto sono ancora presenti 2.140 tonnellate di amianto – sostanza la cui nocività è indiscussa – all’interno dei cowpers degli altiforni, con funzione di isolante termico ‘entrocontenuto’ nell’intercapedine tra la corazza esterna in acciaio e lo strato di mattoni refrattari; e ciò è sufficiente a che tale sostanza debba essere presa in considerazione ai fini dell’AIA, sulla base dell’interpretazione del diritto fornita in corso di causa dalla Corte di giustizia UE». 
Quindi bene ha fatto la Corte d’appello, sulla scorta dei principi di precauzione (art. 301 TUA), di prevenzione (art. 191 TFUE) e di causalità attenuata, a formulare «un giudizio di pericolosità attuale e rilevante sulla base delle plurime risultanze probatorie acquisite». Tra esse, anche «dati pacifici quali i numerosi e frequenti incidenti verificatisi nello stabilimento (attestati nei vari rapporti Ispra) e l’obsolescenza o fatiscenza degli impianti»: a maggior ragione, dunque, «le tonnellate di amianto in questione costituiscono una fonte di pericolo, stante la possibile dispersione delle relative fibre anche solo a causa di fessurazioni o microfessurazioni del refrattario. Dato non solo deducibile dalle prescrizioni dell’Aia 2017, ma anche avvalorato dai finanche verificatisi in corso di causa, come l’incendio avvenuto il 7 maggio 2025». Anche perché, in generale, «in vista di una tutela effettiva della salute e dell’ambiente, le misure devono tendere a realizzare un rapido risanamento della situazione di compromissione ambientale o di potenziale pregiudizio alla salute determinata dall’attività delle aziende, e non già, invece, a consentirne indefinitamente la prosecuzione attraverso un semplice abbassamento del livello di tutela di tali beni».
Le polveri sottili
Sul tema delle polveri sottili la Corte d’Appello milanese in estate aveva ritenuto che l’Autorizzazione integrata ambientale 2025 dovesse essere incidentalmente disapplicata laddove non prescriveva misure necessarie per ricondurre l’emissione delle polveri sottili entro limiti di sicurezza con riferimento allo scenario produttivo autorizzato di 6 milioni di tonnellate all’anno: e questo perché i vari rapporti di VDS dal 2017 al 2023 avevano mostrato, nonostante il mancato superamento dei valori limite indicati dal d.lgs. n. 155 del 2010, eccessi di mortalità e ricoveri in percentuale significativamente maggiore rispetto ad altre zone più lontane dallo stabilimento.
Anche qui il pg di Cassazione appoggiava i ricorsi di Ilva, sostenendo che la Corte d’Appello avesse così «sovrapposto piani normativi distinti» (valori limite di emissione e standard di concentrazione degli inquinanti) «attribuendo una valenza chiaramente “predittiva”, come se, dall’esame dello stato di salute complessivo della popolazione interessata negli anni che vanno dal 2017 al 2023, potesse ricavarsi una sicura prognosi circa l’esistenza di un pericolo “grave e rilevante” per la salute pubblica». E pure «il richiamo al principio di precauzione» per Birritteri non consentiva «di sostituire ai parametri stabiliti dalla legge valori diversi e indeterminati, tanto più quando l’ordinamento abbia disciplinato sia gli standard di qualità dell’aria sia il procedimento di valutazione dei rischi sanitari».
La Suprema Corte oggi si limita a osservare che l’argomento dell’amianto, una volta acclarato, basta da solo a reggere la fondatezza dell’ordinanza della Corte d’Appello milanese, e infatti la Cassazione giudica superfluo discutere anche i ricorsi sul tema delle polveri sottili: se non per «aggiungere che la nuova direttiva Ue 2024/2881 del 23 ottobre 2024 relativa alla qualità dell’aria, da recepire entro l’11 dicembre 2026, fissa parametri ancora più severi in tema di particolato (PM10 e PM2,5), sia sotto il profilo qualitativo che sotto quello quantitativo».