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 2026  ottobre 18 Domenica calendario

Il poliziotto antimafia e la mannaia del verdetto per il caso Shalabayeva

Dopo quattro sentenze disseminate negli anni, martedì 20 ottobre il «caso Shalabayeva» torna davanti alla Corte di cassazione per un nuovo verdetto: cinque funzionari della polizia di Stato condannati nell’appello-bis (seguito a un giudizio di colpevolezza in primo grado, l’assoluzione in secondo e l’annullamento in Cassazione) chiedono che la Corte suprema bocci l’esito di quel processo. Se necessario ordinandone un altro, ad oltre tredici anni dai fatti.
L’accusa, sempre respinta, è il sequestro di persona nei confronti di Alma Shalabayeva, moglie dell’ex ministro del Kazakistan ed ex banchiere Mukthar Ablyazov che nel 2013 era inseguito da un mandato d’arresto emesso dall’autorità giudiziaria del suo Paese, dopo essere diventato esponente dell’opposizione. Il più noto dei poliziotti coinvolti è Renato Cortese, all’epoca dirigente della Squadra mobile di Roma, poi divenuto capo del Servizio centrale operativo, questore di Palermo e attualmente – nominato prefetto – direttore centrale delle cosiddette «specialità». In precedenza, da stimato investigatore antimafia, aveva coordinato la cattura di boss di prim’ordine, fino a Bernardo Provenzano nel 2006, mettendo fine a una latitanza durata 43 anni, la più lunga nella storia di Cosa nostra.
A fine maggio 2013 Cortese fu tra i protagonisti del tentato arresto di Ablyazov, segnalato nella capitale dalle autorità kazake, fallito perché il ricercato se n’era già andato ottenendo, nel frattempo, lo status di rifugiato politico. Senza però che l’Interpol ne avesse ricevuto comunicazione, lasciando così sui propri terminali la red notice che ne richiedeva il fermo a fini estradizionali. Il capo della Mobile e i suoi uomini trovarono solo la moglie del latitante, Alma Shalabayeva, che si qualificò con un altro nome e un passaporto della Repubblica centrafricana considerato falso. Per questo la donna, insieme alla figlia di sei anni, venne portata davanti a un giudice di pace e due giorni dopo espulsa. Riconsegnata ai kazaki che avevano già predisposto un aereo privato per il rimpatrio. Negandole l’asilo a cui avrebbe avuto diritto, ma che né lei né i suoi avvocati avevano chiesto formalmente.
Per questo iter giudicato troppo veloce e contrassegnato da «plurime anomalie» s’è innescato il processo ai poliziotti (oltre a Cortese l’allora dirigente dell’Ufficio immigrazione Maurizio Improta e i funzionari Francesco Stampacchia, Luca Armeni e Vincenzo Tramma), nato monco degli ipotetici mandanti: il ministro dell’Interno dell’epoca Angelino Alfano e i suoi collaboratori che a seguito della segnalazione dei kazaki avevano attivato il questore di Roma, il quale affidò la pratica al capo della Mobile. E dopo l’altalena di verdetti tra processo di primo grado e due appelli, con l’ultima condanna fissata a quattro anni di reclusione, siamo arrivati alla Cassazione-bis. I difensori di Cortese, il professor Franco Coppi e l’avvocato Cesare Placanica, hanno proposto alla Corte una serie di questioni di diritto che racchiudono il cuore della vicenda giudiziaria: fu davvero un sequestro di persona pianificato e portato a termine da quei poliziotti, oppure ciascuno di loro (e ciascuno per la propria parte) ha solo fatto ciò che in quel momento pensava fosse necessario fare?
Per i giudici che hanno emesso le condanne ci fu una «condotta unitaria e concertata» nell’ambito di un «piano definito» che doveva portare alla consegna di Shalabayeva e sua figlia al Kazakistan, come dimostrerebbero le reiterate «anomalie procedurali» nella gestione della moglie del dissidente; di qui il riconoscimento del sequestro di persona. Quelli della Corte d’assise di Perugia, invece, avevano detto che «il fatto non sussiste» di fronte a un’accusa «radicalmente insostenibile».
Ora, dopo che quel giudizio è stato bocciato in Cassazione e ribaltato dalla Corte d’appello di Firenze, i difensori di Cortese sostengono nel loro ricorso che la nuova condanna è «illogica» perché «manca clamorosamente la prova dell’esistenza di un accordo iniziale sull’ideazione e la programmazione criminosa»; le «anomalie» non dimostrano il dolo né la volontà di sequestrare Alma Shalabayeva e sua figlia, bensì – al massimo – «superficialità, inadeguatezza organizzativa, pressioni esterne mal gestite». Tanto più che molte di esse sono riconducibili a uffici diversi dalla Squadra mobile guidata da Cortese. Il quale prima del rimpatrio della donna, contattato dall’avvocata che la assisteva le diede indicazioni per opporsi rivolgendosi alla Procura di Roma. Bloccando «di fatto» l’espulsione per alcune ore, a dimostrazione della sua buona fede e «dell’inesistenza di qualsivoglia accordo ai danni della signora».
Tesi fatta propria anche dalla Procura generale di Firenze, che nel processo d’appello-bis aveva chiesto l’assoluzione degli imputati. Sottolineando che «gli elementi oggettivi emersi nel processo dimostrano che ciascun operatore ha agito in relazione a una situazione di illegalità apparente della presenza della donna sul territorio nazionale, compiendo atti che riteneva doverosi e legittimi in base al patrimonio conoscitivo disponibile in quel momento».
Con queste considerazioni, denunciano i difensori dell’ex poliziotto antimafia, la Corte d’appello di Firenze non s’è misurata in alcun modo, come se non fossero state mai pronunciate. Ulteriore rimostranza sottoposta alla Cassazione, a cui ora torna la parola.