Questo sito utilizza cookies tecnici (propri e di terze parti) come anche cookie di profilazione (di terze parti) sia per proprie necessità funzionali, sia per inviarti messaggi pubblicitari in linea con tue preferenze. Per saperne di più o per negare il consenso all'uso dei cookie di profilazione clicca qui. Scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie Ok, accetto

 2026  ottobre 10 Sabato calendario

Affitti brevi alla Consulta. Bocciata la legge emiliana

Giusto limitare l’overtourism, ma con misure proporzionate e soprattutto solo dove il fenomeno è presente. Con queste motivazioni, la Corte costituzionale ha bocciato due articoli della legge regionale 10 del 2025 dell’Emilia-Romagna sulla «Disciplina degli immobili destinati a locazione breve» accogliendo il ricorso della presidenza del Consiglio che ne contestava la legittimità perché «in contrasto con la tutela della proprietà privata, della libertà d’impresa e della concorrenza». Esultano i gestori di affitti brevi, ma soprattutto il centrodestra che attacca la «legge ideologica della sinistra». Ma dalla Regione assicurano: «Correggeremo gli articoli ma l’impianto generale è corretto».
La sentenza, depositata ieri, ritiene illegittimo l’articolo 4 sul cambio di destinazione d’uso urbanistica che impone – unico caso in Italia – alle abitazioni utilizzate per gli affitti brevi (meno di 30 giorni al mese) il passaggio dalla destinazione residenziale alla nuova categoria turistico-ricettiva «locazione breve», con relativi adeguamenti per tassazione e obblighi. Una norma che però riguarderebbe solo i gestori delle locazioni brevi e non le altre attività extra alberghiere come case vacanze e affitta-camere. La Consulta riconosce che le locazioni turistiche brevi possono essere «sporadiche», mentre «le strutture extra-alberghiere devono essere gestite in forma imprenditoriale» e però mantengono comunque la destinazione residenziale. Si tratta quindi di una «disparità irragionevole, in quanto non persegue alcun fine meritevole di protezione».
La Corte riconosce infatti l’obiettivo della legge dell’Emilia-Romagna, cioè quello di limitare l’overtourism e lo ritiene anzi «meritevole di protezione», perché ha prodotto «una contrazione degli alloggi disponibili per lavoratori e studenti fuori sede, con conseguente effetto inflazionistico sul costo degli alloggi stessi», oltre al rischio di determinare «la trasformazione urbanistica di interi quartieri e centri, con ricadute di rilievo anche sulla gestione dei servizi pubblici locali». Ma l’obbligo definito dall’articolo 4 esteso a tutto il territorio regionale «è chiaramente sproporzionato rispetto a quel fine». L’articolo 5 assegna ai Comuni la possibilità di individuare nei piani urbanistici zone per «locazioni brevi»: è illegittimo perché «volto a regolare l’insediamento dell’uso locazione breve» definito dall’articolo 4 e bocciato.
Nel suo ricorso, il governo rivendicava anche la competenza legislativa in materia di tutela della concorrenza, ma la Corte ha valutato «infondate le censure avanzate» confermando la titolarità della Regione, così come era già avvenuto in un ricorso presentato, e perso, dal governo contro la Regione Toscana. Ma la polemica politica s’infiamma, con il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami che attacca: «La Corte costituzionale smantella la legge ideologica della Regione Emilia-Romagna: la lotta all’overtourism non può trasformarsi in una punizione contro le famiglie che affittano per integrare il proprio reddito». L’assessore alle politiche abitative dell’Emilia-Romagna Giovanni Paglia rivendica «l’impianto della legge che la Corte non ha toccato, sono solo rilievi tecnici» e sottolinea: «Sconfessate tutte le questioni politiche poste dal governo: nessuna lesione del diritto dei proprietari e competenza alle Regioni». Marco Celani, presidente Aigab, associazione dei gestori di affitti brevi con 43 mila case, è soddisfatto: «La Corte ha applicato un chiaro test di proporzionalità: la tutela dell’interesse pubblico è corretta, ma non si può limitare la concorrenza con misure invasive quando esistono strumenti di regolamentazione più idonei».