corriere.it, 8 ottobre 2026
Condanna per le molestie del caso "30 secondi": «La violenza sessuale prescinde dal tempo»
Chi agisce ha «l’onere di accertarsi della sussistenza» del consenso e «l’ordinamento non prevede una soglia minima di durata» della violenza sessuale, che «prescinde dal tempo». Lo sottolinea la Corte d’Appello di Milano nelle motivazioni della condanna a un anno e due mesi inflitta a un ex sindacalista per violenza su Barbara D’Astolto, hostess, nel secondo grado bis sul noto caso dei «30 secondi».
Per i giudici, se la vittima viene colta di sorpresa, l’azione rapida integra comunque l’abuso, perché le impedisce di manifestare il proprio dissenso. L’incredulità e il ritardo di pochi secondi nella reazione verbale, aggiunge la Corte, non esprimono consenso ma «difesa passiva» e «disorientamento», «del tutto compatibile con il trauma subito».
Il 10 luglio di quest’anno l’ex sindacalista – che lavorava all’aeroporto di Malpensa e imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia della hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi – è stato condannato dalla seconda sezione penale della Corte d’Appello (collegio Manzi-Fasano-Galoppi) dopo due assoluzioni in primo e secondo grado e una decisione della Cassazione di annullamento con rinvio per l’appello bis.
Il caso aveva suscitato polemiche proprio perché con due sentenze il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici di primo e secondo grado, la donna in «30 secondi» avrebbe potuto opporsi e «dileguarsi». Poi, la Suprema Corte, dopo il ricorso del sostituto pg di Milano Angelo Renna, ha annullato con rinvio l’ultimo verdetto per il nuovo giudizio, in cui è stata accolta anche la linea della parte civile con l’avvocato Gionata Bonuccelli, che rappresenta la vittima.
Nelle udienze dell’appello bis, la donna aveva testimoniato ancora una volta, confermando gli abusi. Il «ritardo nella reazione» della «vittima», ovvero «nella manifestazione del dissenso», aveva scritto la Cassazione motivando l’annullamento con rinvio della doppia assoluzione (la prima a Varese nel 2022), deciso nel febbraio 2025, è «irrilevante» per la «configurazione della violenza». In sostanza, ciò che ha sostenuto anche il sostituto pg milanese.
Nelle 31 pagine delle motivazioni la Corte ricorda, infatti, «i principi di diritto irrinunciabili stabiliti» dalla Suprema Corte. E chiarisce che la Cassazione ha anche «inteso correttamente ricollegare al «ritardo» nella reazione» della donna «il fenomeno del “freezing”, una considerazione che ulteriormente avvalora e dimostra definitivamente un fatto già evidente in base ad un ragionamento».
I fatti risalgono al marzo 2018 quando la donna si era rivolta al sindacalista per una vertenza e durante quell’incontro, stando alle indagini, sono avvenute le molestie e gli abusi. I giudici hanno anche riconosciuto a carico dell’imputato una provvisionale di risarcimento a favore della 49enne di 10 mila euro.