corriere.it, 5 ottobre 2026
Ilva, i giudici di Milano confermano il blocco degli altiforni
Un nuovo collegio della Corte d’Appello di Milano, presieduto dal presidente (Giuseppe Ondei) dell’intera Corte, respinge il ricorso di Ilva spa e Acciaierie d’Italia, e – come proponeva anche il parere del pg Angelo Renna -non sospende la decisione con la quale l’11 settembre (con un collegio composto da differenti giudici civili) la Corte aveva mantenuto l’ordine all’Ilva di fermare entro il 25 ottobre l’attività produttiva dell’area a caldo degli stabilimenti siderurgici di Taranto.
Perché no alla sospensione della sospensione? Non soltanto perché è vicino il notorio 20 ottobre, udienza già fissata per la parola definitiva della Cassazione subito investita in settembre dall’impugnazione di merito di Ilva contro il contenuto della decisione milanese. Ma anche e soprattutto perché nei prossimi 15 giorni non c’è il rischio di alcun danno irreparabile per gli stabilimenti. Infatti la stessa azienda Acciaierie d’Italia, diversamente da quanto prospettato nel dibattito pubblico che sembrava adombrare un punto di non ritorno paventato nell’avvio immediato delle procedure tecnico-logistiche per arrivare a ottemperare allo spegnimento degli impianti a fine ottobre, in udienza in Corte d’Appello con i suoi legali ha invece comunicato di non aver per adesso avviato lo spegnimento dell’altoforno 2 rimasto l’unico in funzione, ma di aver messo «in preriscaldo» l’impianto (pur oggi con costi più elevati per l’acquisto di gas all’estero): «modalità – ha aggiunto proprio Acciaierie d’Italia – che si prospetta come idonea a non pregiudicare l’eventuale riavvio dell’attività produttiva», con la specificazione «che, al momento, la stessa è (già) «sospesa». E a favore di questo fragile equilibrio temporale, cioè preriscaldo in attesa della Cassazione, si sono espressi in udienza anche gli avvocati Ascanio Amenduni e Maurizio Rizzo Striano del comitato «Genitori Tarantini», promotore nel 2021 del ricorso sinora accolto dai giudici milanesi.
La Corte d’Appello prende dunque atto che atto che «la modalità del «preriscaldo» è valutata quale «assetto termico che ha proprio ed esattamente lo scopo di evitare i pregiudizi che lo spegnimento totale degli impianti potrebbe causare», anche se aggiunge che su questo punto non ha titolo per esprimersi, tantomeno per dare una sorta di autorizzazione domandata da Ilva: «Si tratta di profili non sovrapponibili e che implicano valutazioni differenti: il primo (la richiesta di «autorizzazione») attiene alla fase più propriamente esecutiva e presuppone, per come rappresentato, il «voler» dare esecuzione al comando giudiziale; il secondo (che è l’oggetto del presente procedimento) è, invece, finalizzato all’eventuale
«sospensione» del provvedimento, sempre che si ravvisi il pericolo di danno grave e irreparabile». Che per questi motivi tecnici dunque non esiste.
Resta dunque per ora in vigore l’ordinanza dei giudici di secondo grado della Sezione specializzata in materia d’impresa della Corte d’Appello di Milano, che l’11 settembre avevano respinto una prima richiesta di Ilva di rivedere la decisione di primo grado con cui il Tribunale civile di Milano il 27 luglio aveva ordinato al gruppo siderurgico di interrompere entro 90 giorni l’attività produttiva dell’area a caldo degli altiforni, fin quando non fosse stato «rimosso integralmente l’amianto ancora presente negli impianti» e non fossero state adottate «le misure necessarie per ricondurre l’emissione delle polveri sottili entro limiti di sicurezza».
E questo perché, «nel conflitto fra il diritto all’esercizio dell’attività di impresa e quello dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle immissioni a cui sono assoggettati, non può che prevalere quest’ultimo», non solo in base alle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione europea, ma soprattutto «a seguito della recente modifica dell’articolo 41 comma 2 della Costituzione, secondo cui l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla salute o all’ambiente».
Oggi i giudici cautelari ribadiscono che «le valutazioni di merito restano estranee al presente procedimento», ma anch’essi aggiungono che, pure in caso di spegnimento degli altiforni «la tutela del diritto alla salute risulta comunque prevalente, nel doveroso rispetto dell’interpretazione data in sede comunitaria, oltre che dell’articolo 41 della Costituzione modificato nel 2022.
Nei giorni scorsi Acciaierie d’Italia aveva avviato le prime procedure di cassa integrazione di lavoratori, comunicando che «il fermo produttivo imposto dal provvedimento giudiziale comporterà la conseguente impossibilità di alimentazione, almeno fino alla complessiva riorganizzazione produttiva del gruppo, delle attività a valle del ciclo produttivo dell’area a caldo e delle funzioni di staff connesse alle attività».