ilmessaggero.it, 30 settembre 2026
Licenziato per la paura di volare, l’azienda perde il ricorso e deve risarcirlo
Licenziato in tronco, un lavoratore ha fatto ricorso e ora l’azienda dovrà sborsare oltre 52mila euro. Il protagonista della vicenda è Giuseppe Capoluongo, operaio cablatore in servizio dal 2002 alla Bergami Packaging Solutions di Altedo di Malalbergo, nel Bolognese.
Il 27 marzo 2024 il lavoratore era stato licenziato in tronco dall’azienda dopo essersi inizialmente rifiutato di avviare le pratiche burocratiche per ottenere il passaporto, documento richiesto dalla società per eventuali future trasferte internazionali. Mentre il tribunale di primo grado aveva giudicato legittimo il provvedimento aziendale, la Corte d’Appello di Bologna ha completamente ribaltato la decisione, dichiarando il licenziamento illegittimo.
L’aerofobia
Alla base del rifiuto c’era la grave aerofobia, la paura di volare, di cui Capoluongo soffriva e che aveva formalmente comunicato all’azienda già nel 2011, presentando un apposito certificato medico in occasione di una trasferta negli Stati Uniti. In seguito a un confronto con il sindacato Fiom, l’azienda aveva accettato di escluderlo da tutte le missioni che prevedessero viaggi in aereo. Per oltre 12 anni, al dipendente non erano più stati assegnati spostamenti di questo tipo. Secondo i giudici d’appello, questo lungo periodo di tempo aveva portato il lavoratore a confidare legittimamente nella validità di quell’accordo, rendendo la sanzione espulsiva del licenziamento eccessivamente punitiva e sproporzionata rispetto alla condotta.
Il paradosso e il risarcimento
Nella vicenda emerge un dettaglio curioso in quanto l’operaio, poco prima di essere estromesso, aveva accettato di fare il passaporto. Pur riconoscendo che la richiesta aziendale fosse inizialmente legittima e che il comportamento del dipendente avesse comunque una rilevanza sul piano disciplinare, la Corte ha stabilito che non sussiste una gravità tale da giustificare la massima sanzione. Di conseguenza, i giudici hanno condannato l’azienda a risarcire il lavoratore con 20 mensilità della sua retribuzione globale di fatto, pari a 52.349,20 euro, oltre al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, degli interessi e della rivalutazione monetaria, chiudendo così una battaglia legale definita dai suoi legali come il riscatto di una grande ingiustizia.