corriere.it, 21 settembre 2026
Glovo, il giudice dice no al pm: «Non spetta alla Procura far assumere i rider»
Ofelè fa el to mesté: tu fai il pm e stai facendo bene a intervenire sullo sfruttamento dei rider affinché le piattaforme del delivery alzino le paghe da fame, ma tu lascia poi al confronto fra sindacati e imprese il pattuire se il tipo di contratto per questo lavoro debba essere autonomo o subordinato, questione che non compete alle Procure ma se mai ai Tribunali del lavoro. Il giudice delle indagini preliminari di Milano, Roberto Crepaldi, nel mantenere il «controllo giudiziario» a cui Glovo-Foodinho è sottoposta da febbraio per bonificarla dall’assetto nel quale retribuiva i rider con paghe non in grado di assicurare l’«esistenza libera e dignitosa» indicata dall’articolo 36 della Costituzione, ha respinto la sopravvenuta richiesta del pm Paolo Storari di sostanzialmente ordinare alla compagnia di assumere tutti i ciclofattorini come lavoratori subordinati.
In estate Glovo, con gli avvocati Francesco D’Alessandro e Pasquale Annicchiarico, aveva chiesto la fine dell’amministrazione giudiziaria in forza dell’aumento della paga oraria minima da 10 a 14 euro, o comunque nel minimo a 3 euro a consegna invece di 2,50. Poi però aveva ritirato questa istanza quando aveva visto che il pm, alla luce del sopravvenuto decreto Meloni del primo maggio scorso – il quale ha introdotto obblighi di trasparenza dei processi automatizzati, e una presunzione relativa di subordinazione in presenza di elementi indicativi dell’esercizio di poteri di direzione e controllo anche mediante sistemi algoritmici – aveva domandato al gip di ordinare a Glovo di procedere all’assunzione di tutti i rider come lavoratori subordinati.
«Cautela per l’impatto»
Il gip ora premette che «l’amministratore giudiziario e la difesa hanno evidenziato elementi concreti che rendono il quadro dei rapporti incerto e richiederebbero un approfondimento relativo al singolo rapporto di lavoro, e non consentono risposte universalmente vere al quesito circa la natura del contratto di lavoro». E ravvisa che «ancor più cautela deve essere utilizzata a fronte dell’impatto economico/organizzativo di una qualificazione generalizzata del rapporto come subordinato a prescindere dalla frequenza dell’attività prestata e della situazione di monocommittenza, e a fronte delle decisioni non sempre univoche finora adottate dalla stessa giurisprudenza giuslavoristica». In questo caso, è infatti la preoccupazione del gip, «l’impatto riguarderebbe non solo la società sottoposta al controllo giudiziale ma anche gli stessi lavoratori, obbligati ad una prestazione assai più rigida (in termini di orari e monocommittenza) rispetto a quella odierna».
I negoziati tra le parti sociali
Ma soprattutto per il gip Crepaldi «ulteriore cautela deve essere indotta dal fatto che neppure tra le parti sociali, forse proprio per i risvolti appena evidenziati, la tematica della subordinazione è trattata in modo univoco e il mercato in questo settore offre esempi diversificati». Sotto il profilo delle relazioni industriali è in corso un confronto per cercare di arrivare a un contratto collettivo nazionale dei rider, ma da un lato Cgil e Uil spingono per una significativa area di lavoro subordinato per i rider che svolgano l’attività in modo stabile e continuativo, mentre Confcommercio, Assodelivery e le piattaforme interessate vorrebbero solo meglio regolamentare il lavoro autonomo, pur con maggiori tutele economiche, previdenziali e in materia di sicurezza.
«Nonostante tali divergenze – riassume il giudice -, il tavolo negoziale ha registrato progressi su numerosi temi, tra cui il superamento del sistema basato esclusivamente sul cottimo, l’introduzione di compensi minimi garantiti, e anche la regolamentazione dell’accesso al lavoro, il rafforzamento delle tutele assicurative e l’istituzione di strumenti partecipativi e di rappresentanza sindacale».
Due campi di gioco diversi
E qui il gip arriva al punto che lo divide dal pm: «Sotto il profilo processuale, questo giudice ritiene che l’invasione nella libertà d’impresa», inevitabile nella messa sotto controllo giudiziario, «debba essere limitata allo stretto necessario per scongiurare il pericolo che le condotte di caporalato proseguano, chiamando gli amministratori ad implementare, con l’ausilio e la supervisione dell’amministratore giudiziale, le misure che sono necessarie e sufficienti a far cessare la situazione di illegalità».
Lo scopo dell’amministrazione giudiziaria, che il gip mantiene in Glovo, è cioè un «intervento cautelare improntato alla verifica del raggiungimento di livelli retributivi sufficienti a garantire i diritti costituzionali dei lavoratori, tematica questa che prescinde dalla qualificazione del rapporto stesso, la quale ben potrà essere oggetto di separato contenzioso davanti al giudice del lavoro».
L’amministrazione giudiziaria andrà dunque avanti per verificare gli impegni assunti da Glovo. Per adesso, «sotto il profilo dell’atteggiamento complessivamente tenuto dalla società, l’Amministratore giudiziario ha confermato il giudizio sostanzialmente positivo, evidenziando come la società abbia fornito un flusso informativo adeguato, abbia collaborato con gli organi della procedura, abbia avviato interventi di rafforzamento della governance e dei sistemi di controllo interno e abbia elaborato un piano di interventi volto a migliorare le condizioni economiche e organizzative dei rider».
I calcoli sull’algoritmo
Il pm riconosceva gli adeguamenti retributivi orari di Glovo, ma contestava il sistema algoritmico di determinazione della retribuzione sul cosiddetto «tempo effettivo di consegna calmierato», che calcolava obliterasse di fatto tre ore su 10 ore di disponibilità lavorativa del rider. «Ma la determinazione della durata della prestazione, sulla quale calcolare la retribuzione da corrispondere, non con riguardo al tempo effettivo del rider ma sulla base di un parametro più complesso – scrive il gip -, era stato inizialmente concordato con lo stesso pubblico ministero e, a prescindere da ciò, è funzionale a scongiurare il rischio che vi rientrino anche eventuali deviazioni dal percorso ottimale derivanti dalla pluralità di possibili committenti (vale a dire di andare a prelevare o consegnare per conto di altre piattaforme per cui pure lavora il rider)».
Quanto agli obblighi di trasparenza introdotti dal decreto Meloni nei confronti dei lavoratori, l’articolo 14 impone alle piattaforme di informarli sui sistemi automatizzati utilizzati per l’assegnazione delle attività, la determinazione dei compensi, la valutazione delle prestazioni e la limitazione o chiusura degli account. «Ma la legge di conversione – nota il gip – ha ristretto il diritto al riesame umano, limitandolo alle decisioni
automatizzate che incidono sulla sospensione o chiusura dell’account, il diniego della retribuzione e la modifica della posizione contrattuale del lavoratore».