il Fatto Quotidiano, 12 settembre 2026
Sgarbi la spunta sul danno erariale
Vittorio Sgarbi non dovrà restituire i 200.249,13 euro incassati da sottosegretario alla Cultura. Il 3 giugno 2024 la Procura regionale della Corte dei conti gliene aveva chiesto la restituzione – quanto percepito dal 2 novembre 2022 alle dimissioni del 13 febbraio 2024 – perché se la carica non poteva essere legalmente svolta il denaro preso è “indebitamente percepito”. Il 7 maggio la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha rigettato tutto. A cadere è il conto delle conferenze a pagamento che abbiamo rivelato sul Fatto, con l’incompatibilità accertata dall’Antitrust e confermata da Tar del Lazio e Consiglio di Stato. E cade per una sequenza di circostanze finite dalla stessa parte, con la più singolare: per i giudici Sgarbi era troppo noto perché la carica potesse procurargli vantaggi e clienti.
Primo ostacolo, il dolo. Non basta provare che uno sapesse quel che faceva: serve provare che volesse anche il danno. Lo stabilisce il decreto Semplificazioni 2020: “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”. La Procura, annota il collegio, si è fermata alla volontà della condotta e non anche dell’evento dannoso”. Secondo, il “pacchetto”. Le prestazioni contestate erano “circa 121”, tutte insieme. Era onere del requirente individuare quali ricadessero nelle materie delegate – musei, parchi archeologici statali, arte contemporanea, sicurezza del patrimonio – e argomentare caso per caso, “non limitandosi a ritenere (…) in modo massivo, come incompatibili tutte le attività professionali”.
Terzo. Il 7 gennaio 2026, quattro mesi prima dell’udienza, entra in vigore la riforma della responsabilità erariale voluta dal governo: la riforma Foti. Non tocca il dolo, ma una norma la applica ai giudizi pendenti, e quello contro Sgarbi ci finisce dentro. Introduce un tetto ai risarcimenti, escluse due sole ipotesi: dolo e illecito arricchimento. Applicato a Sgarbi, il meccanismo dice una cosa precisa: per chiedere i 200 mila euro interi restavano solo le due “etichette” fuori dal tetto, e la Procura le ha scelte entrambe. Ma sono le uniche che obbligano a provare la volontà del danno. La strada per chiedere tutto era la stessa che rendeva più difficile ottenere qualcosa.
Quarto. Presentare i propri libri a pagamento e andare ospite in tv, per il collegio, è esercizio di “diritti e libertà fondamentali protette dalla Costituzione o dalla Convenzione europea”: libera manifestazione del pensiero e diritto d’autore, e le cause di incompatibilità “non possono essere applicate per analogia”: la legge sul conflitto di interessi non può “porre un vincolo assoluto a libertà e diritti fondamentali degli esponenti di governo”.
Quinto, e singolare proprio in tema di pari diritti. La norma sulle incompatibilità serve a impedire che la poltrona procuri clienti: circostanza “ragionevolmente da escludere vista la notorietà del convenuto nell’ambito della critica dell’arte”. Sgarbi era già famoso, insomma, i clienti li aveva comunque. Girata al contrario, la frase suggerisce che a chi non lo è può andare peggio: con gli stessi contratti e le stesse cifre, l’ipotesi che la carica gli procuri vantaggi resterebbe in piedi? La notorietà diventa presunzione di innocenza. A Sgarbi sono riconosciuti 3.500 euro di spese a carico del ministero della Cultura: l’ente vittima per la Procura, che valuterà l’appello.