corriere.it, 11 settembre 2026
L’Ilva di Taranto dovrà spegnere gli altiforni
«Nel conflitto fra il diritto all’esercizio dell’attività di impresa e quello dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle immissioni a cui sono assoggettati, non può che prevalere quest’ultimo», non solo in base alle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione europea, ma soprattutto «a seguito della recente modifica dell’articolo 41 comma 2 della Costituzione, secondo cui l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla salute o all’ambiente».
Niente tempi supplementari per l’area a caldo dello stabilimento siderurgico dell’ex Ilva di Taranto. La prima Corte d’Appello civile di Milano (presidente ed estensore Lorenzo Orsenigo, consiglieri Alessandra Arceri e Beatrice Siccardi) ha respinto venerdì mattina la richiesta avanzata da Ilva spa e da Acciaierie d’Italia (in amministrazione straordinaria) di sospendere il decreto con il quale lo scorso 27 luglio i giudici di secondo grado della Sezione specializzata in materia d’impresa avevano ordinato al gruppo siderurgico di interrompere entro 90 giorni l’attività produttiva dell’area a caldo degli altiforni, fin quando non fosse «rimosso integralmente l’amianto ancora presente negli impianti» e non fossero adottate «le misure necessarie per ricondurre l’emissione delle polveri sottili entro limiti di sicurezza».
Ilva spa e Acciaierie d’Italia, dopo aver proposto impugnazione in Cassazione (difficilmente però destinata a decidere prima dello scadere dei 90 giorni a ottobre), con i professori Luisa Torchia, Marco Annoni e Giuseppe Lombardi chiedevano intanto alla Corte d’Appello la sospensiva del decreto di luglio, prospettando il pericolo di un danno grave e irreparabile quale quello economico in caso di spegnimento dell’area a caldo, a loro avviso equivalente di fatto alla «distruzione produttiva» e dunque chiusura di Ilva, con la conseguenza di aprire la strada a migliaia di licenziamenti e di messe in cassa integrazione, e di «vanificare la politica industriale del governo disperdendo le ingentissime risorse pubbliche investite nel corso degli anni per garantire la continuità produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali» sia interni sia dell’indotto.
Ma la Corte d’Appello, premettendo di dovere in questa procedura occuparsi esclusivamente del pericolo o meno di danno grave e irreparabile, senza dover invece tornare sul merito delle ragioni del decreto adottato in luglio e ora già sottoposte al ricorso di Ilva in Cassazione, opera un bilanciamento tra il pericolo economico addotto dalla ricorrente Acciaierie d’Italia e un altro pericolo di danno altrettanto grave e irreparabile ma per la controparte processuale, e cioè per la salute dei cittadini tarantini promotori dell’istanza ormai cinque anni fa.
E dunque – anche in scia al parere del sostituto procuratore generale Angelo Renna – non sospende il decreto di luglio delle giudici milanesi Marianna Galioto, Rossella Milone e Cristina Ravera che, nell’accogliere parzialmente l’azione promossa appunto nel 2021 da 11 cittadini dell’associazione Genitori Tarantini con gli avvocati Ascanio Amenduni e Maurizio Rizzo Striano, valorizzava come «nel corso del tempo l’incremento dei casi di morte e ospedalizzazione nell’area prossima allo stabilimento, rispetto a zone anche poco distanti», stesse «a dimostrare che il rispetto dei valori limite di emissione non è sufficiente a scongiurare i rischi per la salute»; e come giustificasse la parziale disapplicazione dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) 2025, che «non contiene alcuna prescrizione in tema di rimozione dell’amianto» (alla base del tumore maligno alla pleura quattro volte superiore alla media nella popolazione di Taranto), ed è «priva di adeguate tutele sulle polveri PM10 e PM2,5 nello scenario produttivo a 6 milioni di tonnellate annue».
Nella decisione di venerdì, i differenti giudici d’Appello riepilogano la situazione ad esempio sulla «questione del materiale di amianto tuttora presente nello stabilimento per oltre 2.000 tonnellate, considerato che l’Aia 2025 non prevede alcuna prescrizione circa la rimozione», in aperto contrasto con la sentenza della Corte di Giustizia Ue che, «per il caso di pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana», ritenuti dalla Corte Ue esistenti all’Ilva, «esige in ogni caso che l’esercizio di tale installazione sia sospeso».
Quanto alle polveri sottili, il decreto di luglio (non sospeso venerdì) ha rimarcato che «le prescrizioni delle Aia che si sono susseguite nel tempo dal 2011», compresa quella del 2025 non hanno preso in considerazione tutte le sostanze inquinanti provenienti dagli impianti, così determinando «un’ipotesi di reiterate proroghe vietata dalla sentenza della Corte Ue». Ora il punto fermo giudiziario sull’area a caldo diventa importante anche per le possibili offerte attese dal governo sul futuro dell’ex Ilva.
Una cordata di 15 imprese siderurgiche italiane coordinate da Federacciai ha già espresso interesse per l’impianto ma senza l’area a caldo; gli indiani di Jindal avevano invece presentato un’offerta vincolante comprensiva di area a freddo e area a caldo; e si attende di capire se e in che termini gli americani di Flacks Group e il gruppo ceco CE Industries concretizzeranno l’interesse dichiarato. Nel frattempo sono stati congelati giorni fa i 2.500 licenziamenti collettivi che 28 aziende associate, collegate al siderurgico tra appalto e indotto, avevano comunicato dopo il decreto giudiziario di fine luglio.