repubblica.it, 10 settembre 2026
Glovo condannata ad assumere il rider, il giudice: “Va retribuita anche l’attesa dell’ordine”
Un rider “all’interno degli slot prenotati e lavorati” è rimasto “a disposizione” del datore di lavoro, maturando il diritto a una retribuzione che, per il tribunale, deve coprire l’arco temporale della prestazione giornaliera. Con una nuova sentenza, il tribunale del lavoro di Torino ha riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, a partire dal primo ottobre 2024, tra un rider iscritto a Usb, assistito dall’avvoccata Giulia Druetta, e Foodinho-Glovo. Il giudice ha inoltre annullato il licenziamento e disposto la reintegra.
Viene riconosciuto un aspetto molto importante. Per il tribunale, il tempo trascorso dal rider loggato e a disposizione della piattaforma, compresa l’attesa dell’ordine all’interno della finestra lavorativa, è tempo di lavoro e deve essere retribuito. “Deve ritenersi meritevole di accoglimento la domanda del ricorrente – si legge negli atti – di condanna della società al pagamento delle somme maturate per l’intera durata del rapporto di lavoro pari alla differenza tra la retribuzione parametrata al VI livello Ccnl Terziario, distribuzione e servizi spettante tra l’ora della prima consegna del giorno, fino all’ultima consegna della giornata di lavoro, detratti i periodi di inattività uguali o superiori a 60 minuti, e quanto effettivamente percepito nel medesimo arco di tempo”. Questo criterio, per il tribunale, consente infatti di remunerare adeguatamente non solo i tempi in cui il fattorino è stato occupato nell’esecuzione di un ordine, ma anche appunto i tempi di attesa compresi tra la prima e l’ultima consegna.
La società nella mail di licenziamento aveva sostenuto: “Abbiamo rilevato numerose occasioni in cui lei, nonostante abbia accettato degli ordini e non abbia chiesto alcuna riassegnazione, successivamente non ha adempiuto all’obbligo di consegna, addirittura affermando falsamente di averli “consegnati”, con l’ovvia conseguenza che gli stessi sono stati rimborsati ai clienti ed in ogni caso pagati ai partner che li hanno preparati. Il comportamento da lei tenuto ha procurato e continua a procurare alla scrivente un significativo danno in termini economici costituito, oltre che dagli esborsi di cui sopra, anche dal fatto che con tale suo sistema lei riceve dei corrispettivi per delle consegne non effettuate”. Sostenendo inoltre che, nell’estratto conto allegato alla lettera di contestazione, sarebbero stati indicati analiticamente “gli ordini con specificazione di data, orari punto di partenza ed ammontare dei contanti ricevuti dal cliente”. Ma per il tribunale quanto dedotto in memoria dalla società e ribadito dalla difesa in sede di discussione “non trova riscontro nel documento richiamato”.
"La sentenza – dice l’Usb – arriva poche settimane dopo quella del tribunale di Torino sulla sicurezza dei rider e mentre, ancora una volta, un rider a Roma ha rischiato la vita durante il lavoro. Due fatti diversi che mostrano la stessa realtà: un modello che scarica sui lavoratori costi e rischi, spingendoli a fare più consegne possibile per aumentare un compenso insufficiente. La subordinazione significa anche salario, sicurezza e diritti”.
Il sindacato annuncia l’intenzione di portare la sentenza all’audizione della XI Commissione Lavoro della Camera sul recepimento della direttiva Ue sul lavoro mediante piattaforme digitali. “La politica deve riconoscere ciò che la magistratura sta sempre più chiaramente affermando – conclude il sindacato – nel lavoro tramite piattaforma il potere datoriale passa anche attraverso algoritmi, ranking e meccanismi che organizzano e condizionano la prestazione. Non è accettabile che ogni rider debba fare causa per vedersi riconosciuti diritti che devono valere per tutti”.