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 2026  settembre 02 Mercoledì calendario

Università «Federico II», la docenza di archeologia del mare a un archeologo della montagna: il Tar annulla la nomina

L’archeologia del mare e delle coste è tutt’altro rispetto all’archeologia dei monti e dei ghiacciai ed anche per questa ragione il Tar della Campania ha annullato il decreto del rettore dell’ateneo Federico II dello scorso 19 novembre (all’epoca il ruolo era ancora ricoperto dal professore Matteo Lorito) che aveva bloccato la chiamata come professore associata di Metodologia della Ricerca Archeologica (insegnamento che prevede anche approfondimenti di archeologia subacquea) di una ricercatrice vincitrice di un concorso bandito il 27 febbraio 2024: Elena Flavia Castagnino Berlinghieri.
Le era stato preferito dall’università Fabio Cavulli, un ricercatore interno all’ateneo che, nelle more dello svolgimento del concorso vinto da Castagnino Berlinghieri, era transitato nei ruoli di docente di seconda fascia. Castagnino Berlinghieri, tuttavia, non si è rassegnata ed ha presentato ricorso al Tar, aprendo così uno scontro in tribunale nell’ambito del Dipartimento di Studi Umanistici, quello diretto fino a qualche settimana fa dal professore Andrea Mazzucchi, lo studioso di Dante che a luglio ha vinto le elezioni per diventare rettore e che si è insediato ieri.
«Occorre evidenziare – scrivono i giudici della I sezione del Tar Campania – che non è emerso in alcun modo che il Prof. Cavulli, specializzato in Archeologia di montagna e glaciale, possa essere accreditato di una reale e adeguata esperienza didattica e scientifica con riguardo alle specifiche funzioni dell’archeologia del mare e delle coste, su cui invece la ricorrente vanta precise esperienze specifiche». Secondo le toghe, inoltre, la delibera del Dipartimento di Studi Umanistici del 24 settembre 2025 che ha proposto di optare per la soluzione interna e non per la vincitrice del concorso fu adottata senza che ci fosse il quorum previsto, vale a dire la maggioranza assoluta del corpo docente facente parte del Consiglio di Dipartimento. E scrivono: «Essendo il corpo docenti in rilievo composto pacificamente di 170 membri, la relativa maggioranza assoluta è pari a 86 professori di prima e seconda fascia, laddove la impugnata delibera è stata adottata con soli 80 voti favorevoli, senza, quindi, che fosse stato raggiunto il necessario quorum deliberativo». Il Tar ricorda inoltre che al momento della indizione della procedura per cui è causa (il concorso vinto da Castagnino Berlinghiri, n.d.t.), avvenuta con bando del 27 febbraio 2024, l’Università era per definizione consapevole che nel 2025, cioè dopo tre anni dalla nomina del controinteressato quale ricercatore, sarebbe stato possibile il passaggio di quest’ultimo al profilo di Professore associato nel medesimo settore scientifico – disciplinare. Sicché il passaggio del Prof. Cavulli al ruolo di Professore associato non era circostanza imprevedibile e quindi anche per questa ragione (che si aggiunge alle altre già illustrate) la decisione di non procedere alla chiamata della ricorrente si presenta ingiustificata».
L’ateneo potrà cercare la rivincita al Consiglio di Stato. Intanto, però, deve pagare alla docente che ha vinto il ricorso al Tar 2000 euro per le spese di lite. Il professore Cavulli non si era costituito in giudizio.