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 2026  luglio 25 Sabato calendario

La Consulta sul suicidio assistito: possibile solo per chi ha il sostegno vitale

In attesa che il Parlamento si esprima con una disciplina organica sul fine vita, e specificando che trovare il «punto di equilibrio» spetta al legislatore, la Corte costituzionale torna a intervenire a riguardo con due sentenze depositate ieri. Con la numero 152 conferma che per rimanere nell’area di non punibilità dell’aiuto al suicidio resta indispensabile il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Dall’altro lato, con la sentenza numero 148, salva l’impianto della legge della Sardegna sul fine vita, ma annulla alcune disposizioni perché ritenute lesive delle competenze esclusive dello Stato. Tutto nel solco della strada tracciata negli anni scorsi. Vale a dire dalla sentenza sul caso Cappato, con il vincolo dei limiti costituzionali (oltre al sostegno vitale, anche una patologia irreversibile, fonte di sofferenze intollerabili, e la capacità di prendere decisioni consapevoli).
La prima pronuncia, la 152, firmata da Giovanni Amoroso, Francesco Viganò e Luca Antonini, boccia il ricorso del gip del Tribunale di Bologna che aveva chiesto di eliminare il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, previsto nella pronuncia sul suicidio assistito da Marco Cappato di Fabiano Antoniani (dj Fabo). Il magistrato del Tribunale bolognese era chiamato a decidere su tre persone accusate di aver accompagnato in una clinica svizzera una donna affetta da una grave patologia neurodegenerativa, intenzionata a ricorrere al suicidio medicalmente assistito. La Procura ne aveva chiesto l’archiviazione. Ma il gip riteneva che non potesse essere concessa giacché la donna non era sottoposta a cure salvavita. Da qui il nuovo rinvio alla Consulta, nella convinzione che tale requisito determinasse una disparità di trattamento tra pazienti accomunati da sofferenze irreversibili.
Nella sentenza 148, invece, gli stessi giudici, respingono la censura del governo della legge regionale della Sardegna sul fine vita. L’esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute, ritengono, non può ritenersi precluso dal fatto che lo Stato non abbia ancora provveduto all’approvazione di una legge che disciplini in modo organico, nell’intero territorio nazionale, l’accesso alla procedura medicalizzata di assistenza al suicidio. Infatti i principi fondamentali della materia sono già desumibili dalla legge vigente alla luce delle sentenze della Corte.
Mentre invece sono state ritenute illegittime le norme che trasformavano in disposizioni regionali i requisiti elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e quelli che fissavano termini rigidi per la conclusione delle procedure di verifica. Aspetti che, secondo la Corte, appartengono alle competenze dello Stato e richiedono uniformità su tutto il territorio nazionale.
Dopo il deposito della sentenza è intervenuta l’Associazione Luca Coscioni. «Rimane il criterio della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, ma ora nulla impedisce al Parlamento di ampliare l’accesso al suicidio medicalmente assistito». Marco Cappato aggiunge: «Il Parlamento non ha alibi, discuta la legge sull’eutanasia legale».
Intanto è scontro sulla legge dell’Emilia-Romagna sul fine vita, votata giovedì scorso. I Pro Vita si rivolgono al governo e chiedono di impugnare quella legge «disumana»: «Il fatto che la maggioranza guidata dal governatore del Pd Michele De Pascale abbia tirato dritto svela l’intento ideologico di una norma che potrà portare solo al rischio di condannare a morte migliaia di pazienti, fragili, anziani, persone sole». I capogruppo di maggioranza rivendicano invece di «non aver voluto voltare lo sguardo dall’altra parte. Avrebbe significato lasciare sole le persone fragili, le famiglie e gli operatori sanitari». Cappato chiosa: «Mentre il Parlamento continua a non intervenire sono le Regioni che possono garantire alle persone procedure certe».