repubblica.it, 23 luglio 2026
La Consulta vuole che il ministero della Giustizia collabori con la Cpi
Il caso Osama Njeem Almasri cambia la legge italiana sulla cooperazione con la Corte penale internazionale. O almeno quegli articoli inadeguati “alla repressione dei crimini più gravi”, dove non possono essere tollerati “rallentamenti o ritardi”. “Né prese di posizione tacite e sottratte a ogni controllo”.
La Corte costituzionale ha infatti dichiarato illegittimi due articoli della legge 237 del 2012, quelli che impongono al ministero della Giustizia di trasmettere immediatamente al procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma le richieste di cooperazione provenienti dalla Corte dell’Aja. Un intervento che nasce direttamente dalle criticità emerse con la vicenda dell’ex capo della polizia giudiziaria libica e comandante della milizia Rada, arrestato in Italia e poi rimpatriato nel giro di pochi giorni nonostante il mandato di cattura della Corte penale internazionale. Almasri era stato fermato il 19 gennaio 2025 con l’accusa di crimini di guerra e contro l’umanità.
La Corte penale internazionale ne aveva chiesto l’arresto, ma pochi giorni dopo il generale libico era stato accompagnato nel suo Paese dopo che il ministero della Giustizia aveva deciso di non trasmettere la richiesta alla Corte d’Appello di Roma per la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare.
Una scelta che aveva aperto uno scontro istituzionale e politico, sfociato nell’indagine del Tribunale dei ministri nei confronti del Guardasigilli Carlo Nordio, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dell’Autorità delegata ai servizi Alfredo Mantovano per favoreggiamento. Nonostante la richiesta di rinvio a giudizio, la Camera ha poi negato l’autorizzazione a procedere, determinando l’archiviazione del fascicolo.La pronuncia della Consulta interviene proprio sul nodo che quella vicenda aveva fatto emergere.
Fino a oggi la legge attribuiva al ministro della Giustizia un ruolo centrale nella gestione delle richieste di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale, senza però fissare termini entro i quali trasmetterle all’autorità giudiziaria né indicare con precisione i limiti del potere ministeriale. Secondo i giudici costituzionali, questo assetto esponeva il procedimento al rischio di ritardi e inerzie incompatibili con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia aderendo allo Statuto di Roma.
Per questo la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli articoli 2 e 4 della legge 237 del 20 dicembre 2012 nella parte in cui non impongono l’immediata trasmissione delle richieste della Corte penale internazionale al procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma. D’ora in avanti il ministero della Giustizia dovrà inoltrarle senza ritardo. Se invece riterrà di negare la cooperazione, dovrà adottare un provvedimento motivato, comunicarlo tempestivamente e fondarlo esclusivamente sulla necessità di tutelare principi costituzionali fondamentali.