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 2026  luglio 23 Giovedì calendario

L’algoritmo non può più licenziare

L’algoritmo non potrà licenziare. Né sospendere un rider, chiudergli l’account o interrompere il rapporto senza l’intervento di una persona. Se la decisione sarà presa esclusivamente da un sistema automatizzato, sarà nulla. E il lavoratore avrà diritto a conoscere le ragioni, chiedere un riesame umano e ottenere la rettifica o il risarcimento del danno.
Il governo accelera sull’attuazione della direttiva europea sul lavoro mediante piattaforme digitali. Domani porterà in Consiglio dei ministri lo schema di decreto legislativo, nella versione che Repubblica ha potuto visionare. Il provvedimento recepisce la direttiva Ue 2024/2831, approvata il 23 ottobre 2024.
Dopo il primo via libera del Cdm, il testo dovrà acquisire i pareri delle commissioni parlamentari e del garante della privacy, per poi tornare a Palazzo Chigi per l’approvazione definitiva. L’entrata in vigore è fissata al 2 dicembre 2026, termine europeo per il recepimento.
Il decreto non riguarda soltanto i rider. Si applica alle piattaforme che organizzano lavoro svolto in Italia, anche se hanno sede all’estero e quando la prestazione avviene interamente online. Le tutele coinvolgono dipendenti, collaboratori e autonomi.
L’algoritmo non può licenziare o chiudere l’account
Ogni decisione che comporti la sospensione o la cessazione del rapporto, la chiusura dell’account o una misura equivalente dovrà essere adottata esclusivamente da un essere umano. In caso contrario sarà nulla.
Le piattaforme dovranno impiegare personale formato e dotato dell’autorità necessaria per modificare o annullare le decisioni automatiche. Se emergeranno discriminazioni o violazioni dei diritti, dovranno correggere il sistema o smettere di utilizzarlo.
Le sanzioni arrivano a 30 mila euro e possono raddoppiare quando sono coinvolti più di 50 lavoratori o la violazione incide sul compenso, sull’account o sulla cessazione del rapporto.
Diritto alla spiegazione e al riesame umano
Quando una decisione automatizzata incide sul contratto o sulle condizioni di lavoro, la piattaforma dovrà fornire, su richiesta, una spiegazione scritta e comprensibile entro 15 giorni.
Per mancato pagamento, sospensione o chiusura dell’account e modifiche essenziali del rapporto, la motivazione dovrà arrivare entro il giorno in cui il provvedimento diventa efficace. Il lavoratore, anche attraverso il sindacato, potrà chiedere il riesame: risposta entro 14 giorni. Se la decisione viola i suoi diritti, dovrà essere rettificata e l’eventuale danno risarcito.
Piattaforme obbligate a spiegare gli algoritmi
Le piattaforme dovranno chiarire quali dati raccolgono, quali comportamenti controllano, quali decisioni affidano agli algoritmie quali parametri incidono su incarichi, compensi, orari, formazione, sospensioni e account.
L’informazione dovrà essere fornita anche ai candidati prima della selezione. I sindacati dovranno essere consultati prima dell’introduzione del sistema o di modifiche sostanziali e potranno farsi assistere da un esperto, pagato dall’azienda nelle piattaforme con oltre 250 lavoratori.
I lavoratori avranno inoltre diritto alla portabilità dei dati prodotti attraverso il lavoro, comprese valutazioni e recensioni.
Vietato controllare chat, emozioni e vita privata
Il decreto vieta di raccogliere dati quando il lavoratore non sta lavorando o non si è dichiarato disponibile. Non potranno essere analizzate le conversazioni private né gli scambi con i sindacati.
Stop anche all’uso degli algoritmi per ricavare informazioni su salute, disabilità, origine etnica, status di migrante, opinioni politiche, religione, appartenenza sindacale e orientamento sessuale. Vietato trattare dati sullo stato emotivo o psicologico e usare banche dati biometriche per identificare il lavoratore.
Sicurezza, stress e tempi di consegna
La valutazione dei rischi dovrà riguardare anche gli effetti dei sistemi automatizzati: infortuni, rischi psicosociali ed ergonomici. Per i rider significa verificare, per esempio, se tempi di consegna, ranking e penalizzazioni inducano a correre o a lavorare in condizioni pericolose.
Le piattaforme dovranno istituire canali riservati per denunciare violenze e molestie e spazi digitali privati, non monitorati dal datore, nei quali i lavoratori possano comunicare tra loro e con i sindacati.
Numero di lavoratori, ore e redditi nel Siisl
Le piattaforme dovranno comunicare al Siisl il numero delle persone attive, l’intensità del lavoro, la situazione contrattuale, le condizioni applicate e l’elenco degli intermediari. Quando richiesti e non già disponibili alle amministrazioni, dovranno fornire anche durata dell’attività, ore settimanali e reddito medio.
I dati saranno accessibili a ministero del Lavoro, Ispettorato, Inps, Inail e rappresentanti dei lavoratori. L’aggiornamento sarà semestrale, annuale per le Pmi.
Presunzione di subordinazione per il lavoro controllato
Il decreto richiama la presunzione introdotta dalla legge sul salario giusto e sul caporalato digitale, ovvero il decreto Primo maggio. Quando emergono poteri di direzione e controllo, il rapporto si presume subordinato, salvo prova contraria della piattaforma.
Tra gli indicatori ci sono l’organizzazione del lavoro e le direttive su contenuti, modalità e tempi della prestazione. La qualificazione potrà essere accertata dal giudice, dall’amministrazione o dalle commissioni di certificazione.
Tutele negli appalti e contro le ritorsioni
Le garanzie varranno anche per chi lavora attraverso cooperative, appaltatori o altri intermediari. Le piattaforme dovranno verificare almeno ogni due anni l’impatto degli algoritmi, coinvolgendo i rappresentanti.
Vietate le ritorsioni contro chi presenta un reclamo o esercita i nuovi diritti. In caso di licenziamento, disconnessione o estromissione sarà la piattaforma a dover dimostrare in giudizio che il provvedimento non è punitivo. La motivazione dovrà essere fornita per iscritto entro sette giorni. Le autorità italiane dovranno infine scambiarsi i dati e cooperare con gli altri Paesi Ue quando la piattaforma ha sede all’estero.