repubblica.it, 21 luglio 2026
Mario Adinolfi condannato per post discriminatori
"I tunisini e gli algerini che spacciano e stuprano”. “Si può affermare che le sceneggiate... comprovano l’inferiorità civile e culturale del mondo islamico”. Per queste e altre dichiarazioni ritenute “discriminatorie” pubblicate sul proprio profilo Facebook il tribunale di Torino ha condannato Mario Adinolfi, accogliendo il ricorso promosso da Asgi, l’Associazione studi giuridici sull’immigrazione. Al centro del giudizio i post pubblicati il 19 e il 26 gennaio 2026, caratterizzati secondo i giudici da toni ostili nei confronti dell’Islam e delle comunità nordafricane. Si tratta di post in cui dava solidarietà anche i poliziotti di Rogoredo dopo l’omicidio di Abderrahim Mansouri parlando di lui come “l’ennesimo nordafricano islamico delinquente”. Un’ulteriore brutta notizia per il leader del Popolo della famiglia, finito sotto inchiesta per una maxi truffa legata a scommesse sportive.
Le frasi sotto accusa
Nei messaggi finiti al vaglio della giudice Lorenza Calcagno, Adinolfi aveva associato in modo generalizzato le popolazioni nordafricane e la comunità islamica a una presunta inferiorità civile e culturale, spingendosi a definire l’Islam un “crimine verso la dignità della persona umana” e “il male del mondo”. In alcuni passaggi, come si legge dagli atti, la commissione di reati particolarmente gravi – come lo spaccio di stupefacenti e la violenza sessuale – veniva collegata direttamente alla nazionalità, evocando espressioni quali “i tunisini e gli algerini che spacciano e stuprano” e “l’ennesimo nordafricano islamico delinquente”. Condotte peraltro reiterate, come dimostrato da un ulteriore post emerso nel corso del giudizio, pubblicato dopo la notifica del ricorso dove scriveva che “l’islamismo è il male del mondo”.
La battaglia delle associazioni
Di fronte a una campagna definita “discriminatoria”, l’Asgi ha fatto ricorso alle vie legali, trovando il sostegno delle associazioni Progetto Aisha Aps e Promus Aps. Intervenute nel giudizio a supporto della ricorrente, gli enti hanno evidenziato come tali esternazioni colpissero una “pluralità di persone accomunate dall’origine etnica e religiosa”, alimentando stereotipi e pregiudizi capaci di ostacolare l’integrazione sociale e di ledere la dignità dei professionisti e delle donne musulmane rappresentati.
La decisione del giudice
Il Tribunale ha ribadito che, sebbene l’articolo 21 della Costituzione e l’articolo 10 della Cedu tutelino la libera manifestazione del pensiero – comprese le opinioni critiche o provocatorie – tale libertà non è assoluta. Essa incontra un limite invalicabile nel rispetto della dignità umana e nel divieto di discriminazione, e non può tradursi nell’attribuzione indistinta di una propensione a delinquere a interi gruppi umani. “Il suo esercizio – si legge – non può tradursi nell’attribuzione indistinta a tutti gli appartenenti a un gruppo, individuato sulla base dell’origine, della nazionalità o della religione, di caratteristiche di inferiorità o di una generalizzata propensione a commettere reati”.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità e precedenti pronunce torinesi, la giudice ha confermato che l’effetto intimidatorio, ostile e degradante integra pienamente la molestia discriminatoria, la cui portata lesiva è stata amplificata dalla risonanza mediatica del profilo Facebook di Adinolfi. “Le dichiarazioni – viene evidenziato – sono quindi idonee a diffondere una rappresentazione negativa e generalizzata delle persone nordafricane e musulmane e ad alimentare nei loro confronti un clima ostile e offensivo”. E ancora: “Deve poi osservarsi come il convenuto abbia un proprio seguito essendo soggetto noto, anche per aver rivestito ruoli istituzionali. Da qui la particolare diffusione di quanto pubblicato sul suo profilo Facebook”.
Il risarcimento
Il dispositivo della sentenza ha innanzitutto imposto di cancellare da Facebook i contenuti del 19 e 26 gennaio 2026 entro trenta giorni. Disposta la condanna al pagamento di 20mila euro in favore di Asgi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, parametrato alla notorietà dell’autore e alla reiterazione della condotta. Adinolfi è stato anche condannato al rimborso delle spese processuali in favore dell’associazione ricorrente, liquidate in 5.810 euro.