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 2026  luglio 18 Sabato calendario

Il Tar stoppa la nomina approvata dall’algoritmo "Decidono gli umani"

Dietro ogni decisione della pubblica amministrazione ci deve essere una «riserva di umanità», un confine invalicabile per l’intelligenza artificiale. È una clamorosa sentenza del Tar del Lazio, destinata a trasformarsi in un precedente, a fissare la linea rossa all’algoritmo: può supportare le scelte, ma l’ultima parola va lasciata a una persona in carne e ossa.
A innescare i giudici amministrativi è stato il ricorso di un insegnante candidato al concorso per la scuola secondaria, classe Arte e Immagine: nel mirino c’è il decreto con cui l’ufficio scolastico, alla fine del 2024, ha approvato la graduatoria. Il sistema automatizzato non ha rilevato la riserva di posti a cui il candidato aveva diritto per il servizio prestato, perché la dichiarazione era stata inserita in una parte «erronea» della domanda. La macchina non se n’è accorta. E nessun essere umano, spiegano le carte, ha corretto il software.
Parte la battaglia, il Tribunale dà ragione all’aspirante insegnante, e lo fa costruendo un ragionamento che va ben oltre il singolo caso: nelle procedure non automatizzate, ricordano i giudici, un requisito dichiarato nel posto sbagliato del modulo non può essere ignorato dall’amministrazione. Identico principio deve valere «nelle procedure automatizzate, in cui non può essere pretermessa la riserva di umanità». Il Collegio scolpisce il principio nero su bianco: «L’algoritmo, ove utilizzato dall’Amministrazione, costituisce un atto amministrativo informatico e non può tradursi in una delega integrale del potere decisionale a un sistema automatico, soprattutto nei procedimenti caratterizzati da profili valutativi o discrezionali». Un orientamento, ricordano i giudici, «ormai consolidato»: già dal 2019 il Consiglio di Stato ammette le procedure algoritmiche «solo se l’Amministrazione conserva un effettivo potere di controllo e di imputazione della decisione, restando esclusa l’adozione di determinazioni amministrative basate su meccanismi caratterizzati dalla mera automazione». Ma erano, quelli, altri tempi: nell’era dello tsunami artificiale, con le aziende chiamate a riscrivere le policy, casi del genere rischiano di accadere ad una frequenza sempre maggiore e anche lo Stato deve evolvere in fretta.
C’è poi il capitolo europeo. L’Ai Act, il regolamento Ue sull’intelligenza artificiale, non è ancora pienamente applicabile ma per il Tar può già essere usato come «parametro interpretativo evolutivo, idoneo a rafforzare l’esigenza di trasparenza, controllo umano e sindacabilità delle decisioni automatizzate». E il regolamento classifica ad alto rischio proprio i sistemi di Ai impiegati nelle selezioni per l’impiego pubblico, imponendo «una supervisione umana effettiva, idonea a consentire il controllo, l’intervento e la correzione del funzionamento del sistema». E il regolamento classifica ad alto rischio proprio i sistemi di Ai impiegati nelle selezioni per l’impiego pubblico, imponendo «una supervisione umana effettiva, idonea a consentire il controllo, l’intervento e la correzione del funzionamento del sistema».
D’altronde – ricorda il Collegio – è quanto previsto negli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione. Gli stessi che fanno da base a un’altra sentenza di cui si discute negli studi legali: quella del Tar Marche, numero 758 del primo giugno, che guarda la medaglia dal lato opposto. Qui è un’impresa esclusa da una gara d’appalto per presunti illeciti professionali a invocare la «riserva di umanità», ormai scritta nero su bianco nel Codice dei contratti pubblici. Nella relazione del responsabile del procedimento, sostiene l’azienda, compaiono richiami giurisprudenziali inesistenti o fuori fuoco, indizio di un’intelligenza artificiale usata senza controllo.
In questo caso, però, i giudici di Ancona respingono il ricorso e fissano il contrappeso: non ogni uso dell’Ai rende illegittimo l’atto. Decisiva è la distinzione tra la macchina che supporta – cerca precedenti, ordina materiali, aiuta a costruire la motivazione – e la macchina che decide. Se la valutazione resta imputabile al funzionario che firma, l’eventuale errore nella citazione di una sentenza non travolge il provvedimento, purché i principi richiamati esistano davvero.
Usare l’Ai per cercare precedenti, osserva il Collegio, è come per un avvocato consultare una banca dati: cambia lo strumento, non la responsabilità. La macchina calcola, l’uomo risponde. —