corriere.it, 15 luglio 2026
Saman, la sentenza della Cassazione conferma le condanne
Diventano definitive le condanne all’ergastolo per i genitori di Saman Abbas, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, e per i cugini Ijaz Ikram e Noman Ul Haq, definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio Danish Hasnain.
La decisione è arrivata dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati per l’omicidio della 18enne pachistana uccisa a Novellara, nel Reggiano, nella primavera del 2021. Secondo l’accusa, la giovane fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
«Violenza estrema e sproporzionata»
Il procuratore generale Marco Dall’Olio, chiedendo la conferma delle condanne dell’Appello, aveva detto: «Saman doveva essere punita: questo è un punto fermo di tutto il processo. La volontà era di impartirle una lezione, non poteva decidere da sola della sua vita, non poteva avere una vita propria. Il delitto è stato organizzato nei minimi dettagli, un atto corale e premeditato. Una vicenda agghiacciante. L’omicidio, pur avendo radici culturali proprie, tradisce il ricorso a una violenza estrema e sproporzionata, scelta come unico strumento per “emendare una presunta colpa” che realizza la natura turpe e ignobile del movente».
La sparizione di Saman il 30 aprile 2021
Il 30 aprile 2021 Saman Abbas scambia col fidanzato gli ultimi messaggi, poi si incammina con la madre lungo il viottolo buio davanti a casa, a Novellara, e sparisce per sempre.
Il suo corpo senza vita verrà ritrovato solo un anno e mezzo più tardi, sepolto in un casolare nelle vicinanze. Quella sera la giovane era tornata da poco a Novellara dopo un periodo trascorso a Bologna in una comunità protetta: era stata portata lì dopo che aveva denunciato ai carabinieri il fatto che i genitori volessero convincerla a un matrimonio forzato.
La sua intenzione era di prendere i documenti e partire. I suoi cinque parenti, ritrovati uno dopo l’altro nell’arco di tre anni tra l’Europa e il Pakistan e riportati in Italia, sono stati da subito gli unici indagati per quell’uccisione.
Per la procura, un omicidio organizzato e messo in atto dal clan per vendicare l’onore ferito da quella giovane donna che voleva stabilire da sé come vivere e chi amare.
Il nodo della premeditazione
Non giudicando la Cassazione nel merito, ma sulla corretta applicazione della legge e delle norme processuali, i ricorsi delle difese dei cinque imputati puntavano a mettere in evidenza presunti vizi di forma o di motivazione della sentenza di Appello dell’aprile 2025: la Corte d’Assise bolognese aveva confermato il pronunciamento di primo grado di Reggio del dicembre 2023 per quanto riguardava l’ergastolo per i genitori della ragazza, considerati i mandanti dell’omicidio; aveva aumentato la condanna per lo zio paterno, ritenuto l’esecutore materiale, da 14 a 22 anni; e aveva invece completamente ribaltato la posizione dei due cugini: assolti in primo grado, erano stati condannati all’ergastolo in secondo grado.
Un aspetto che accomunava tutti e cinque i ricorsi presentati in Cassazione era quello riguardante la premeditazione: l’aggravante più pesante, che in primo grado era caduta e che invece, in secondo grado, aveva contribuito a rovesciare la situazione dei cugini.
Secondo le difese, su questo punto c’era un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello, che aveva parlato di una «premeditazione condizionata» incorrendo in un «cortocircuito logico».
Le carte della difesa
La Corte di secondo grado aveva sostenuto che l’omicidio fosse sì stato organizzato, ma subordinato al fatto che Saman avesse o meno perseguito la sua volontà di partire, cosa che poi fece, facendo scattare il piano delittuoso.
La Corte d’Appello – sempre secondo le difese – aveva dato per scontato ciò che invece doveva dimostrare, partendo dal «concetto sociologico di clan famigliare per presumere un’ideazione collettiva, usando poi questa presunta premeditazione per provare il concorso dei singoli e violando così il principio della personalità della responsabilità penale».
L’altro grande tema al vaglio della Cassazione era il profilo del fratello minore della ragazza, 16enne all’epoca del delitto e che nelle sue dichiarazioni finali ha collocato tutti e cinque i parenti sulla scena del delitto: era stato lui a mostrare ai genitori la chat della sorella col fidanzato quell’ultima sera.
Per la Corte di primo grado, che aveva dichiarato nulle le sue dichiarazioni, il giovane sarebbe stato da indagare; la Corte di secondo grado invece lo aveva considerato come testimone, facendo del suo racconto la base della decisione dello scorso anno.
Le difese, in Cassazione, hanno contestato la definizione di «testimonianza progressiva» data dalla Corte d’Appello, ritenendo che le dichiarazioni diverse via via rese dal ragazzo siano state il frutto di una «rimodulazione opportunistica del narrato».