Corriere della Sera, 15 luglio 2026
Sicurezza, c’è l’intesa sul ddl. Stretta su movida e maranza
Il governo lo aveva annunciato: una stretta sulle baby gang e sui reati commessi da quelli che sono stati ribattezzati i «maranza», in uno slang tipicamente adolescenziale. Ovvero i ragazzini delinquenti. E ieri il Consiglio dei ministri ha dato il disco verde a un disegno di legge che contiene queste nuove norme sulla sicurezza. Sono destinate soprattutto ai più giovani e mettono diversi paletti per arginare la delinquenza minorile.
«È un disegno di legge che riprende un testo del Consiglio di alcuni mesi fa», ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. È un testo del 5 febbraio 2026, per la precisione, a cui sono stati aggiunti cinque nuovi articoli accanto alle norme originarie (che prevedevano aggravanti per alcuni reati commessi ai danni dei giornalisti e le norme sugli sgomberi di occupazioni abusive delle seconde case).
A cominciare dal fermo preventivo esteso ai minori, ma anche il divieto di aggregazione nei casi della cosiddetta «malamovida». Il fermo ai minori è previsto quando «sussiste un fondato motivo di ritenere che le persone possano mettere in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica». Il fermo potrà essere fatto anche dalla polizia locale. «Come era già previsto», ha precisato il ministro per sgombrare il campo dalle polemiche.
Questo avviene soprattutto nei luoghi della cosiddetta movida. Ed è contro la «malamovida» che il disegno di legge prevede l’introduzione di una nuova ipotesi di avviso orale da parte del questore, con il quale si dispone anche il divieto di aggregazione.
Importante anche la norma che condanna i danneggiamenti di gruppo, quando per gruppo si intende l’assembramento di cinque o più persone. La pena va da una reclusione da sei mesi a cinque anni e multa fino a 15 mila euro. A questo reato viene estesa la possibilità di arresto differito in flagranza.
Nel provvedimento viene inserita anche un’altra norma che riguarda la procedibilità d’ufficio del reato di lesioni personali nei confronti di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni. Ha spiegato Piantedosi: «Fino ad adesso era prevista per questo tipo di reati la punibilità nel caso di lesioni lievi o lievissime solo attraverso la querela di parte, invece viene estesa la procedibilità d’ufficio per questo tipo di reati».
C’è poi una modifica al codice civile, una norma che prevede l’abolizione del risarcimento del danno a carico di chi viene condannato per eccesso di legittima difesa. Una misura che è stata ispirata dal caso di Mario Roggero, il gioielliere che il 28 aprile del 2021 sparando uccise i rapinatori. È stato in quell’occasione che al gioielliere venne fatta una richiesta di risarcimento danni per 3,3 milioni di euro da parte dei loro familiari.
Il ministro Piantedosi lo ha detto abbastanza chiaramente: «Viene in qualche modo escluso il risarcimento in situazioni in cui il fatto si verifichi in occasione del compimento da parte del danneggiato di alcuni reati. Il caso classico è quello della rapina in casa». Ma non solo.
In questa modifica del codice civile il governo ha deciso di far rientrare anche altri reati importanti. «C’è un catalogo di reati in cui viene introdotta, in maniera innovativa l’esclusione del risarcimento dei danni», ha spiegato il titolare del dicastero dell’Interno, elencando poi i reati previsti in questi casi. Ovvero: la violenza sessuale, gli atti sessuali con minori e la violenza sessuale di gruppo, oltre al furto in abitazione, al furto con strappo. Bisogna stare attenti: rimane ferma la valutazione di carattere penale, cioè la possibilità che si possa essere condannati. «In altre parole – precisa il ministro Piantedosi – viene valorizzato il concorso alla commissione del reato da parte della persona che diventa, a sua volta, parte offesa per la reazione del danneggiato, cioè della persona che era stata rapinata».