Questo sito utilizza cookies tecnici (propri e di terze parti) come anche cookie di profilazione (di terze parti) sia per proprie necessità funzionali, sia per inviarti messaggi pubblicitari in linea con tue preferenze. Per saperne di più o per negare il consenso all'uso dei cookie di profilazione clicca qui. Scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie Ok, accetto

 2026  giugno 26 Venerdì calendario

Sentenze scritte con l’Ia, pugno duro di Cassazione e Csm per chi copia senza verificare

Prima gli avvocati, adesso anche i giudici. L’intelligenza artificiale è un aiuto molto potente nelle mani dei professionisti della legge, ma è uno strumento a doppio taglio. Da un lato serve a mettere in ordine e a gestire grandi quantità di informazioni, precedenti, procedure. Velocizza, semplifica, coagula. Ma non può assolvere mai da un obbligo: quello della verifica. Perché cominciano a spuntare come funghi casi in cui l’Ai “genera” sentenze inesistenti, attribuzioni fuorvianti, interpretazioni artefatte. Che finiscono per passare anche nelle decisioni dei magistrati, come dimostra un caso a Messina. Sia la Cassazione che il Csm stanno cominciando a occuparsene e non le giudicano affatto né attenuanti né tantomeno esimenti per chi, avvocato o magistrato, diffonde le allucinazioni della Ai.
Dapprincipio furono gli Stati Uniti, dove nel sistema di common law la giurisprudenza è tutto. Nei casi Mata contro Avianca del 2023 e Wadsworth contro Walmart del 2025 gli avvocati dei querelanti citarono precedenti inesistenti, generati dall’Ai. Scoperti dalle controparti, furono sanzionati dai giudici con pesanti ammende pecuniarie. Ora accade anche in Italia. Nel 2025 il Tribunale di Firenze ha censurato l’uso di citazioni false da parte di un avvocato come “condotta discutibile”, ma ha negato sanzioni per assenza di danno provato. Quest’anno, a Siracusa, in un altro caso di allucinazione da Ai che ha inventato addirittura quattro sentenze della Cassazione completamente inesistenti, il giudice ha sancito l’obbligo di diligenza umana. Ma l’era della benevolenza è già finita.
Ora le “allucinazioni”, non si sa se umane o frutto dell’intelligenza artificiale, dagli atti delle parti sono entrate nelle sentenze. Il primo caso che ha acceso i riflettori su questo fenomeno emerge da un’ordinanza della Corte di Appello di Messina dell’11 gennaio, nel quale i magistrati si pronunciano sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva di una sentenza civile emessa dal Tribunale di Patti. L’appellante aveva denunciato un grave vizio di motivazione: il giudice di primo grado avrebbe redatto la decisione copiando pedissequamente un articolo tecnico trovato in rete e citando giurisprudenza del tutto inesistente o no rilevante.
La sentenza di primo grado riproduceva letteralmente più passaggi tratti da un articolo del 16 dicembre 2024 di un sito tecnico, intitolato “Il contratto parla chiaro: sei un coobbligato”. Ma il cuore dell’allucinazione risiedeva però nei riferimenti giurisprudenziali. Il giudice di Patti citava come “recente pronuncia conforme” la sentenza n. 2065/2023 della Corte d’Appello di Venezia, indicandola come emessa il 19 ottobre 2023. Tuttavia, dalle verifiche dell’Appello è emerso che la sentenza, pur esistente, è datata 5 giugno 2025 e dunque successiva al riferimento, ma soprattutto che tratta di “cessazione della materia del contendere”, cosa del tutto diversa dalla coobbligazione. Lo stesso problema si è scoperto nella sentenza della Cassazione Civile n. 1548/2023, citata nella sentenza di primo grado: la pronuncia della Suprema Corte non c’entra assolutamente nulla con il dolo contrattuale trattato nel merito dal giudice di Patti.
Nonostante la gravità dei rilievi, la Corte di Appello di Messina ha però rigettato l’istanza di sospensione richiesta dalla parte soccombente in primo grado. Il giudice di Messina ha ritenuto che le critiche sollevate, pur inficiando parte delle questioni su cui verteva il giudizio di Patti, richiedessero un approfondito esame di merito e che non sussistessero i presupposti per giustificare lo stop alla sentenza.
Ma se a Messina il giudice di Patti è stato “graziato” in fase cautelare, la Corte di Cassazione ha invece assunto una linea di estrema severità verso chiunque, avvocati o magistrati, utilizzi l’Ai senza controllare. Con l’ordinanza n. 11431 della VII Sezione penale, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso per traffico di stupefacenti i cui richiami giurisprudenziali erano frutto di “allucinazione informatica”. I giudici hanno rilevato che, sebbene le sentenze citate esistessero, esse non affermavano affatto i principi attribuiti loro nel ricorso. Ancor più netta la sentenza n. 23006 della Terza sezione penale della Cassazione, che ha qualificato l’uso di giurisprudenza inventata come “colpa qualificata”. Secondo la pronuncia, l’impiego di Ai non esonera il difensore dal dovere professionale di verifica delle fonti, perché citare precedenti inesistenti altera il contraddittorio e ostacola il vaglio di legittimità. Questa condotta giustifica un aumento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende in base all’articolo 616 del Codice di procedura penale, poiché non si tratta di semplice fragilità argomentativa ma di una “patologia dell’atto” che svela la negligenza del professionista.
In un recente incontro Fabio Pinelli, vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, ha espresso forte preoccupazione per il rischio che il giudice finisca per adattarsi passivamente all’algoritmo. Pinelli ha ribadito la necessità di preservare una “riserva di umanità” nella decisione giudiziaria, come sancito anche dalla sentenza 01895 del 2026 della Sezione Terza Bis del Tar Lazio che ha stabilizzato un candidato di un concorso per la docenza che era stato escluso dalla valutazione fatta dall’Ai per aver dimenticato di barrare una casella. Il Csm sta valutando come far entrare il tema della intelligenza artificiale nella formazione dei magistrati affinché mantengano una “distanza critica” dall’Ai. Secondo molte voci del mondo giudiziario, la macchina deve restare confinata al ruolo di mero strumento amministrativo, di organizzazione e di sintesi, ma non deve mai esondare nelle decisioni sulla valutazione prove e sull’applicazione della legge.
Sul fronte disciplinare però la posizione è chiara: tanto l’avvocato quanto il magistrato che utilizzano impropriamente l’Ai e violano il principio di diligenza possono essere sanzionati. Per gli avvocati, in alcuni casi di negligenza nell’uso della Ai con le relative “allucinazioni” alla condanna per “colpa qualificata” si è accompagnata la segnalazione all’Ordine per la valutazione del profilo deontologico. Quanto ai magistrati, la sezione disciplinare del Csm dovrà a breve occuparsi degli “errori da Ai” di un magistrato di corte di appello penale autore di riferimenti giurisprudenziali inesistenti, lo stesso giudice sul quale, in attesa degli accertamenti del ministero, la Procura generale della Cassazione ha già deciso di esercitare l’azione disciplinare. Il pericolo però è comunque in agguato. L’allucinazione non rilevata della Ai rischia di inquinare il sistema giudiziario: se non venisse scoperta ed entrasse nella giurisprudenza, finirebbe per entrare in circolo e causare altre decisioni basate su presupposti inventati o su interpretazioni false. Se c’è un giudice, dev’essere a Berlino: non negli abbagli di un server.