corriere.it, 25 giugno 2026
Alessia Pifferi, definitiva la condanna a 24 anni
Diventa definitiva la riduzione da ergastolo a 24 anni della pena inflitta ad Alessia Pifferi per aver lasciato sola a casa a morire di sete e fame la figlia di 18 mesi Diana, nei sei giorni di luglio 2022 in cui rimase in vacanza fuori Milano con un uomo. Giovedì la I sezione della Suprema Corte, respingendo l’impugnazione della pg milanese Lucilla Tontodonati sostenuta nell’udienza odierna dalla sostituta pg di Cassazione Valentina Manuali, ha confermato la sentenza di secondo grado, nella quale cruciale era stata la concessione delle attenuanti generiche.
Le tesi di primo e secondo grado
Per la sentenza di primo grado la 38enne nel 2022 era «capace di intendere e volere» e causò non un «abbandono di minore» con morte come conseguenza (tesi difensiva da 3 a 8 anni di pena), bensì con «dolo diretto» l’«omicidio volontario» della bambina, lasciata sei giorni sola con «due biberon di latte, due bottigliette d’acqua e una di teuccio». L’omicidio è punito con non meno di 21 anni e non più di 24, ma, essendo aggravato dal rapporto di filiazione e dai futili motivi, senza attenuanti aveva fatto scattare (esclusa l’aggravante della premeditazione) l’ergastolo. In Appello, invece, il collegio Anelli-Caputo, pur concordando sulla non infermità mentale di Pifferi, avevano recuperato alcuni disturbi mentali (delineati dalla perizia d’ufficio alla quale si era sempre opposto il pm Francesco De Tommasi) per concederle attenuanti generiche equivalenti all’aggravante del rapporto filiale (non più a quella anche dei futili motivi): il che aveva riportato la pena al massimo possibile per l’omicidio semplice, 24 anni.
L’influenza dei media
Nel motivare queste attenuanti generiche, la Corte d’Appello si era anche confrontata con il diniego delle attenuanti argomentato invece dalla Corte di primo grado a causa del negativo comportamento processuale di Pifferi, intessuto di inventate falsità e infondate accuse ad altri. Ma per i giudici d’Appello Pifferi si era comportata in questo modo come «rielaborazione difensiva solo per sottrarsi al “giudizio morale” di un cronachismo distorto», e al «cannoneggiamento televisivo», sicché la richiesta della difesa di riconoscerle attenuanti «(anche) per il clamore mediatico sofferto dall’imputata”, che “in sé sarebbe a dir poco singolare e atipica, qui è invece addirittura fondata».
Ora nelle motivazioni future sarà interessante verificare se la Cassazione abbia validato anche questo profilo, oppure soltanto quello del disturbo cognitivo di Pifferi. Il nuovo difensore di Pifferi, Cristian Scaramozzino, subentrato ad Alessia Pontenani, aveva invece propugnato una diversa qualificazione giuridica del fatto, non omicidio volontario aggravato ma «morte in conseguenza di abbandono del minore», che in un nuovo Appello avrebbe aperto la strada a una robusta riduzione della pena.