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 2026  giugno 21 Domenica calendario

Il pasticcio dell’Agid, l’agenzia digitale condannata per aver violato le procedure che aveva scelto

Non capita spesso che l’organo chiamato a guidare la transizione digitale della pubblica amministrazione finisca condannato per aver violato le regole che esso stesso ha fissato per tutti gli altri. E invece è successo: il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4520 del 2026, ha bocciato una procedura concorsuale dell’Agid, l’Agenzia per l’Italia digitale oggi coordinata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessio Butti (FdI).
Al centro della vicenda c’è un concorso bandito per un dirigente informatico, svolto interamente online. L’Agid tra le varie cose ha pure varato lo Spid, firme digitali e Pec, dovrebbe quindi essere all’avanguardia nel campo della sicurezza e della tutela di identità e procedure. E invece no, la selezione fatta con tablet, cloud e correzioni automatizzate, che avrebbe dovuto rappresentare il futuro della pubblica amministrazione, secondo i giudici si è trasformata in un caso emblematico di opacità.
Il ricorso parte da un candidato escluso dagli orali. Dopo la sua richiesta di accesso agli atti, scopre che il file del proprio elaborato contiene il suo cognome in chiaro già nel nome del documento. Un dettaglio non marginale, visto che l’anonimato è il cardine dei concorsi pubblici. Il Tar Lazio inizialmente respinge il ricorso, ma il Consiglio di Stato ribalta tutto dopo una lunga istruttoria, con perizia tecnica affidata anche al Politecnico di Milano. Il punto più delicato è proprio questo: Agid non è stata in grado di dimostrare che la procedura si sia svolta correttamente. Non perché sia stata provata una manipolazione – anche se il concorrente si era reso conto che la sua prova era stata manomessa -, ma perché mancavano le prove del contrario. E nei sistemi digitali, dove tutto è nelle mani dell’amministrazione o dei suoi fornitori, l’onere della prova resta all’amministrazione.
Sono state tre le criticità decisive nel giudizio. La prima riguarda il valore degli elaborati: i file consegnati ai candidati erano privi di firma digitale o marca temporale. In altre parole, documenti senza certezza giuridica, modificabili e non verificabili. La seconda, come detto, è l’anonimato. La terza riguarda l’esternalizzazione. L’intera procedura era stata affidata a un operatore privato non indicato nel bando, non qualificato secondo le stesse regole Agid e mai formalmente designato per il trattamento dei dati. Tradotto in parole povere, una funzione pubblica era stata delegata senza garanzie. «L’esternalizzazione, da parte di Agid, della procedura concorsuale (...) non può evidentemente costituire valida ragione per impedire la ricostruzione documentale della procedura selettiva, presupposto della verifica della sua legittimità, a tutela del diritto di difesa degli interessati», si legge nella sentenza. A pesare è soprattutto ciò che manca, cioè il codice sorgente e i collaudi della piattaforma che non sono mai stati consegnati, nemmeno su richiesta dei giudici. E questo, nella logica del Consiglio di Stato, equivale a una sconfitta sul piano della prova.
Difficile liquidare tutto come un semplice errore tecnico, una vicenda che è un po’ la punta dell’iceberg di un’agenzia super specializzata dove chi si occupava di acquistare ecografi all’Asl di una provincia del Lazio può benissimo venire piazzata come dirigente per ragioni di appartenenza politica. Il paradosso è dunque degno di uno sketch di Corrado Guzzanti in versione Vulvia (“chi spingeva gli spingitori di cavalieri?”), con l’ente che dovrebbe vigilare sulla correttezza dei sistemi digitali pubblici e a sua volta finisce per violarli: servirà controllare il controllore? Un cortocircuito che arriva mentre l’Europa, con l’AI Act, impone regole sempre più stringenti proprio sui sistemi automatizzati usati nelle selezioni.