Corriere della Sera, 21 giugno 2026
Semestre filtro a Medicina, il Tar respinge il ricorso dei prof
Il nuovo sistema di accesso ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria supera il primo esame davanti alla giustizia amministrativa. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato da decine di docenti universitari di diversi atenei contro il decreto ministeriale che disciplina il cosiddetto «semestre filtro», il nuovo meccanismo introdotto dal governo per sostituire il tradizionale test di ingresso.
I docenti sostenevano che il ministero dell’Università e della Ricerca avesse compresso l’autonomia degli atenei e la libertà di insegnamento. Le contestazioni sulla definizione centralizzata degli insegnamenti del primo semestre, i programmi uniformi a livello nazionale e le modalità standardizzate degli esami. Secondo i ricorrenti, il ministero sarebbe andato oltre i limiti fissati dalla legge individuando direttamente le tre materie del semestre filtro – Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia – e attribuendo a ciascuna sei crediti formativi universitari, imponendo di fatto agli atenei l’adeguamento dei piani di studio. Contestata anche la scelta di affidare prove e programmi a livello nazionale attraverso syllabus uniformi (programmi di insegnamento definiti a livello nazionale dal ministero e validi per tutti gli atenei che erogano il semestre filtro) e procedure centralizzate. Il Tar ha però ritenuto infondate le censure.
I giudici sottolineano che il semestre filtro ha una natura duplice: «Da una parte è attività universitaria a tutti gli effetti, dall’altra rappresenta il primo segmento di una procedura selettiva nazionale destinata a formare una graduatoria unica per l’accesso al secondo semestre dei corsi di laurea a numero programmato», principio, questo, che era già emerso nelle prime ordinanze sul nuovo accesso a Medicina.
Proprio questa funzione selettiva, secondo il tribunale, giustifica l’esistenza di discipline comuni, programmi uniformi e modalità di verifica omogenee su tutto il territorio nazionale. Una graduatoria nazionale basata su prove differenti da ateneo ad ateneo, osservano i giudici, comprometterebbe infatti il principio di parità di trattamento tra gli studenti e la comparabilità dei risultati.
La sentenza ricostruisce inoltre il nuovo modello introdotto dal legislatore nel 2025: iscrizione libera al primo semestre, frequenza di tre insegnamenti comuni per un totale di 18 crediti e successiva selezione sulla base dei risultati ottenuti negli esami universitari, con la formazione di una graduatoria nazionale. Chi non riesce ad accedere a Medicina può proseguire gli studi nei corsi affini, mantenendo i crediti acquisiti. Per il Tar, dunque, l’autonomia universitaria non viene annullata.