corriere.it, 16 giugno 2026
Cos’è il codice Rocco, «firmato da Mussolini» e diventato il nostro codice penale
Tra i residui della legislazione fascista ancora in vigore, il codice penale è uno dei più importanti, come ha ricordato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, anche se il suo impianto originario è stato profondamente modificato in molti punti per adeguarlo ai princìpi della Costituzione repubblicana e alla presente sensibilità sociale. Emanato nel 1930, quando il regime si era ormai assestato, è noto come «codice Rocco» dal nome del suo artefice.
Alfredo Rocco, nato a Napoli il 9 settembre 1875, fu senza dubbio tra gli esponenti fascisti di maggior spessore culturale. Professore universitario dotato di una fine preparazione giuridica, come fu riconosciuto anche da un antifascista di primo piano come Giuliano Vassalli, originariamente apparteneva al movimento nazionalista, che propugnava una svolta autoritaria, protezionista ed espansionista nella politica italiana. Si può dire che l’indirizzo illiberale poi assunto dal fascismo nel campo del diritto era già stato delineato da Rocco nel 1914, quando Benito Mussolini era ancora socialista.
Nel 1923 Rocco e gli altri nazionalisti confluirono nel Partito nazionale fascista (Pnf). Poi lui divenne presidente della Camera nel 1924 e l’anno dopo Mussolini lo scelse come ministro della Giustizia. Il ruolo ideale per un intellettuale del genere, che si può considerare l’architetto delle leggi approvate in quel periodo per soffocare nel nostro Paese qualsiasi forma di libertà.
A coronamento di quell’opera Rocco allestì il nuovo codice penale, il cui assetto rivela una concezione di preminenza assoluta dello Stato sul cittadino. Fu ripristinata per diversi reati la pena di morte, che il precedente codice del liberale Giuseppe Zanardelli aveva abolito nel 1889. E fu definito, con estremo rigore sotto il profilo tecnico, un munitissimo arsenale giuridico di delitti contro le varie espressioni dei pubblici poteri e l’ideologia del regime, con pene a volte molto severe.
Divennero reato quindi nel 1930 lo sciopero e la serrata, così come la propaganda «antinazionale» (peggio se svolta all’estero) e l’incitamento all’odio di classe. Venne assegnata una evidente priorità alla difesa dell’ordine sociale e politico vigente rispetto ai diritti dell’individuo, minacciato di continuo da pesanti sanzioni per comportamenti ritenuti dannosi alla stabilità del potere, compresi reati di opinione. Forti ovviamente, in linea con il clima del Ventennio, le discriminazioni verso le donne e le minoranze religiose.
Alla caduta del fascismo si pose il problema di che cosa fare del codice Rocco, edificio senza dubbio armonioso, ma impregnato di una mentalità autoritaria divenuta inaccettabile. Si scartò l’ipotesi di abolirlo in blocco e riportare in vigore il codice Zanardelli, una legislazione ottocentesca ormai anacronistica, e si decise di modificare le norme vigenti per adeguarle all’ordinamento democratico. Per esempio si procedette subito a eliminare la pena di morte e a legalizzare il diritto di sciopero, sancito a chiare lettere nel testo della Costituzione.
Tuttavia rimasero in vigore parecchie disposizioni di carattere illiberale. E l’aspra conflittualità tra i governi centristi e l’opposizione socialcomunista, dopo le elezioni del 1948, indusse i governi a non impegnarsi un granché per riformare le disposizioni del codice penale fascista, che potevano tutto sommato servire a tutela dell’ordine pubblico minacciato da forti agitazioni politico-sociali.
Una svolta importante da questo punto di vista si ebbe con l’istituzione della Corte costituzionale, prevista dalla nostra Carta fondamentale, ma entrata in funzione soltanto nel 1956. Ai suoi giudici spettò di volta in volta valutare la compatibilità delle norme penali portate alla loro attenzione con i princìpi del nuovo ordinamento. E quindi molti articoli pensati e definiti da Rocco in base alla sua impostazione autoritaria furono dichiarati incostituzionali in tutto o in parte.
Con il tempo si è poi fatta strada una visione garantista del diritto penale che ha indotto ad attenuare l’accanimento punitivo del codice in fatto di aggravanti e attenuanti, di sospensione della pena, di misure di sicurezza. Bisogna però aggiungere che le esigenze della lotta contro il terrorismo portarono in una certa fase ad adottare provvedimenti che, secondo alcuni giuristi, andavano anche oltre l’intelaiatura repressiva ereditata dal Ventennio.
Fondamentale è stata poi l’azione, in verità tardiva, per modificare la normativa in campo sessuale. Nel 1968 si è provveduto a cancellare il reato di adulterio, punibile peraltro all’epoca solo se commesso dalla moglie. È stata depenalizzata nel 1978 l’interruzione volontaria di gravidanza, abolendo nel contempo tutto il titolo decimo del codice riguardante i delitti «contro la l’integrità e la sanità della stirpe». È stata modificata radicalmente nel 1981 la disciplina della violenza sessuale, per la quale il codice Rocco prevedeva istituti nettamente maschilisti come il «matrimonio riparatore» e il «delitto d’onore» (il famigerato Divorzio all’italiana descritto in un grande film del regista Pietro Germi).
Insomma, la costruzione statalista e patriarcale del 1930 è stata in massima parte demolita, ma il codice penale nel suo complesso rimane ancora in piedi, mentre è stato sostituito alla fine degli anni Ottanta quello di procedura penale, anch’esso opera di Rocco. Non si può negare che l’opera del giurista fascista, morto nel 1935, sia durata ben oltre la stagione politica a cui resta legato il suo nome.