corriere.it, 11 maggio 2026
Militare italiano imprigionato dal Terzo Reich dopo l’Armistizio: agli eredi 100 mila euro di risarcimento. I giudici: «Sia la Germania a pagare»
Che differenza fa chi li paga? Centomila euro di risarcimento agli eredi di un internato militare italiano nella Germania nazista, cioè a uno dei 600.000 soldati italiani che, dopo l’8 settembre 1943 abbandonati a sé stessi dalla monarchia sabauda e dal governo di Pietro Badoglio, e deportati tra Austria, Germania ed Europa orientale, misero a rischio la propria vita e andarono consapevolmente incontro a durissime condizioni di prigionia in campi di lavoro forzato pur di rifiutarsi di continuare a combattere a fianco della Germania hitleriana o della mussoliniana Repubblica sociale italiana: che differenza fa se una sentenza civile formalmente condanna la Germania oppure il Ministero italiano dell’Economia, visto che in base a una legge del 2022 a pagare sarebbe comunque sempre l’apposito Fondo Ristori costituito nel 2022 dall’Italia presso il ministero dell’Economia proprio per salvaguardare sotto il profilo diplomatico gli accordi sull’immunità della Germania?
E invece fa differenza, risponde ora la seconda Corte d’Appello civile di Milano. Perché – scrive – nel processo la tutela giurisdizionale «non si compone solo e soltanto della tutela di condanna, ma comprende anche la tutela di accertamento che in fattispecie a così alta intensità valoriale assume in sé una funzione lato sensu riparatoria del danno»: e cioè serve anche a «riaffermare solennemente la dignità umana delle vittime ed accertare e dichiarare pubblicamente la responsabilità del soggetto cui tali esecrabili illeciti siano imputabili, nella specie rappresentato dallo Stato di Germania».
Per questo i giudici milanesi – di secondo grado rispetto al primo grado a Lodi nella causa promossa dalla vedova (nel frattempo scomparsa), dalla figlia e dalla nipote di un militare italiano catturato dalle forze armate della Germania nazista all’indomani dell’8 settembre 1943, e deportato nel campo di concentramento di Flossenbürg in Baviera – respingono l’eccezione del Tesoro che puntava a escludere la legittimazione passiva della Germania, e condannano lo Stato tedesco a risarcire i danni patiti dall’internato militare italiano «in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dalle forze armate del Terzo Reich»: risarcimento di un danno non patrimoniale «consistito nella sofferenza fisica, nell’angoscia, nell’umiliazione e nel profondo turbamento morale derivanti dalla negazione continuativa della libertà personale e della dignità umana», equitativamente quantificato in 172,50 euro al giorno per un totale di 104.707 euro. Soldi che poi, se la sentenza dei giudici Maddalon-Catalano-Imarisio dovesse diventare definitiva in Cassazione, solo a quel punto in sede di esecuzione sarebbe materialmente a carico dell’italiano Ministero del Tesoro, anziché della Germania, in base all’articolo 43 del Fondo Ristori introdotto dal decreto legge 36 del 2022 (governo Draghi).
Negletta per decenni nell’oblio di una amnesia collettiva, quella che in realtà fu una colossale eroica disobbedienza di massa (vissuta, tra gli altri, dagli scrittori Mario Rigoni Stern e Giovannino Guareschi, o dal futuro segretario del Pci Alessandro Natta, come dal padre del cantautore Vasco Rossi o dell’attore Ezio Greggio) costó ai militari italiani internati dalla Germania nazista feroci condizioni di prigionia per tutti e la morte per 50.000 di loro. Nella causa civile il Ministero dell’Economia opponeva ai familiari dell’internato militare assistiti dagli avvocati Gabriele Pietro Roveda (socio della sezione milanese dell’Associazione nazionale ex Internati nei lager nazisti – Anei, rinata nel 2024) e Matteo Longhin la tesi per cui nella nozione di crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, non rientrerebbero i fatti relativi al trattamento di militari italiani fatti prigionieri dalle forze del Terzo Reich, visto che la Convenzione dell’Aja sui prigionieri di guerra prevede che i prigionieri di guerra sono in potere del governo nemico e possono essere internati in un luogo qualunque ed impiegati come lavoratori: quindi per il Tesoro «il fatto che l’appartenente alle forze armate in quel momento avverse alla Germania fosse stato fatto prigioniero, e poi trasferito in un campo di prigionia, di per sé non appare integrare una violazione della Convenzione, tantomeno un “crimine di guerra” o altro “crimine contro l’umanità"».
Inoltre il Ministero lamentava un’eccessiva quantificazione del danno risarcibile, rilevando che il «numero degli internati militari italiani è stimato in 600-800 mila persone e che i fondi stanziati dalla legge del 2022 non sarebbero sufficienti a far fronte a condanne risarcitorie di questo valore» (centomila euro agli eredi di un internato). Ma i giudici ribattono che «l’appostamento di fondi nel bilancio dello Stato italiano asseritamente insufficienti a far fronte» alle esigenze del Fondo Ristori «non è in alcun modo considerabile per una riduzione del danno risarcibile».