repubblica.it, 6 maggio 2026
Consulta: se di lieve entità, niente carcere automatico per gli abusi sessuali sui minori
Reati sessuali sui minori, si cambia sulla richiesta di misure alternative al carcere. Da oggi i condannati possono inviare domanda per la sospensione della pena, se il reato viene considerato di lieve gravità, “senza che nel frattempo sia limitata la libertà personale con la detenzione in carcere”. Lo ha deciso la Consulta dando ragione al tribunale di Catanzaro che aveva sollevato la questione dopo che un ragazzo di 20 anni era stato condannato per avere baciato e abbracciato una ragazzina di 13. La condanna definitiva arriva nel 2025 ed è di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione e il pubblico ministero ha richiesto la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena.
La differenza di età “non particolarmente rilevante”
In particolare, è stata evidenziata una differenza di età “non particolarmente rilevante” con la ragazza. La decisione della Corte costituzionale ha preso in esame una parte dell’articolo 656 del codice di procedura penale ed un articolo dell’ordinamento penitenziario. Il primo impedisce al pm di disporre la sospensione dell’esecuzione della pena per questi condannati e l’altro preclude loro la possibilità di accedere a misure alternative alla detenzione prima di aver scontato un anno di carcere. Adesso si cambia e si segue lo stesso percorso previsto per tutti gli altri condannati per reati sessuali che non abbiano come vittime minorenni e che possono ottenere la sospensione dell’esecuzione della pena, in vista dell’istanza di accesso ai benefici penitenziari e della valutazione del tribunale di sorveglianza. Un “irragionevole” trattamento diverso, secondo la Consulta.
La tutel della vittima
“Questo non deve significare banalizzazione degli atti sessuali di minore gravità – spiega l’avvocata Licia D’Amico che si occupa di abusi su minori – che sono e restano condotte di rilevanza penale e di fortissimo disvalore, né depotenziamento della tutela della vittima, che, proprio perché persona di minore età, ha diritto ad una protezione particolare dei propri diritti e delle proprie libertà. Primi fra tutti il diritto alla intangibiltà della propria sfera personale e sessuale”.
La valutazione del giudice
Per la Consulta “se il condannato può immediatamente fare istanza di accesso ai benefici penitenziari, deve essere sospesa la pena, in attesa della valutazione della magistratura di sorveglianza”. Anche su questo punto interviene Licia D’Amico, avvocata e responsabile del dipartimento legale dell’associazione “Insieme a Marianna per la prevenzione ed il contrasto della violenza sulle donne e sui minori”: “La minore gravità, proprio per gli effetti che comporta in termini di pena irrogata e di regime di sua esecuzione, dovrà essere oggetto di un’accurata valutazione da parte del giudice”.