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 2026  maggio 06 Mercoledì calendario

Rimborsato dopo il licenziamento per aver distribuito alle colleghe volantini per vendere film porno

Nel 2024 era stato licenziato dopo 15 anni di attività a tempo indeterminato perché avrebbe distribuito bigliettini da visita inerenti la vendita di film porno su Dvd. I fatti sarebbero accaduti nel 2022 e una collega in particolare poi in aula ha riferito di non aver percepito il fatto come molestia o altro. 
Nei giorni scorsi il tribunale di Forlì ha stabilito che si è trattato di un licenziamento illegittimo, condannato la società a risarcire l’impiegato con 18 mensilità più spese legali, in qualità di indennizzo, ma non ha concesso la reintegra sul posto di lavoro, considerandolo sciolto. 
I fatti contestati dall’azienda e alla base del procedimento disciplinare che ha poi portato al licenziamento dell’uomo, risalgono come detto a due anni prima del provvedimento. Si tratta di due episodi, nel primo l’uomo avrebbe consegnato il bigliettino a una collega, mentre nel secondo lo avrebbe consegnato a un’addetta alle pulizie  e le avrebbe anche fatto delle avances a sfondo sessuale. 
Ma la donna, in sede di testimonianza, avvenuta due anni dopo, quindi nel 2024, non sarebbe riuscita a collocare il fatto in modo preciso né in merito al periodo né in merito ai modi. 
Scrive infatti sul punto specifico in sentenza il giudice del Lavoro, Agnese Cicchetti del Tribunale di Forlì: «Tali condotte, pur astrattamente gravi, in particolare con riferimento alla presunta molestia sessuale verbale rivolta alla collega sono però state addebitate senza una precisa contestualizzazione temporale e senza una specifica indicazione delle modalità». 
In pratica non risulta specificato quando le condotte sarebbero avvenute, quante volte, né in quali circostanze il datore di lavoro ne fosse poi venuto a conoscenza. Per il tribunale quindi il secondo episodio non ha valore ai fini del licenziamento, mentre il primo non è stato ritenuto così grave da poter portare alla perdita del posto di lavoro. 
Si legge sempre in sentenza: «L’episodio oggetto della prima lettera di contestazione risulta pienamente accertato alla luce della deposizione della teste e della documentazione prodotta a corredo. La condotta del lavoratore assume senz’altro carattere di inopportunità, ma, di per sé sola, non presenta caratteri di gravità tali da integrare una giusta causa di licenziamento». 
Il comportamento dell’impiegato nei confronti della collega nel primo fatto contestato per i giudici non rivela alcuna molestia. «Non essendo stata percepita e contestata come tale dall’interessata», anche rispetto alle concrete modalità di presentazione e promozione della presunta parallela attività di vendita da parte dell’uomo di Dvd pornografici, «tramite bigliettini privi di immagini o contenuti erotici e disdicevoli». 
Licenziamento illegittimo dunque ma niente reintegra.