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 2026  maggio 04 Lunedì calendario

Melillo, lettera contro la riforma sulle intercettazioni

Nel linguaggio sempre un po’ felpato delle comunicazioni ufficiali, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo la definisce «urgente necessità di riflessione sulle criticità riscontrate», ma si tratta di un vero e proprio allarme. Termine che comunque compare nella lettera che Giovanni Melillo ha inviato ai ministri della Giustizia e dell’Interno, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, oltre che alla presidente della commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo, quando scrive che l’effetto della riforma «si è rivelato oltremodo grave e allarmante, in ragione dell’obiettivo arretramento della linea di efficacia delle investigazioni in materia di criminalità organizzata e terrorismo». Difficile essere più espliciti.
Il decreto
Il riferimento del procuratore nazionale è alla nuova disciplina sulla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali in procedimenti diversi da quelli per cui sono state disposte, modificata da un decreto-legge varato dal governo nell’agosto 2023 poi convertito in legge dalla maggioranza di centrodestra, intitolato «Disposizioni urgenti in materia di processo penale». Prevede che i colloqui registrati nell’ambito di un’indagine non possano diventare fonte di prova per ulteriori inchieste o approfondimenti, anche quando si intravede la commissione di nuovi illeciti, «salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza».
Prima l’estensione riguardava anche tutti i reati per i quali sono consentite le intercettazioni, ma questa parte è stata eliminata. Col risultato di escludere un lungo elenco di reati che compaiono spesso nelle indagini contro le associazioni criminali, anche attraverso l’aggravante della finalità di agevolazione di organizzazioni mafiose. Melillo ne fa un rapido e sommario sunto: «Si va dai più gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ivi compresi quelli di concussione e corruzione, a tutti i reati in tema di traffico di rifiuti, sino ai delitti di scambio elettorale-mafioso, a quelli di intestazione fittizia dei beni e altre utilità provenienti da delitto e autoriciclaggio, per giungere a tutti i reati finanziari, societari e fiscali che rivelano il loro valore strategico per l’espansione affaristica delle mafie».
«Colletti bianchi»
In sostanza, restano immuni dall’utilizzo di intercettazioni raccolte in procedimenti diversi tutti o quasi tutti i reati dei «colletti bianchi» che collaborano con le organizzazioni criminali, provocando «un sostanziale arretramento dell’efficacia dell’azione di contrasto a quei fenomeni». Che il procuratore Melillo ha voluto denunciare rivolgendosi alle «competenti autorità politiche», cioè governo e Parlamento, «per le valutazioni a loro riservate, in ossequio ai doveri di leale collaborazione istituzionale». E avverte che il passo indietro riguarda anche le inchieste sul terrorismo, giacché la nuova norma «impedisce il ricorso alle intercettazioni disposte in procedimenti collegati per l’accertamento di condotte quali la partecipazione a un’associazione sovversiva e di assistenza agli associati, ovvero l’istigazione e apologia di reato con finalità di terrorismo che reggono le dinamiche di reclutamento, anche di minori, in quelle pericolose organizzazioni criminali».
Nella missiva, datata 20 aprile e trasmessa per conoscenza anche al procuratore generale della Cassazione e ai procuratori distrettuali antimafia, il procuratore nazionale sottolinea alcuni paradossi e contraddizioni derivanti dall’estensione limitata ai reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio.
Anomalie e paradossi
«Risulta possibile – scrive – utilizzare le intercettazioni di altro procedimento per perseguire il delitto di ricettazione di denaro o cose provenienti da rapina, estorsione e furto aggravato ma non per provare delitti di riciclaggio mafioso, così come possono usarsi nei procedimenti per detenzione di un documento d’identificazione falso ma non in quelli per scambio elettorale-mafioso». O ancora, si potranno utilizzare «per un delitto di truffa aggravata ma non quando si procede per casi di indebita compensazione di crediti fiscali e previdenziali di imprese mafiose per decine di milioni di euro».
Stesso discorso per i reati relativi alla sicurezza cibernetica, sui quali è stata estesa la competenza della Procura nazionale nel coordinamento delle indagini, «tutti esclusi» dalla lista per cui continua a valere la «piena circolazione probatoria», ma l’allarme di Melillo si estende anche a un altro effetto della riforma.
Per evitare le inevitabili «dispersioni probatorie», spiega, le diverse Procure distrettuali impegnate nelle inchieste antimafia e antiterrorismo «si ritrovano sovente costrette a disporre l’esecuzione delle medesime intercettazioni in ciascuno dei procedimenti», attivando di fatto una registrazione per ogni fascicolo, «con conseguente lievitazione dei costi e dispersione di preziose risorse per lo svolgimento delle attività delegate alla polizia giudiziaria»; ulteriore causa di un «complessivo e progressivamente sempre più grave indebolimento degli sforzi di contrasto dei più pericolosi fenomeni criminali».