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 2026  aprile 14 Martedì calendario

Appello vietato ai pm contro le assoluzioni: la legge di Nordio finisce alla Corte Costituzionale

Sono passati vent’anni. Ma il nuovo tentativo del guardasigilli Carlo Nordio, in un’altra vita pm e procuratore aggiunto, di impedire ai suoi ex colleghi di ricorrere in appello dopo una sconfitta in primo grado, approda di nuovo alla Consulta. Allora furono i giudici di Milano e Roma a incassare la vittoria del 2007 che cancellò la legge di Gaetano Pecorella, l’ex presidente delle Camere penali. Nelle vesti di berlusconiano di ferro, nonché presidente della commissione Giustizia della Camera, aveva firmato la legge per cancellare il diritto del pm di presentare appello se sconfitto in primo grado.
L’8 aprile il presidente della quarta sezione penale della Corte d’appello di Milano Vincenzo Tutinelli, coi giudici Manuela Cannavale e Laura Anna Marchiondelli, ha firmato le sei pagine dell’ordinanza, in uscita oggi su Sistema penale, per chiedere alla Consulta l’incostituzionalità della legge Nordio. Ricordate? Il 25 agosto 2024 entra in vigore la prima legge Nordio, via l’abuso d’ufficio (che l’Europa ora ci chiede di rimettere in pista), stronca il traffico d’influenze, impone l’interrogatorio preventivo prima dell’arresto, toglie al pm il potere di fare appello in caso di assoluzione per i reati minori che in realtà non lo sono affatto. Basti pensare che tra questi ci sono violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, oltraggio a un magistrato in udienza, violazione dei sigilli, rissa aggravata, lesioni personali in strada, ma pure furto aggravato e ricettazione. Nonché appropriazione indebita, contrabbando, evasione aggravata. Per tutti il pm ha le mani legate.
Ma eccoci al caso che i giudici di Milano mandano alla Consulta. Una donna di 41 anni è sotto inchiesta per truffa. Con un escamotage è riuscita a ottenere 499 euro il 24 aprile 2021 da chi gestisce un negozio di fiori chiedendo una fornitura per un funerale. Il 21 maggio 2025 il Tribunale di Busto Arsizio decide che non si può procedere perché “il reato è estinto per mancanza della condizione di procedibilità in quanto chi presenta la querela non era legittimata a farlo”. Cioè chi gestiva il negozio di fiori insieme al marito.
La procura di Busto non ci sta e già pensa alla Consulta. I giudici di Milano non hanno dubbi. Perché “non pare manifestamente infondato ritenere che la soluzione normativa in esame non sia sorretta da una ragionevole giustificazione nei termini di adeguatezza e proporzionalità indicati dalla giurisprudenza costituzionale”. Già con queste poche righe la legge Nordio viene bocciata. Perché non è “manifestamente infondata la lesione dell’articolo 112”, cioè l’obbligo del pm di esercitare l’azione penale che, sopprimendo l’appello, qui verrebbe negata “eludendo i vincoli posti dal principio dell’obbligatorietà del- l’azione penale considerata nella sua interezza”.
Nella norma Nordio, i giudici di Milano vedono il rischio che il limite all’impugnazione del pm “finisca per alterare la proporzionalità che la Consulta reputa doverosa affinché non si produca un’asimmetria patologica tra le parti processuali”. Sono convinti che “non è neppure ‘ragionevole’ privare il pm del diritto d’appello soprattutto dopo la riforma Cartabia che ha ampliato l’elenco dei reati dell’articolo 550 inserendovi i delitti di spiccata gravità puniti con la reclusione superiore a quattro anni”. Tra questi falsa testimonianza, intralcio alla giustizia, evasione aggravata, lesioni personali stradali gravi o gravissime, truffa aggravata, frodi assicurative.
Non basta. Definiscono “del tutto unilaterale” il limite ai poteri d’impugnazione del pm perché “riguarda il giudizio ordinario in cui l’accertamento dei fatti è compiuto nel contraddittorio tra le parti”. A Nordio e ai garantisti del governo che vantano il giusto processo ecco la dura contestazione di Milano: il divieto a fare appello contrasta con il 111 della Costituzione che chiede “il contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti a un giudice terzo e imparziale”. La norma Nordio all’opposto “non permetterebbe all’accusa di far valere le sue ragioni con modalità e poteri simmetrici a quella della difesa”. Ma non era proprio Nordio, col Sì al referendum, a invocare piena parità tra accusa e difesa? Alla faccia della coerenza…