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 2026  aprile 13 Lunedì calendario

Le motivazioni del proscioglimento di Chiara Ferragni

«Ipotizzare che il solo fatto che un consumatore sia follower di un’influencer comporti che il primo non solo si fidi delle indicazioni di quest’ultimo, ma che in quei “consigli per gli acquisti” riponga una fiducia incondizionata e acritica, è quantomeno opinabile», scrive il giudice Ilio Mannucci Pacini nelle motivazioni della sentenza con la quale il 14 gennaio ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di Chiara Ferragni, del suo ex braccio destro Fabio Damato e di Francesco Cannillo, rappresentante di Cerealitalia-Id, per le vicende del pandoro Balocco e delle uova pasquali griffate Ferragni (nella seconda era coinvolto solo il terzo imputato).
Il rapporto quasi fideistico tra influencer e consumatore era uno degli elementi che secondo i pm di Milano Eugenio Fusco e Cristian Barilli, reggevano l’aggravante della «minorata difesa» che non doveva essere contestata, ha stabilito la sentenza, perché completamente infondata: senza, il processo a citazione diretta non sarebbe mai potuto cominciare. Il giudice sposa pressoché integralmente le tesi delle difese che avevano contestato l’intera impostazione dell’accusa.
Ferragni aveva postato su internet alcune storie che riguardavano i prodotti raggiungendo i suoi 38 milioni di follower tra Instagram e TikTok e quindi, quella che viene definita dai pm, una alta «diffusività». Non c’è prova, secondo il giudice della terza sezione penale, che i messaggi abbiano davvero ingannato i follower, anche perché, fa notare il giudice, i social media «consentono agli utenti un potere di verifica del contenuto dei messaggi veicolati, come rilevato dagli studi sociologici su tali media».
I social e internet non sono poi così diversi come mezzo dalla tv, eppure in Italia «non risulta che pubblicità ingannevole o mendace attuata tramite i canali televisivi abbia determinato solo per il numero di destinatari, l’aggravante della minorata difesa». E infatti, Ferragni, Balocco e Cerealitalia furono sanzionati pesantemente dall’Authority per la concorrenza e il mercato. «L’influencer, alla stregua di qualsiasi altro testimonial, offre un servizio di pubblicità, proponendosi di pubblicizzare un prodotto dietro corrispettivo, a seguito della conclusione di accordi commerciali con le aziende produttrici», sottolinea il giudice, secondo il quale la tesi che personaggi come la Ferragni riescano a condizionare un follower solo perché questi ha deciso di seguirla è infondata senza prove specifiche che lo dimostrino caso per caso, il che non è stato fatto dall’accusa.
Il processo si è fermato al momento che il giudice si è convinto che non poteva essere contestata l’aggravante della «minorata difesa», che aveva reso possibile far partire l’inchiesta d’ufficio anche senza la presenza di querele da parte di chi si sentiva danneggiato, che furono presentate solo dopo la contestazione della aggravante. Per questo gli imputati sono stati prosciolti e non assolti. Il giudice sottolinea che «le condotte a loro addebitate non sono rimaste impunite, le vittime delle asserite truffe non sono state insoddisfatte delle proprie ragioni risarcitorie», perché, oltre a essere stati sanzionati dall’Authority (tra sanzione e beneficenza Ferragni ha versato oltre 3,6 milioni di euro), i querelanti hanno accettato il risarcimento con un accordo transattivo che li ha fatti uscire dal processo.
Soddisfatti i legali di Chiara Ferragni, gli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana: «La sentenza accoglie la tesi difensiva sul punto decisivo del processo, escludendo la sussistenza dell’aggravante della minorata difesa. Il giudice ha chiarito che la diffusività del messaggio, l’uso dei social e il rapporto tra influencer e pubblico non bastano, di per sé, a integrare le circostanze idonee a ostacolare la privata difesa. Venuta meno l’aggravante il processo non doveva e non poteva proseguire».