corriere.it, 7 aprile 2026
Eredità di Pino Daniele, il giudice dà ragione alla moglie
Una richiesta di denaro, da una parte, in base a un presunto «accordo verbale». Una contro richiesta relativa ai diritti d’autore e i diritti connessi sull’opera, dall’altra. Era questa la materia della contesa giudiziaria tra il figlio primogenito e la seconda moglie di Pino Daniele: una contesa giunta ora a sentenza presso la corte d’Appello di Roma, che ha respinto i ricorsi e i controricorsi degli eredi del leggendario musicista napoletano, deceduto a 60 anni il 4 gennaio del 2015 proprio a Roma, per una crisi cardiaca.
Pino Daniele soffriva da tempo di problemi al cuore e nel 2012 aveva depositato da un notaio il suo testamento segreto, pubblicato poi il 12 gennaio del 2015. Le sue volontà sono state rispettate alla lettera da parte dei giudici romani che di fatto nei due gradi di giudizio non hanno concesso «interpretazioni» a nessuno.
Al centro del contenzioso giudiziario, iniziato nel 2017 e terminato in primo grado nel 2022, e in secondo grado nei giorni scorsi, ci sono i punti 7 e 9 del testamento di Pino Daniele e un accordo tra il primogenito e la seconda moglie dell’artista partenopeo di cui però non sono emerse prove in aula.
In questo procedimento il figlio primogenito, in pratica, chiedeva alla seconda moglie del padre, Fabiola Sciabbarrasi, la restituzione di 61 mila euro, più 100 mila euro per inadempimento dell’accordo, mentre la donna a sua volta voleva la comproprietà, pro quota, di tutti i diritti di Pino Daniele, d’autore e connessi. I giudici hanno però respinto entrambe le richieste.
Al punto 7 del testamento Pino Daniele afferma: «Lascio ai miei figli, in parti uguali tra loro, tutti i miei diritti d’autore, nonché i diritti connessi di artista, interprete ed esecutore; voglio che i diritti di cui sopra restino in comunione tra i miei figli almeno fino alla maggiore età di tutti; conferisco all’avvocato Andrea Pietrolucci, l’amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione degli eredi, sia per i diritti d’autore che per i diritti connessi, ai sensi degli articoli 116 e 117 della Legge 633/1941 (Legge sul Diritto d’Autore)». Questo perché all’epoca non tutti i figli di Pino Daniele erano maggiorenni, e anche nel 2022 quando è iniziato il processo di secondo grado l’ultimo dei suoi figli aveva ancora solo 17 anni. Ora gestiscono da soli l’eredità.
Al punto 9 del testamento, invece, Pino Daniele aveva detto: «Lascio tutti i miei personali depositi (conti correnti, titoli e quant’altro lascerò in denaro), i diritti d’autore ed eventuali altri miei beni mobili ai miei figli e a mia moglie, in parti uguali tra loro».
Quindi Pino Daniele aveva deciso di lasciare ad Alessandro e Cristina, nati dalla prima moglie Dorina Giangrande, i diritti d’autore e i diritti connessi, mentre a Sara, Sofia e Francesco, nati dalla seconda moglie Fabiola Sciabbarrasi, e a Sciabbarrasi stessa, i diritti d’autore (ma non i diritti connessi) e tutti gli altri beni mobili.
Uno dei motivi di disaccordo era proprio sui diritti d’autore e i diritti connessi, rivendicati invece da tutti gli eredi, a cui la sentenza d’Appello dedica ampio spazio. Un altro dei motivi per cui si è finiti in Tribunale è relativo a un accordo (presunto) tra i due figli di prime nozze di Pino Daniele e la seconda moglie, da cui si era separato ma non divorziato. Un accordo che i giudici sia in primo che in secondo grado non hanno preso nemmeno in considerazione perché – secondo i giudici – mancano prove certe della sua esistenza.
L’accordo quindi non è stato né avallato né annullato, e il motivo di ricorso e di appello sul punto è stato ritenuto «infondato». Se sono state scambiate somme di denaro in virtù di questo eventuale accordo verbale, dunque, non è un problema che può riguardare i giudici – o comunque, non in questa sede.
In altri punti del testamento, poi Pino Daniele aveva affrontato anche tutte le altre questioni riguardanti l’immenso patrimonio, fatto anche di immobili, società e quote societarie, diviso equamente tra i 5 figli. Per i giudici se Pino Daniele avesse voluto «dire o specificare altro» nel testamento, lo avrebbe fatto chiaramente. In vita l’artista aveva effettuato donazioni e acquistato immobili a persone e parenti rimasti fuori dal testamento. Le fasi di merito del procedimento giudiziario sull’eredità di Pino Daniele sono terminate con la sentenza dei giudici Petrolati, Marini e Giampaolino, della settima sezione civile d’Appello di Roma, pubblicata nei giorni scorsi: restano solo eventuali possibilità di ricorsi in Cassazione per questioni di legittimità. Si vedrà.