il Fatto Quotidiano, 4 aprile 2026
Consulta, sberla alle Camere: niente scudo a eletti e parenti
La Corte costituzionale boccia senza appello il Senato e la Camera che hanno unito le forze per tentare di allargare a dismisura lo scudo dell’immunità parlamentare. Al fine di proteggere dalle inchieste anche chi parlamentare non è, ma in compenso vanta onorevoli frequentazioni, a partire dai familiari. Proprio il caso di Luca Sammartino, assessore e già vicepresidente della Regione Sicilia, ma soprattutto compagno di vita e di partito di Valeria Sudano, oggi deputata e prima senatrice della Lega. Proprio su sollecitazione di Sudano il Parlamento ha sollevato un conflitto di attribuzione contro i magistrati di Catania, che avevano osato intercettare Sammartino (a processo per corruzione nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte infiltrazioni mafiose nel Comune di Tremestieri etneo) piazzando le cimici negli uffici della segreteria politica che condividono in Sicilia.
Camera e Senato hanno sostenuto che i magistrati avrebbero leso le prerogative di Sudano, violando abusivamente il domicilio di un parlamentare. Questa in particolare la tesi illustrata dal centrodestra nel corso del dibattito in Giunta per le immunità: se si ricercano prove a carico di chi frequenta un parlamentare non è possibile eseguire intercettazioni negli ambienti in cui si svolge questa frequentazione, perché la guarentigia prevista dalla Costituzione per i parlamentari si estende manco fosse un elastico. Una tesi che avrebbe aperto la strada a uno scudo formato famiglia, anzi extralarge. “Se prevalesse questa logica dovremmo chiedere l’autorizzazione al Parlamento prima di poter intercettare anche chi serve tutte le mattine il caffè al bar a un onorevole?” aveva detto provocatoriamente il procuratore capo di Catania, Francesco Curcio, nell’udienza di fronte alla Corte costituzionale. Ieri la Consulta ha risposto no dando un chiaro segnale al Parlamento, che risulta a maggior ragione chiaro e forte all’esito del referendum: le prerogative a tutela del mandato del parlamentare restano sacrosante, ma entro i limiti previsti dalla Costituzione. Altrimenti, allargandole anche ai frequentatori abituali, verrebbe sacrificato “irragionevolmente l’interesse dell’ordinamento all’accertamento di reati commessi (…) in violazione altresì dello stesso principio di eguaglianza tra tutti i consociati di fronte alla legge penale e alla sua applicazione”.
La Corte costituzionale ha stabilito che gli inquirenti siciliani non hanno violato il domicilio della parlamentare Sudano né svolto un’attività che possa essere paragonata a una perquisizione, a dispetto di quanto sostenuto dal Senato e dalla Camera.
Secondo la Corte “la circostanza che, in ragione della relazione affettiva” con l’indagato, “fosse prevedibile” imbattersi in qualche sua conversazione, “non è sufficiente a far scattare un obbligo di autorizzazione preventiva da parte della Camera di appartenenza: tale obbligo sussiste, infatti, soltanto laddove il reale destinatario dell’atto di indagine sia il parlamentare”. Ed è escluso che la Procura abbia inteso intercettare seppure indirettamente la senatrice, come confermato dal fatto che in un anno e mezzo la sua voce proveniente da locali attigui è stata registrata solo otto volte, a fronte di un elevatissimo numero di conversazioni che hanno invece riguardato Sammartino. Perché? Le cimici erano state piazzate esclusivamente nei tre locali utilizzati “in via esclusiva” da Sammartino rispetto al resto dell’appartamento, composto da una dozzina di locali per una superficie di circa 350 metri quadri. Il che secondo la Consulta attesta “l’adeguatezza delle cautele adottate dalla polizia giudiziaria, in fase di esecuzione della misura, per evitare che le intercettazioni fossero eseguite in locali abitualmente utilizzati anche dalla senatrice Sudano”
Infine, la Corte ha ritenuto che l’accesso notturno per collocare le microspie non poteva essere fatto diversamente ma comunque è stato rispettoso della legge e della Costituzione: nessuna perquisizione illegale, ma attività che “necessariamente doveva essere realizzata all’insaputa di chi frequentava i locali, affinché non risultasse frustrato ogni effetto utile dell’intercettazione – deve piuttosto qualificarsi come attività prodromica strettamente funzionale all’attivazione di un mezzo di ricerca della prova”.