la Repubblica, 3 aprile 2026
Acca Larentia, il saluto romano non è reato
Il saluto romano e la chiamata del “presente” rientrano nella condotta vietata dall’articolo 5 della legge Scelba. Ma da soli non bastano a far scattare il reato. È questo il principio su cui si fonda la decisione del gup di Roma Chiara Miraglia, che nelle motivazioni depositate dopo il proscioglimento di 29 persone, quasi tutti militanti di CasaPound, spiega perché la commemorazione di Acca Larentia del 7 gennaio 2024 non integri, secondo il tribunale, un concreto pericolo di ricostituzione del partito fascista.
“Non vi è dubbio che “la chiamata del presente” e il “saluto romano” siano inquadrabili nell’alveo dell’articolo 5 della legge Scelba”, scrive il giudice. Si tratta infatti di gesti “immediatamente e notoriamente idonei ad evocare la “liturgia” delle adunanze fasciste e il regime conseguentemente instaurato”.
Ma, prosegue Miraglia, questo elemento non è sufficiente. “Ciò, tuttavia, come precisato dalla Suprema Corte, non basta per ritenere sempre e comunque configurato il reato”, perché serve verificare “la sussistenza di elementi di fatto idonei a dare concretezza al pericolo di emulazione insito nel reato”.
Da qui la conclusione del gup: «Facendo allora tesoro dei principi, ritiene questo giudice che, nel caso in esame, il pericolo di ricostituzione del partito fascista sia, in concreto, insussistente».
Perché il giudice esclude il reato
Nelle 14 pagine della sentenza il gup sostiene che quel pericolo, nel caso di via Acca Larenzia, non esiste. La commemorazione, secondo il tribunale, “si è risolta in un rituale che si ripete ogni anno, ormai da tanti anni, meccanicamente, senza arricchirsi di nuovi contenuti”.
Per il giudice la manifestazione “ha avuto una finalità esclusivamente commemorativa” e, proprio per questo, non può essere interpretata come una forma di propaganda politica. Nelle motivazioni si legge infatti che “non risulta che siano stati esposti simboli di partito, né che sia stata preceduta e/o seguita da comizi o altre iniziative di propaganda politica”.
Miraglia insiste anche sull’assenza di messaggi estremisti: la commemorazione “non ha diffuso alcun messaggio violento o discriminatorio né si sono assunti toni di tale natura”. E ancora: “Non è sfociata in disordini, come attestato dalla polizia giudiziaria, né ha dato adito a tensioni sociali”.
Un passaggio centrale riguarda proprio il monitoraggio delle forze dell’ordine. Secondo il gup, la cerimonia “si è svolta sotto il monitoraggio della polizia giudiziaria, che non ha rilevato rischi per l’ordine pubblico”.
La commemorazione del 1978
Per il giudice il carattere commemorativo dell’iniziativa non basta automaticamente a escludere il reato, ma è un elemento che deve essere valutato insieme al contesto.
“È noto a questo giudice che la caratteristica “commemorativa” della riunione, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, non è in grado di neutralizzare automaticamente il pericolo richiesto dalla norma”, scrive Miraglia. Ma, aggiunge subito dopo, “nella specie, tuttavia, sulla base degli elementi acquisiti, non sembra potersi dire che la finalità commemorativa abbia costituito un “pretesto” per veicolare messaggi finalizzati alla realizzazione della ricostituzione del disciolto partito fascista”.
La cerimonia, ricorda il gup, era legata ai fatti del 1978 e alla memoria dei tre militanti del Fronte della Gioventù uccisi davanti alla sede dell’Msi. Un episodio avvenuto “oltre 48 anni fa” e che, secondo la sentenza, “non sembra aver alcuna proiezione verso un progetto politico attuale”.
Nemmeno il numero dei partecipanti, oltre mille persone, viene considerato decisivo. “Si tratta di numero certamente considerevole, ma non così elevato se paragonato al numero di partecipanti ad altre manifestazioni che affollano le piazze in diverse occasioni nel corso dell’anno”, osserva il giudice.
Il riferimento a CasaPound e al luogo della commemorazione
Nell’inchiesta, coordinata dal procuratore capo Francesco Lo Voi, veniva contestata la violazione delle leggi Scelba e Mancino.
Secondo il gup, però, i partecipanti non erano presenti come appartenenti a gruppi organizzati. “Le persone sono intervenute vestite con abiti normali”, si legge nelle motivazioni, e non mostravano simboli riconducibili a CasaPound o ad altre organizzazioni dell’estrema destra.
La stessa CasaPound, pur avendo curato l’organizzazione logistica della commemorazione, non avrebbe “francamente” fatto propria la manifestazione, “posto che non risultavano esposti simboli o vessilli”.
Anche il luogo della commemorazione viene considerato rilevante. Via Acca Larentia, scrive il giudice, coincide con il luogo dell’eccidio del 1978 ma “non ha alcuna connessione con l’esperienza storica e ideologica del Ventennio”.
Miraglia aggiunge che il quartiere “non è un luogo capace di attrarre un numero indeterminato di persone”, a differenza di piazze simboliche come “piazza Venezia” o “piazza del Popolo”, che avrebbero invece potuto amplificare il messaggio e “subire l’influenza della condotta”.
Il precedente in Cassazione: “Tenere conto del contesto”
Recentemente le sezioni Unite della Cassazione avevano affrontato l’argomento relativo alle leggi Scelba e Mancino. E avevano spiegato che fare il saluto romano durante una commemorazione non comporta l’esclusione dal reato ma occorre tenere presente il “concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista”.
L’avvocato dei militanti
"La sentenza riconosce l’unicità del fine commemorativo, prevalente sugli isterismi politicamente corretti che hanno di fatto acceso i riflettori sulla cerimonia del Presente, mentre oggi l’unica necessita di fare giustizia è quella delle vittime ricordate, degli esecutori materiali ancora impuniti”. Così all’Adnkronos l’avvocato Domenico Di Tullio, uno dei difensori dei 29 indagati per i saluti romani davanti all’ex sede dell’Msi di via Acca Larentia del 7 gennaio 2024 a Roma, dopo il deposito della sentenza che li ha prosciolti.