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 2026  marzo 29 Domenica calendario

La Guardia di Finanza boccia una candidata tatuata

È stata estromessa dal concorso nella Guardia di Finanza per una non idoneità psico fisica. Il motivo? Una piccola palma con un’onda tatuata sulla caviglia, «una parte del corpo non coperta dall’uniforme da donna, costituita da gonna e scarpa modello décolleté». La vicenda è emblematica: perché un uomo con lo stesso tatuaggio nello stesso punto non sarebbe mai stato escluso.
Per questo la candidata, una giovane di 25 anni estromessa dal concorso per 1.198 allievi marescialli al 97° corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2025/2026, ha presentato ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, denunciando la discriminazione subita.
Nel reclamo della donna, che tra l’altro è figlia di un finanziere, si chiede l’annullamento del provvedimento con cui è stata notificata la «non idoneità psico-fisica». Ma viene anche contestata una norma presente nel bando del concorso. Quella che prevede l’esclusione dei concorrenti con tatuaggi o alterazioni permanenti volontarie dell’aspetto fisico «se gli stessi risultano lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione dell’appartenente al corpo».
La regola sembra di buon senso e rivolta a tutti i partecipanti. Ma solo in apparenza. Al centro del ricorso, infatti, c’è il principio della discriminazione indiretta, in base a cui la 25enne sarebbe stata esclusa. «Un tatuaggio sempre coperto negli uomini – spiega l’avvocato Mario Bacci, che ha curato il ricorso insieme alla collega Erika Rossi – può essere considerato visibile nelle donne solo perché il regolamento prevede una seconda uniforme alternativa, non obbligatoria, che lascia scoperte le caviglie. È proprio in questa differenza strutturale tra uniformi, e non nella natura dei tatuaggi, che si annida il rischio di un cortocircuito. Questa differenza – prosegue Bacci – introduce un elemento che merita particolare attenzione sotto il profilo della parità di trattamento».
Una donna rischia di essere giudicata diversamente rispetto a un uomo solo in funzione dell’abito indossato. «Una regola apparentemente neutra, infatti, può produrre effetti diversi a seconda del genere, generando quella che la normativa europea definisce discriminazione indiretta: la disposizione formale è la stessa per tutti, ma le sue conseguenze, nella pratica, ricadono soltanto su una categoria di persone».
Nell’udienza del 25 febbraio, il Tar ha deciso di premere il tasto pausa, sospendendo il giudizio. I giudici della quarta sezione hanno ricordato che una questione molto simile è già stata sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione europea con un’ordinanza dello stesso tribunale dell’aprile del 2025. Prima di pronunciarsi, dunque, si attende l’esito della Corte europea, che sarà determinante anche per decine di casi analoghi.