Corriere della Sera, 29 marzo 2026
Lavoro, il Gip sul caso Dama: no alla tutela giudiziaria
Primo stop di un gip alle amministrazione giudiziaria disposte dalla Procura di Milano per interrompere lo sfruttamento di lavoratori cinesi nel mondo della moda, come dieci giorni fa era accaduto ai marchi di moda «Alberto Aspesi & C. spa» (brand dei piumini da 40 milioni di fatturato) e «Dama spa» (società da 120 milioni di fatturato che è controllata al 90% da Andrea Dini cognato del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e titolare del marchio «Paul & Shark»). Il gip Roberto Crepaldi non ha infatti convalidato il provvedimento dei pm Paolo Storari e da Daniela Bartolucci perché gli «appare rispettato il rapporto di alterità sostanziale tra cliente e fornitore, e genuino (per quanto non formalizzato) il rapporto di appalto»: gli opifici cinesi «M&G Confezioni e «GMax 365» di cui si servivano i due marchi, «seppure si connotino come imprese intrinsecamente criminali, destinate ad essere utilizzate per un breve lasso di tempo con una struttura fragile e assolutamente mancanti sotto il profilo della corretta gestione, non si profilano quali mere società di comodo in mano ai loro clienti né “serbatoi” vuoti di manodopera».
Ciò che il pm rimproverava alle due aziende è, per il gip Crepaldi, «il contegno integralmente omissivo dei vertici rimasti inerti, pur consapevoli delle concrete modalità con cui avveniva il confezionamento dei loro prodotti in seno a “GMax” e “M&G Collezioni”, per approfittare del maggior lucro. Tuttavia – opina il gip – si tratta di un contegno che deve essere relegato a mera connivenza non punibile per assenza in capo a Dini e a Chiappetta (amministratore di “Aspesi”, ndr) dell’obbligo giuridico di impedire lo sfruttamento dei lavoratori in seno al fornitore». Manca «la prova di un contributo materiale o psicologico», per esempio «l’imposizione al fornitore (in virtù di un’eventuale posizione di vantaggio competitivo) di prezzi fuori mercato o ritmi di lavoro sul piano delle tempistiche di consegna che avrebbero comportato l’impossibilità di rispettare le disposizioni a tutela dei lavoratori».
E se il pm a questo fine valorizzava le comunicazioni interne a seguito degli audit svolti negli opifici cinesi dal personale dei due marchi di moda, queste comunicazioni anche per il gip «dimostrano una certa preoccupazione dei vertici di “Dama” (peraltro in persone diverse dall’indagato Dini) per la situazione all’interno di “GMax”», ma «non provano affatto né che i vertici fossero già a conoscenza della specifica situazione di sfruttamento all’inizio o durante il rapporto contrattuale, né che si siano dolosamente disinteressati di ciò. La locuzione sottolineata dal pm» in una mail interna all’azienda («forse c’è margine per farli ragionare») per il gip «implica solo la volontà di “Dama” di influire sulle scelte imprenditoriali di “GMax”, ma non anche la precedente conoscenza specifica delle condotte illecite».
Scontato che il pm faccia appello al Tribunale del Riesame, il gup Crepaldi mostra invece di condividere la dottrina secondo «l’utilizzo nell’attività d’impresa o anche la mera commercializzazione di beni realizzati mediante l’attività di caporalato integrerebbe, sempre che sussista il relativo elemento soggettivo, gli estremi del delitto di ricettazione», col suo corollario di «responsabilità delle società e di misure cautelari reali e interdittive».