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 2026  marzo 20 Venerdì calendario

Madre caccia il figlio "bamboccione" di 31 anni da casa

La vicenda è ovviamente delicata e complessa e nasce dalla decisione della madre nel 2024 di chiedere ai giudici di Ravenna tramite i suoi legali di porre fine a una situazione che evidentemente riteneva non più sostenibile. 

Nel ricorso la donna ha affermato di essere proprietaria esclusiva dell’immobile in cui conviveva con il figlio e che il figlio ultratrentenne lavorava come cameriere con contratto a tempo indeterminato, con uno stipendio netto di circa 1.400 euro mensili. 

Inoltre la donna sosteneva che il rapporto madre-figlio si era ormai logorato e la convivenza era divenuta intollerabile e che il figlio non rispettava le più basilari regole della convivenza civile e non contribuiva in alcun modo alle spese relative all’immobile (utenze, spese condominiali e altre). 
Ma per tutta risposta il figlio proprio nel bel mezzo del procedimento giudiziario, stando al resoconto processuale, si dimette dal posto di lavoro. Ma il giudice Adriana Forastiere, della sezione civile del Tribunale di Ravenna dopo aver valutato attentamente la vicenda ha deciso di dare ragione in toto alla donna. 
Il 31enne, si legge in sentenza, non ha proseguito gli studi dopo il diploma e, al momento della introduzione del giudizio, lavorava come cameriere con contratto a tempo indeterminato e inoltre, «ha raggiunto una età (31 anni) per la quale deve presumersi conseguita da parte dello stesso una dimensione di vita autonoma, con piena capacità lavorativa». 

Il fatto che, come riferito dalla madre, nel corso del procedimento giudiziario si sia dimesso «senza adoperarsi efficacemente per la ricerca di un altro lavoro, non fa rivivere l’obbligo di mantenimento in capo alla madre, ormai cessato». 
Deve andare via da casa entro i termini previsti dai giudici
Ne consegue che per il tribunale di Ravenna dovrà attivarsi per cercare una attività lavorativa compatibile con la sua formazione e, in caso di difficoltà, «potrà eventualmente ritenersi meritevole della tutela ma non più del mantenimento, cui la madre non può ritenersi più giuridicamente obbligata». 

E in riferimento alla coabitazione: «Deve escludersi, quindi, che la permanenza del convenuto nella casa della madre possa considerarsi adempimento dell’obbligo di mantenimento in capo alla medesima, ormai cessato». 

Il 31enne ora dovrà lasciare la casa entro i termini stabiliti e provare e riprendersi quel lavoro da cui si era dimesso proprio durante il processo. Queste le decisioni al termine del primo grado di giudizio.