Il Messaggero, 15 marzo 2026
Cassazione: dopo la separazione è reato tenersi i beni dell’ex
La mancata restituzione dei beni, come mobili e vestiti, dopo la fine della relazione è appropriazione indebita. Così la Cassazione ha sancito il principio che, per le coppie di fatto, non valga la norma prevista in caso di matrimonio e ha confermato la condanna di un uomo che, al termine di una storia travagliata, fatta di maltrattamenti fisici e psicologici, vessazioni e ricatti, era finito in Tribunale. A Treviso, l’imputato era stato condannato sia per i maltrattamenti, sia per l’appropriazione indebita aggravata «con abuso di coabitazione». E in Corte d’appello, a Venezia, la sentenza è stata confermata. Per smentire i primi, l’imputato aveva sostenuto che la compagna era sempre tornata, circostanza che avrebbe dimostrato che gli episodi di violenza non fossero reali. Mentre sulla mancata restituzione dei beni, aveva invocato la non punibilità, sulla base delle esimenti previste in caso di matrimonio. Ricorsi respinti e condanna confermata.
LE MOTIVAZIONI
I maltrattamenti si sarebbero protratti dal 2016 al 2018 ed è a febbraio di quell’anno, quando la convivenza si era conclusa, che l’uomo si è appropriato dei beni della ex. Per due volte la donna si era rivolta all’imputato per ottenere le sue cose. L’uomo, secondo la ricostruzione aveva sempre tenuto «condotte autoritarie, affettivamente ricattatorie e coercitive, consistite nell’ostacolarla rispetto alla sua attività di barista» in quanto “un lavoro da poco di buono”, imponendole di dipendere economicamente da lui e di occuparsi, in via esclusiva, della casa e dell’accudimento del figlio (all’epoca di otto anni e orfano di madre); nell’allontanarla da i parenti e persino dalla propria figlia. Al progressivo isolamento erano seguite anche condotte violente Per questo la donna era più volte fuggita, ma poi era sempre tornata.
Ricostruisce la Cassazione: «Infine, l’imputato le aveva sottratto tutti gli effetti personali, quali vestiti e mobili, collocati nella sua seconda casa, mai restituiti neppure a seguito di formali diffide di un legale». L’imputato aveva invocato un articolo del codice penale che prevede la non punibilità del convivente, in caso di mancata restituzione dei beni. Scrivono i giudici «La menzionata disposizione, che si connota per il suo anacronismo perché volta a non turbare “la pace familiare” con un processo penale per questioni meramente economiche, esclude l’applicazione della pena per una serie di reati contro il patrimonio (come l’appropriazione indebita) commessi in danno del coniuge non legalmente separato, di un ascendente, discendente, affine In linea retta, adottante o adottato». Sulla base della «parificazione tra le diverse forme familiari», la difesa ha sostenuto che «per analogia» la non punibilità dovrebbe essere estesa al convivente. Ma i giudici sottolineano: «la scelta di non punire è solo frutto di una precisa valutazione di opportunità operata dal legislatore, che antepone i legami familiari indicati dalla norma alla punizione dell’autore del reato». Ma per la Cassazione «va considerata una disposizione “eccezionale” che, in quanto tale, non consente l’applicazione analogica al convivente, così da escludere la punibilità se la vittima sia legata all’autore del reato da una relazione familiare de facto». A poco sono valse le argomentazioni dell’imputato che ha sottolineato come la famiglia abbia di fatto assunto forme diverse nell’ordinamento. Per i giudici «la causa di esclusione della punibilità riguarda l’esistenza di una convivenza formalizzata, incontrovertibilmente e documentalmente riscontrabile e per ciò solo dotata del caratteri di certezza e tendenziale stabilità, differenziandola dalla convivenza de facto, ritenuta meno stabile perché revocabile in qualsiasi momento». Ma il principio non vale neppure in caso di divorzio.
L’ANALISI
«L’impossibilità di estendere analogicamente ai conviventi di fatto la causa di non punibilità prevista in favore del coniuge non legalmente separato o unito civilmente è principio che è stato ritenuto legittimo anche dalla Corte costituzionale», spiega Marco Meliti, avvocato, esperto di diritto di famiglia. «Per la Consulta, non è discriminante il fatto che il legislatore possa adottare soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio rispetto alla convivenza more uxorio, perché rispetto alla prima viene in rilievo non soltanto la tutela delle relazioni affettive individuali, ma anche la protezione dell’istituzione familiare basata sulla stabilità dei rapporti. Tutela estesa anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, in quanto equiparate al matrimonio e differenziate dalla convivenza di fatto».