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 2026  febbraio 25 Mercoledì calendario

Entra in vigore il pacchetto Sicurezza

A venti giorni dal via libera in Consiglio dei ministri, il pacchetto Sicurezza si è sbloccato, con la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. Ieri il presidente della Repubblica ha firmato il testo, che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale: da oggi è in vigore. La versione definitiva presenta alcuni ritocchi rispetto alle ultime bozze circolate. Estese anche a capitreno e controllori le pene previste per le lesioni a pubblico ufficiale, così come a docenti, presidi e arbitri. Non ci sono però i 50 milioni previsti nelle bozze per potenziare i sistemi tecnologici di controllo delle reti ferroviarie. Il fermo preventivo per le manifestazioni scatterà solo «in presenza di un attuale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica».
Resta invariato, nella sostanza, il cosiddetto «scudo». Che modifica quanto previsto dal codice di procedura penale (articolo 335) riguardo l’iscrizione nel registro degli indagati: cioè che «il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e luogo del fatto». Secondo il comma 1-bis, soprattutto, il pm «provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico».
L’articolo 12 del nuovo decreto stabilisce invece che se c’è una «causa di giustificazione» si segua un’altra procedura: non si è subito indagati, c’è l’«annotazione preliminare». Secondo il provvedimento del governo, «quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all’annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis». L’«annotazione preliminare», per cui deve essere introdotto nel codice di procedura un apposito modello, assicura le stesse garanzie di chi è iscritto nel registro degli indagati. E comunque, nel caso di incidente probatorio, scatterà l’iscrizione nel registro degli indagati.
Quali sono le cause di giustificazione? Il codice penale riconosce, tra le altre: l’esercizio del diritto o l’adempimento del dovere (articolo 51): «L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità esclude la punibilità». O la legittima difesa (articolo 52). O l’uso legittimo delle armi (articolo 53): il caso appunto di un pubblico ufficiale che, adempiendo al dovere, ne fa uso costretto dalla necessità di respingere una violenza. Oppure lo stato di necessità (54).
Lo «scudo» non si applica solo ai poliziotti, ma a tutti i cittadini che possono invocare la «causa di giustificazione». In questo caso, cambia l’iter: in presenza di una causa di giustificazione, si procede all’annotazione preliminare. «Quando non è necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il pm assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall’annotazione preliminare. Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, provvede senza ritardo ed entro centoventi giorni dall’annotazione preliminare» nell’apposito registro.