repubblica.it, 24 febbraio 2026
Balneari, ira del Garante: “Illecito rinnovo concessioni”. No alle finte gare nei Comuni
L’Antitrust, garante del corretto funzionamento dei mercati, striglia i Comuni che si sono affrettati a rinnovare le concessioni balneari. Questo ennesimo prolungamento – accusa ora il garante – è in palese contrasto con la normativa europea (con la Direttiva Bolkestein del lontano 2006) che impone di mettere a gara le concessioni, senza più favoritismi.
I Comuni, è vero, si sono mossi sulla scia di una legge italiana (la 166 del 2024) che autorizza il rinnovo delle concessioni fino al 30 settembre del 2027, in alcuni casi addirittura fino al 31 marzo 2028.
Ma il garante è tutt’altro che soddisfatto da questa spiegazione. A suo parere, i Comuni avrebbero dovuto ignorare la legge italiana, e disapplicarla, proprio perché è in conflitto con le regole dell’Unione Europea. Il prolungamento, in un simile scenario, è del tutto “illegittimo”.
Preparazioni generiche
Oltre a negare le gare per l’ennesima volta, tanti Comuni si sono “dimenticati” di indicare quando intendono indirle ed entro quanto tempo le porteranno a conclusione.
Né piace al garante la furbizia di qualche Comune che sta facendo finta di lavorare alle gare. Nei fatti, queste amministrazioni si sono limitate a incaricare gli uffici di generiche “attività preparatorie” alle gare, che neanche si vedono all’orizzonte.
Il garante se la prende anche con le gare imperfette che potrebbero celebrarsi sulla base di una precedente legge italiana (la 118 del 2022). Questa legge sembra scritta per favorire smaccatamente, nel caso di una gara, i vecchi concessionari.
L’esperienza
In un’eventuale gara, la legge premia oltremisura chi ha maturato “esperienza e professionalità” nel settore (leggi: i vecchi concessionari). La legge fa un assist anche chi, negli ultimi 5 anni, ha ricavato la “prevalente fonte di reddito” familiare dalla concessione (leggi: i vecchi concessionari).
Accende un faro, il garante, anche sull’indennizzo che il nuovo concessionario dovrebbe riconoscere ai vecchi (ancora loro). Per il garante, l’indennizzo al concessionario uscente non è un diritto e non deve essere automatico, come invece molti Comuni pensano.
Il ristoro semmai dovrà essere limitato a una parte precisa degli investimenti del vecchio concessionario. Sono quelli che, alla fine della concessione, non sono ancora stati recuperati (ammortizzati) e che non possono essere rivenduti su un altro mercato.
Le perizie
L’entità dell’indennizzo peraltro verrà deciso con una perizia, opera di un professionista. Il garante chiede che la perizia segua “criteri chiari, aggiornati e verificabili”, a tutela di tutte le parti coinvolte (del vecchio concessionario, ma anche del subentrante). È evidente che un indennizzo alto scoraggerebbe un imprenditore nuovo dal gareggiare per la concessione.
In questo quadro, il Comune dovrà pubblicare la perizia in tempo utile. Così chi vuole competere può leggerla e considerarla prima di presentare l’offerta.
Il Garante intravede infine un altro problema nelle regole della eventuale gara. Oggi la legge permette al Comune di dare più punti a chi offre un indennizzo più alto al concessionario uscente.
Ma questo è sbagliato perché premia ingiustamente il concessionario che già c’era mentre va contro la concorrenza e la parità di trattamento. In altre parole: aumentare l’indennizzo al gestore uscente non può essere considerato un miglioramento dell’offerta economica nella gara.