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 2026  febbraio 06 Venerdì calendario

Sentenza Bibbiano: “Bimbi travolti dal clamore mediatico. E i servizi non ingannarono i giudici”

Nel processo “Angeli e Demoni” sugli affidi in Val d’Enza, dal 27 giugno 2019, giorno delle misure cautelari, “si è registrato un clamore mediatico della vicenda tale da avere travolto non solo le sorti dei bambini e dei loro familiari ma, con conseguenze non calcolabili, le vite degli imputati, e per quanto qui rileva, degli stessi testimoni”.
È un passaggio della sentenza del processo sul ’caso Bibbiano’, depositata dal tribunale di Reggio Emilia: 1.650 pagine per spiegare la decisione del 9 luglio, quando i giudici hanno indicato undici assoluzioni ed emesso tre condanne con pena sospesa a fronte di richieste fino a 15 anni da parte della Procura. Questo perché, scrivono ancora i giudici, è emersa “l’intrinseca debolezza dell’intero impianto accusatorio, fondato su premesse davvero fragili, in quanto opinabili e poco ancorate ai fatti, gli unici che il processo penale è deputato ad accertare”.
I servizi sociali non volevano ingannare i giudici minorili attraverso le relazioni sui bambini di cui si stava valutando l’affido. È un altro passaggio della sentenza dove il tribunale contrasta l’impostazione accusatoria.
L’istruttoria, si legge nel provvedimento, ha dimostrato come operatori dei servizi “abbiano sempre agito su specifico mandato del Tribunale per i minorenni, che rendeva quindi doverosa la loro azione (come per gli allontanamenti e le successive collocazioni etero-familiari), oppure nell’ambito di quanto dallo stesso Tribunale loro delegato (come di prassi si prevedeva per l’avvio e la gestione degli incontri protetti)”.
"A ciò si aggiunga che, nel farlo, gli stessi hanno sempre, costantemente, aggiornato l’Autorità giudiziaria”, cioè i giudici minorili che, in ipotesi d’accusa, avrebbero voluto ingannare, tramite le proprie relazioni.
"Sebbene molte di queste siano state tacciate di falsità, non ci si può esimere dal rilevare come anche tali contestazioni risultino smentite, o comunque indimostrate, all’esito della complessa istruttoria svolta”.
Dunque, sia le decisioni che l’operato del Servizio sociale, “non erano mossi da alcun fine di inganno ma si basavano, a ben vedere, su valutazioni tecnico-professionali, di competenza propria degli operatori, di cui non si è provata né l’abnormità né l’erroneità, così come neppure si è dimostrata la falsità dei dati di fatto su cui si fondavano”.
Per la Procura di Reggio Emilia, che aveva chiesto una condanna a 15 anni, Federica Anghinolfi, ex responsabile dei Servizi sociali dell’Unione Val d’Enza era figura chiave dell’inchiesta. Ma per il tribunale, che l’ha condannata in primo grado a due anni solo per due imputazioni, nei confronti della ex dirigente sono stati utilizzati dall’accusa “argomenti generici, del tutto suggestivi, come quelli tramite i quali si è valorizzato ed enfatizzato il ’ruolo apicale’ ricoperto”.
Argomenti, “inidonei a dimostrare la consapevolezza in capo alla dirigente della asserita falsità delle relazioni”. Di più: nella sentenza depositata oltre sei mesi dopo la lettura del dispositivo, si dice che le contestazioni di falso mosse ad Anghinolfi in concorso con gli operatori si sono fondate “in modo pressoché esclusivo, sul suo ruolo dirigenziale, oltre che sulla enfatizzazione di profili attinenti alla sua personalità e alla sua vita”.
Del resto, prosegue il tribunale “è solo in quest’ottica che si spiegano” le accuse di falso “anche con riguardo a relazioni rispetto alle quali” l’imputata “non risulta avere neppure firmato la relativa nota di trasmissione”.
Durante il processo è emersa anche “la debolezza, sotto il profilo scientifico e metodologico, degli elaborati delle Consulenti tecniche del Pubblico ministero”. Esperte che, “oltretutto, si sono affidate a una teoria quale quella dei falsi ricordi che non solo non risulta unanimemente condivisa dalla comunità scientifica ma che, inoltre, anche alla luce delle sue ridotte capacità dimostrative, in ambito processuale può, al più, essere evocata per insinuare dubbi sull’attendibilità dei dichiarati, ma che di certo non può costituire la base su cui fondare un accertamento improntato al canone dell’al di là di ogni ragionevole dubbio”, conclude il collegio di giudici.