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 2026  febbraio 05 Giovedì calendario

Decreto sicurezza allo stadio: c’è la norma sul riconoscimento facciale: “Utile in caso di commissione di reati”

C’è una norma nel prossimo pacchetto sicurezza del governo che riguarderà tutti gli appassionati di calcio. Ed è una norma in base alla quale il volto di chi andrà allo stadio verrà rilevato da sistemi di identificazione facciale e finirà in un database, al quale si potrà accedere nel caso in cui vengano commessi dei reati. Un’iniziativa che potrebbe presentare perplessità. E infatti è stata a lungo discussa dagli uffici legislativi. “Un serio rischio di schedatura incontrollata esiste”, spiega al Fatto Nicola Bernardi, presidente di Federprivacy. Le domande intorno a questa norma, nata dalle richieste delle forze di polizia, sono diverse: dove verranno archiviati i dati del riconoscimento facciale? Per quanto tempo verranno conservati? La privacy viene rispettata?
La formulazione contenuta nello schema di decreto per il potenziamento organizzativo delle forze di polizia riguarda appunto i “Sistemi di identificazione biometrica a posteriori per il contrasto dei reati in occasione di manifestazioni sportive”. Qui si spiega che per garantire una maggiore sicurezza negli impianti sportivi, principalmente negli stadi, “in conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali e con la più recente e avanzata regolamentazione unionale dell’intelligenza artificiale, si prevedono ‘sistemi di identificazione biometrica remota a posteriori’ dotati di una funzione di riconoscimento facciale integrata con componenti di intelligenza artificiale”. “Il riconoscimento facciale degli spettatori”, si spiega nella bozza, “opera a posteriori: si attiva solo a seguito della commissione di un reato nel corso della manifestazione sportiva”. Tutto ciò per supportare le forze dell’ordine nell’identificare l’autore del reato “anche ai fini dell’adozione” del Daspo e “l’arresto in flagranza differita”.
Per il presidente di Federprivacy, Nicola Bernardi, la norma “è formalmente corretta e conforme all’artificial intelligence act e al Gdpr, la normativa europea sulla privacy, perché parla di un sistema di identificazione a posteriori. Inoltre è un presupposto per l’accesso ai dati ai fini dell’arresto in flagranza: questo comporta la registrazione del volto. Ma se il reato non viene commesso nello stadio, quel dato biometrico, almeno in teoria, dovrebbe essere cancellato. Tuttavia, il fatto che l’articolo sia corretto, non vuol dire che il rischio non ci sia. Per attuare queste nuove disposizioni senza violare la privacy ci vuole una profonda attività di studio per fare in modo che i volti delle persone siano raccolti in conformità alle norme e siano cancellati al termine della partita”. Per Bernardi, poi, non si può ignorare il diritto di chi va allo stadio “di essere informati su quali dati vengono raccolti, da chi e per quanto tempo”. Peraltro “ci sono già stati casi in cui il Garante della privacy ha stoppato l’utilizzo di questi sistemi biometrici quando erano in fase di sperimentazione. Dunque – conclude Bernardi – la norma si presta a violazioni, con un serio rischio di schedatura incontrollata. Da qui a trovarci in una dittatura digitale il passo è brevissimo”.