repubblica.it, 5 febbraio 2026
“Una donna che denuncia molestie, anche se non dimostrabili, non può essere condannata per calunnia”
La donna che denuncia molestie sessuali ma non riesce a dimostrare la fondatezza delle sue accuse, non può essere condannata per calunnia solo sulla base di supposizioni da parte del tribunale.
Lo ricorda la Cassazione in una sentenza del 3 febbraio in cui annulla senza rinvio la condanna per calunnia di un’impiegata catanese. La donna, che da 20 anni lavorava in una tabaccheria, ha denunciato nel 2017 di essere stata molestata sessualmente per tre volte da un collega che è anche fratello del titolare. Ma tutto sarebbe avvenuto in assenza di testimoni, lui la perseguitava anche telefonicamente, lei non aveva confidato a nessuno quel suo travaglio a lavoro. In quello stesso periodo c’erano stati degli ammanchi dalla cassa. Dopo l’esame dei tabulati telefonici e dopo la testimonianza di una donna che ha smentito la presunta vittima, il pm ha richiesto l’archiviazione perché non vi erano “elementi sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio”. L’accusato ha dichiarato che non l’aveva mai toccata e che era stata lei a rubare i soldi dalla cassa. La donna ha ammesso di avere portato via alcuni incassi e che per quel motivo era scattato il ricatto sessuale da parte del collega. Il gip ha accolto la richiesta del pm sulla base di accuse poco solide.
La sentenza per calunnia del tribunale di Catania ha messo in luce alcuni punti che, scrive la Cassazione, “non tengono conto del fatto che la donna avesse dichiarato di avere subito le violenze in assenza di testimoni”. Per il tribunale l’uomo è stato assolto perché “nessuno ha assistito”, “la donna si era contraddetta ed era autrice di alcuni ammanchi, omettendo di motivare il ricatto sessuale”, “c’è una volontà vendicativa della donna, per come riferito dall’accusato, che avrebbe espresso durante un litigio (sul quale però non c’erano riscontri, ndr)”. E poi – la parte che fa più riflettere – il tribunale ha scritto nelle motivazioni che “la donna per lungo tempo aveva subito i palpeggiamenti senza denunciarli e soprattutto senza licenziarsi”. Una motivazione che dà per scontati alcuni automatismi in una storia di violenze sessuali.
La Cassazione così censura i convincimenti soggettivi dei magistrati sulle condotte che dovrebbero tenere le vittime di violenze sessuali, ricordando il rischio di vittimizzazione secondaria per cui l’Italia è già stata condannata dalla Cedu nel 2021 e invitata a “non utilizzare motivazioni che espongano le donne alla vittimizzazione secondaria usando parole colpevolizzanti e moralistiche che potrebbero scoraggiare la fiducia della vittima nella giustizia”.
Il vizio della motivazione della sentenza di primo grado è l’avere ritenuto che “l’infondatezza della denuncia per violenza sessuale determinasse automaticamente la sua responsabilità per calunnia sulla base della mancanza di riscontri all’esito delle indagini sia per il contesto conflittuale in cui la denuncia era maturata”. In questo modo, spiega la Cassazione nella sentenza, si introdurrebbe nel nostro ordinamento la calunnia presunta. L’altro effetto, nell’avere attribuito la responsabilità della calunnia a una donna che non è riuscita a dimostrare la bontà delle sue accuse, è quello di “disincentivare ogni forma di collaborazione con l’autorità giudiziaria, di scoraggiare proprio le vittime di violenza di genere”.
Non è stato preso in considerazione, poi, il tema della “modalità progressiva delle dichiarazioni della persona offesa di violenza sessuale, che sono solite emergere a seguito di percorsi faticosi di rivisitazione del trauma subito” oltre che “di affidamento verso l’autorità giudiziaria”. La donna, infatti, aveva modificato nel tempo la sua versione, aggiungendo particolari, spiegando che i palpeggiamenti erano diventate richieste pressanti di rapporti sessuali e che la testimone che aveva indicato era sbagliata perché per lei era la prima denuncia.
“Un eventuale giudizio di inattendibilità su alcune circostanze – scrive la Cassazione – non necessariamente inficia la credibilità delle altre parti del racconto”.
Il decreto di archiviazione delle accuse mosse al collega della donna, comunque, non rappresenta la chiusura del caso. Ma soltanto che “la notizia di reato è infondata e non vi sono elementi idonei a sostenere l’accusa”. Le indagini possono essere riaperte su nuovi input. Il tabaccaio, il giorno dopo l’archiviazione, è stato licenziato dal titolare e fratello. Anche lui aveva rubato dalla cassa.