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 2026  febbraio 04 Mercoledì calendario

La Cassazione sulla gelosia: “Se scoppia per un tradimento non è mai un’attenuante”

La gelosia che esplode per un tradimento subìto non può essere considerata un’attenuante per i reati di stalking e lesioni aggravate. Non è giustificata. Ma, anzi, secondo la Cassazione, quel sentimento “morboso”, che è “espressione di supremazia e possesso” può configurare “l’aggravante dell’aver agito per motivi futili o abietti”.
È finito con un rigetto da parte della Cassazione uno dei motivi che fondano il ricorso presentato dall’ex convivente di una donna milanese che lo aveva tradito con un altro uomo. La Corte d’appello di Milano nell’aprile del 2025 aveva condannato l’uomo violento a 9 mesi e 10 giorni, pena poi sostituita con una multa di 5.600 euro. La donna e il suo nuovo compagno erano stati perseguitati, aggrediti e vivevano in uno stato di ansia e paura. L’ex convivente aveva poi intrapreso un percorso terapeutico.
Ma per il condannato la pena decisa dalla Corte era ingiusta e ha presentato un ricorso con quattro motivi di censura, due dei quali ritenuti infondati dalla Cassazione. Rifacendosi a pregresse sentenze gli ermellini hanno richiamato una valutazione etica negativa. E hanno escluso anche l’eventuale attenuante di avere reagito in “stato d’ira” per avere subìto un fatto ingiusto. Sono state richiamate, poi, le attuali regole di convivenza civile, secondo le quali, “lo stato psicologico determinato dal tradimento non può essere valutato come un elemento positivo” perché costituisce non solo uno stato emotivo ma “il movente per comportamenti violenti e vessatori”.
La Suprema Corte ha invece accolto i motivi che denunciano un vizio nella determinazione della pena, per questa parte gli atti vengono rinviati a un’altra sezione della Corte d’appello milanese per una nuova sentenza.