corriere.it, 26 gennaio 2026
Signorini, accolto il ricorso: Fabrizio Corona non potrà più pubblicare nulla online sul giornalista
È stato accolto il ricorso di Alfonso Signorini, presentato nei giorni scorsi dai legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello: Fabrizio Corona dovrà consegnare tutto il materiale che riguarda il giornalista e conduttore e non potrà più pubblicare in rete le informazioni inerenti allo stesso Signorini. Già nella giornata di lunedì 26 gennaio «Falsissimo» non andrà in onda. Intanto lo stesso Corona ha annunciato che ricorrerà, con i suoi legali, contro la decisione del Tribunale: «In Italia c’è la libertà di pensiero e di parola, in qualunque modo venga manifestata. La censura non c’è più in Italia dal 1946 – aveva già spiegato l’avvocato storico del fotografo, Ivano Chiesa -. Non esiste in Italia la possibilità di inibire a nessuno la possibilità di dire quello che vuole. Tu puoi intervenire dopo: se ti ho offeso mi quereli, ma non è che se pensi che domani ti offenderò ancora, allora mi impedisci di parlare, perché non siamo in Russia».
Il giudice della prima sezione civile del Tribunale di Milano Roberto Pertile ha accolto il ricorso urgente presentato dai legali di Signorini e, dopo l’udienza di venerdì scorso, ha depositato oggi la sua ordinanza. Pertile ha ordinato a Corona «di rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video nonché tutti i contenuti (testuali, audio e video)» che riguardano la vicenda di Signorini.
Non solo, ha anche vietato all’ex re dei paparazzi di «pubblicare, di diffondere o di condividere, con qualsiasi mezzo o strumento e su qualsiasi hosting provider, qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio o che comunque danneggi, direttamente o indirettamente, il diritto del ricorrente (Alfonso Signorini, ndr) alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza».
Corona dovrà anche depositare nella cancelleria del Tribunale entro due giorni tutti i dati, i documenti e le immagini che riguardano la «sfera privata» del conduttore del Grande Fratello e tutta la corrispondenza, a partire soprattutto dalle chat. Infine, il giudice ha condannato Corona al pagamento delle spese processuali (286 euro) e dei compenso professionali dei legali (9.000) e ha deciso che Fabrizio Corona dovrà pagare 2.000 euro al giorno a Signorini per ogni violazione delle disposizioni dell’ordinanza.
«Esprimiamo piena soddisfazione per il provvedimento con cui il Tribunale di Milano ha inibito ogni ulteriore diffusione, pubblicazione e condivisione di contenuti diffamatori e lesivi dell’onore, dell’immagine e della riservatezza del ricorrente», commentano gli avvocati di Alfonso Signorini, Daniela Missaglia e Domenico Aiello. Che aggiungono: «Il giudice ha ordinato l’immediata rimozione dei contenuti illeciti da ogni piattaforma, social network e servizio di hosting, nonché il divieto di qualsiasi futura ripubblicazione o divulgazione, diretta o indiretta, con qualunque mezzo».
Per i legali, «si tratta di una decisione di particolare rilievo, che riafferma un principio fondamentale: la libertà di espressione non può mai trasformarsi in licenza di diffamare, né tantomeno in uno strumento di gogna mediatica, soprattutto quando la diffusione avviene in modo seriale e incontrollato attraverso il web e i social media. Il provvedimento riconosce con chiarezza che la tutela della dignità, della reputazione e della vita privata costituisce un limite invalicabile, anche – e soprattutto – nell’ecosistema digitale». I due avvocati concludono: «Confidiamo che questa decisione rappresenti un segnale forte e chiaro: la rete non è una zona franca e chi diffonde contenuti falsi o lesivi risponde delle proprie condotte, anche in sede cautelare e con misure immediatamente efficaci».
«Deve esser chiaro – aggiunge l’avvocato Aiello – che non è possibile calpestare con disinvoltura e insolenza i diritti individuali delle persone. Non è permesso insultare e torturare sui social il prossimo; e non è possibile ricevere tutele per una pianificata e ramificata organizzazione votata alla diffamazione aggravata a scopi di lucro personale. Anche i Web Hosting, i grandi colossi della rete sempre pronti a macinare grandi ricavi, senza porsi problemi di etica e responsabilità sono moralmente concorrenti nell’illecito se non favoreggiatori».
Nel frattempo un’altra tegola è caduta sulla testa di Corona e questa volta porta la firma della Consob, che ha disposto – con la delibera 23815 – una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 200 mila euro per la violazione del regolamento Ue sulle cripto-attività in relazione all’offerta al pubblico di «memecoin $Corona». L’Autorità di vigilanza ha rivolto a Corona anche un’ingiunzione ad astenersi dal ripetere la violazione.
Corona, secondo quanto emerge dalla delibera Consob, avrebbe violato l’art. 4, paragrafo 1, del regolamento Ue sulle cripto-attività (MiCar) il quale stabilisce che gli emittenti di cripto-attività, diverse da token di moneta elettronica o asset-referenced token, devono pubblicare un white paper sulle cripto-attività approvato dalle autorità competenti prima di offrirle al pubblico o chiederne l’ammissione alla negoziazione nell’Ue. La Consob sottolinea la gravità del fatto visto che «Corona ha svolto un’offerta al pubblico italiano dei risparmiatori e potenziali investitori di token other than in completa violazione della disciplina applicabile ed, in particolare ignorando il richiamo di attenzione allo stesso tempestivamente rivolto dalla Consob, promuovendo l’offerta in prima persona anziché attraverso una persona giuridica, omettendo consapevolmente di redigere un white paper da notificare alla Consob e pubblicare, che consentisse agli oblati di svolgere una valutazione consapevole ed informata dell’offerta».
Corona, spiega ancora l’Autorità di vigilanza, ha scelto di avvalersi, non solo, di un «sito internet dedicato all’offerta, ma anche e primariamente di canali social media – Instagram e Telegram – che gli hanno consentito di raggiungere con immediatezza quantomeno l’ampia platea di soggetti ad essi iscritti (i suoi follower)». Quanto alla durata della violazione, essa si è protratta per almeno nove giorni per il periodo compreso tra il 24 febbraio 2025, in cui sono stati svolti accertamenti online, ed il 4 marzo 2025, in cui è stata adottata la la delibera n. 23460 della Consob che ha bloccato l’offerta.