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 2026  gennaio 13 Martedì calendario

Operaio fa causa all’azienda di vetri: «Pagatemi il tempo per la doccia e per cambiarmi a fine turno». I giudici: «Può lavarsi e cambiarsi a casa». Ricorso respinto: non avrà un euro

Viene sinteticamente definito «tempo-tuta». L’attività di vestizione e svestizione della divisa aziendale è da tempo al centro di un braccio di ferro tra aziende e lavoratori in diversi tribunali, va retribuita ed è considerata orario di lavoro. Principio acquisito, come confermano più sentenze della Cassazione. Non sempre, ma solo se è imposto dal datore di lavoro. E non sarebbe questo il caso. Il macchinista non era obbligato a indossare gli abiti in azienda. Poteva benissimo vestirsi a casa, visto che «la divisa, composta da giacca, pantaloni, scarpe antinfortunistiche e cappellino rinforzato, è simile a indumenti normali di ordinario impiego», scrive il giudice Giorgio Flaim che ha «gelato» le aspettative di un lavoratore della Vetri Speciali spa.
L’importante realtà nel settore vetrario ha vinto la battaglia legale contro un macchinista. Non dovrà versare neppure un euro per il «tempo» della vestizione, ha stabilito il Tribunale del lavoro. E la Corte d’appello si è allineata, confermando la decisione di Flaim nella sentenza depositata a fine anno. «Non rileva ai fini della decisione se il lavoratore uscisse dalla cosiddetta “zona calda” con diversi residui della produzione – scrive la Corte – poiché manca il presupposto fondante la retribuibilità del “tempo tuta”». I giudici hanno dato ragione all’azienda, rappresentata dall’avvocato Filippo Valcanover, e non solo per quanto riguarda il «tempo-tuta». Stoppano anche la richiesta di 10 minuti retribuiti per il passaggio di consegne tra colleghi. «I tempi per la vestizione-svestizione della divisa e il passaggio di consegne, qualora fossero ritenuti meritevoli di retribuzione, dovrebbero essere ridotti dal tempo delle pause» che l’azienda «consente in aggiunta a quella prevista dalla contrattazione collettiva per la consumazione del pasto», scrive Flaim. «I lavoratori addetti alla “zona calda” usufruiscono di almeno di una pausa caffé di 15 minuti al giorno retribuita», aveva eccepito la società, costituita in giudizio. Più altri 15 in estate per il caldo.
Ma partiamo dall’inizio. L’uomo, dipendente della società dal 2016, tre anni fa circa, attraverso il suo avvocato, Andrea Conte, aveva presentato ricorso davanti al giudice del lavoro chiedendo il riconoscimento di 20 minuti retribuiti per l’attività di vestizione a partire dal primo giorno di lavoro in azienda, del tempo impiegato per i passaggi di consegne, circa 10 minuti, più altri cinque per la doccia. Secondo il Tribunale, però, non ne ha diritto. In sentenza Flaim richiama alla memoria la giurisprudenza della Corte Suprema secondo la quale il «tempo-tuta» viene considerato lavoro «qualora il tempo e luogo di esecuzione di quelle operazioni siano imposti dal datore di lavoro». È vero che, essendoci gli spogliatoi, i lavoratori sono ormai abituati a vestirsi in azienda, ma nessuno li obbliga a farlo. Poi c’è il tema dei Dpi (guanti, occhialini e tappi otoprotettori) come ha sottolineato dalla difesa. Ma «indossare e dismettere un paio di guanti, di occhialini e tappi, non richiede più di qualche secondo», osserva il giudice. «Tempi assolutamente minimali» che non vanno pagati. Stesso ragionamento vale per la doccia. È necessaria per il macchinista che esce dalla zona di lavorazione completamente sporco. Non è un obbligo aziendale, sostiene il giudice. Quindi non va retribuita. E per le consegne? Il lavoratore era solito arrivare al lavoro mezzora prima. Ma «appare inverosimile – sostiene ancora il giudice – che questo anticipo sia dovuto alla necessità di ricevere le consegne del collega». Bastano pochi minuti e non vanno pagati