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 2026  gennaio 08 Giovedì calendario

Lodo Mondadori, la Corte di Strasburgo respinge i ricorsi di Fininvest e Berlusconi: «Equi i processi che portarono a risarcire 560 milioni a De Benedetti»

Vittoria di Pirro da 900 mila euro per Fininvest a Strasburgo sul «lodo Mondadori». Silvio Berlusconi, da postumo ricorrente a Strasburgo, e la Fininvest come società ricorrente in proprio, si vedono dare torto anche dalla Cedu-Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale pure per i parametri europei è stata equa – salvo appunto che per l’eccessiva e non ben motivata dai giudici stima di spese processuali per 900 mila euro – la lunga vicenda giudiziaria italiana sfociata nel maxi risarcimento a Carlo De Bendetti. 
Il ricorso di Fininvest e Berlusconi attaccava la sentenza civile che nei tre gradi di giudizio 2009/2011/2013 condannò la società dell’allora presidente del Consiglio e dei suoi figli a pagare alla Cir dell’Ingegnere complessivamente 560 milioni (tra capitale, interessi e spese legali) come risarcimento all’allora editore di «Repubblica» per i danni causatigli dalla corruzione giudiziaria che nel 1991 aveva inquinato la fine del braccio di ferro tra Berlusconi e De Benedetti per il controllo dell’allora prima casa editrice italiana, la Mondadori. Il 24 gennaio 1991, infatti, la Corte d’Appello civile di Roma (con sentenza redatta dal giudice Vittorio Metta) aveva annullato il cosiddetto «lodo Mondadori», cioè la decisione (favorevole a De Benedetti) adottata nel 1988 da un collegio arbitrale di tre giuristi scelti dalle due parti per dirimere l’interpretazione (controversa nella contesa con Berlusconi per il controllo dell’azienda editoriale) degli accordi con la famiglia Formenton, erede delle quote del genero di Arnoldo Mondadori.
Quell’annullamento del lodo arbitrale inizialmente favorevole a De Benedetti spianò la strada a Berlusconi, giacché pose la Cir di Benedetti nella condizione di trattare da una posizione molto più debole il compromesso con Fininvest: transazione mediata dall’allora imprenditore andreottiano e poi parlamentare pdl Giuseppe Ciarrapico, e infine culminata nella spartizione tra libri, settimanali (tra cui «Panorama») e un conguaglio di 365 miliardi di lire a Berlusconi, e invece «l’Espresso», «Repubblica» e i quotidiani locali a De Benedetti.
In seguito, però, l’inchiesta degli allora pm Ilda Boccassini e Gherardo Colombo, e una sequela di 7 processi penali tra il 1996 e il 2007, ha stabilito in via definitiva che nel 1991, in cambio dell’annullamento del lodo arbitrale, l’avvocato di Berlusconi (e poi parlamentare e ministro della Difesa) Cesare Previti, nell’interesse dell’azienda di Berlusconi, insieme agli due legali Attilio Pacifico e Giovanni Acampora fece pervenire al giudice Vittorio Metta 400 milioni di lire in contanti, provenienti dai 2 milioni e 732.868 dollari (3 miliardi di lire) che appena 20 giorni dopo la sentenza di Metta i conti bancari esteri Fininvest «All Iberian» e «Ferrido» avevano bonificato il 14 febbraio 1991 al conto svizzero «Mercier» di Previti. Per questa corruzione in atti giudiziari le sentenze definitive il 13 luglio 2007 inflissero al giudice Metta 2 anni e 9 mesi (in continuazione con altri 6 anni per la corruzione già nel processo Imi-Sir), e 18 mesi a Previti (in aggiunta ai 6 anni inflittigli per la corruzione Imi-Sir).
L’unico a non subire conseguenze penali fu proprio Berlusconi, perché, quando nel 2001 Previti e Metta erano stati rinviati a giudizio dalla Corte d’Appello di Milano su ricorso dei pm contro l’iniziale proscioglimento di tutti disposto dal gup Rosario Lupo, l’allora premier era stato l’unico a vedersi riconoscere dai giudici le attenuanti generiche, che ne avevano determinato la prescrizione per un particolarissima situazione intertemporale. Benché infatti dal 1992 il privato corruttore e il magistrato corrotto rischiassero la stessa pena, la giurisprudenza riteneva che per l’ipotetico «corruttore privato» (Berlusconi) non potessero valere le stesse pene del «corrotto magistrato» (Metta) nel periodo compreso fra il 26 aprile 1990 e il 7 febbraio 1992, cioè nel periodo nel quale le norme sulla corruzione dei magistrati non lo prevedevano espressamente. 
La contestazione a Berlusconi (400 milioni nel 1991 a Metta) cadeva proprio in questo vuoto normativo, e così prevalse la tesi che per il «privato» Berlusconi le pene teoricamente applicabili fossero quelle non della «corruzione in atti giudiziari», ma della «corruzione semplice», più basse e perciò esposte prima alla prescrizione. Qui infatti entrarono in gioco le attenuanti generiche, negate a Previti e Metta, ma nel 2001 concesse al premier Berlusconi nel presupposto che avesse agito «nell’ambito di un’attività imprenditoriale le cui zone d’ombra non possono condurre a una preconcetta valutazione ostativa» ora che le sue «attuali condizioni individuali e sociali» (si era nel 2001, ed era presidente del Consiglio) sono di «oggettivo rilievo»: quelle attenuanti ebbero l’effetto di dimezzare i termini massimi da 15 anni a 7 anni e mezzo, facendo appunto scattare il proscioglimento per prescrizione ridatata al 14 ottobre 1999.
Le sentenze civili che poi condannarono Fininvest di Berlusconi a risarcire la Cir di De Benedetti si espressero indirettamente anche su Berlusconi, leggendo le sentenze penali di condanna del suo avvocato Previti «necessariamente in una progressione logica: la Corte, che in sede penale prosciolse Berlusconi, doveva aver messo in relazione un fatto storico costituente reato attribuito all’imputato» Berlusconi (la corruzione del giudice Metta) «con le valutazioni di concessione delle attenuanti generiche. Il primo elemento è logicamente precedente al secondo. E, per svolgere l’operazione logica, non si può che postulare la sussistenza del reato come ascritto all’imputato». E in questa chiave sempre le sentenze civili di condanna di Fininvest a risarcire De Benedetti osservavano come fosse «fuori da ogni plausibile logica che nel febbraio 1991 una qualsiasi persona fisica abbia versato 3 miliardi di lire di Fininvest a Previti, in mancanza di una obbligazione debitoria nei suoi confronti, perché li gestisse nell’interesse della medesima Fininvest anche e soprattutto a fini corruttivi, tenendo all’oscuro il proprietario della società pagatrice e beneficiaria. È ovvio che nessun gestore o collaboratore, neppure al più alto livello, avrebbe mai assunto su di sé la responsabilità ed il rischio in mancanza di un’univoca direttiva del dominus», a meno non si voglia credere ad «audaci corruttori che in autonomia sottraggono 3 miliardi a Fininvest per consumare una corruzione “clandestina” rispetto allo stesso soggetto pagatore e beneficiario dell’illecito»: una tangente «per immedesimazione organica». Invece – scrivevano le sentenze civili di condanna di Fininvest – nel «mondo della normalità è certo, essendo il contrario addirittura irreale, che il dominus della società abbia promosso o consentito la condotta criminosa, realizzata con denaro suo ed a suo illecito profitto attraverso esecutori materiali a lui strettamente legati».
Contro queste espressioni Berlusconi si era rivolto appunto alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, lamentando la violazione del proprio diritto a un equo processo per il fatto che quei giudizi fossero stati riportati in un procedimento nel quale lui non era formalmente parte, e su fatti per i quali aveva avuto la prescrizione, a suo avviso interpretabile come base di presunzione di innocenza. Ed è questa la doglianza che Strasburgo oggi non ha accolto, ritenendo (sei giudici su sette, con l’opinione parzialmente dissenziente della giudice polacca) che le sentenze italiane non abbiano attribuito alcuna responsabilità penale a Berlusconi e dunque non ne abbiano violato la presunzione di innocenza.
Fininvest, invece, aveva incentrato il proprio ricorso sul fatto che tutti i procedimenti civili sfociati nella condanna a risarcire Del Benedetti fossero stati sviluppati senza prima la formale revocazione del lodo arbitrale di Metta giudicato frutto di corruzione dalle precedenti sentenze penali. Strasburgo risponde che il superamento del giudicato precedente ha avuto ragioni convincenti, bilanciando interessi individuali con esigenze di una corretta amministrazione della giustizia, e che le sentenze sono state fondate su una consulenza tecnica d’ufficio, correttamente motivate, e immuni da vizi di arbitrarietà. Solo su un punto Fininvest vede accolto il proprio ricorso, e cioè l’insufficiente motivazione del perché i giudici italiani le accollarono spese processuali stimate 900.000 euro, cifra record non ben motivata: qui la Cedu dichiara che l’Italia ha violato il diritto a un processo equo, violazione che però non comporta alcuna sanzione all’Italia perché nulla in merito su aveva domandato Fininvest.
La sentenza è stata decisa dalla presidente Ivana Jelić (Montenegro) con i giudici Erik Wennerström (Svezia), Raffaele Sabato (Italia), Frédéric Krenc (Belgio), Davor Derenčinović (Croazia), Alain Chablais (Liechtenstein), Anna Adamska-Gallant (Polonia). Il verdetto non è definitivo perché Fininvest entro tre mesi può chiederne il rinvio alla Grande Camera.