Corriere della Sera, 25 ottobre 2025
Prepara il ricorso al Tar con l’intelligenza artificiale. I giudici: avvocato sleale
Gli avvocati stiano attenti perché rischiano la propria toga – e non soltanto un rimbrotto verbale o magari ancora solo una modesta ammenda per lite temeraria – se, facendo fare le ricerche di giurisprudenza a uno degli ormai diffusi strumenti di intelligenza artificiale, nelle proprie cause sottopongono ai giudici precedenti sentenze in realtà mai esistite o riguardanti tutt’altre questioni perché frutto delle «allucinazioni» di quegli ancora fallaci programmi: il Tar-Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha infatti «trasmesso all’Ordine degli Avvocati di Milano, per le valutazioni di competenza», copia della sentenza con cui, nel respingere il ricorso di un avvocato per conto di una madre che contestava la bocciatura della figlia in seconda liceo, censura che il professionista sia stato processualmente sleale nel prospettare una serie di precedenti giuridici inesistenti o non pertinenti, e abbia così anche fatto perdere tempo ai giudici per andare a smontarli uno ad uno. Ora l’Ordine milanese, dopo un contraddittorio con l’iscritto entro 30 giorni, invierà gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina, davanti al quale in teoria il legale potrebbe rischiare una delle prime sanzioni, avvertimento o censura.
Finora agli avvocati troppo disinvolti nell’uso non sorvegliato delle intelligenze artificiali era andata meno peggio: in un caso il Tribunale di Firenze aveva ritenuto che l’avvocato che cita sentenze inesistenti sfornate da algoritmi non incorra nella lite temeraria se l’errata citazione non ha inciso in maniera determinante sulla formazione della decisione; mentre in un altro caso la sezione lavoro del Tribunale di Torino, pur riconoscendo la lite temeraria, era comunque rimasta nell’alveo della causa facendo pagare all’avvocato (oltre alle spese di lite) 500 euro a ciascuna delle controparti e 500 euro alla Cassa delle Ammende.
Per contestare la legittimità degli atti del Ministero dell’Istruzione nella bocciatura di una ragazza che per la madre non aveva avuto il supporto didattico indispensabile alle sue condizioni di salute, l’avvocato «nel ricorso ha citato tutte sentenze non pertinenti e in molti casi riferibili ad orientamenti giurisprudenziali non noti» (elegante eufemismo per dire inventati): «Questa condotta – lamentano il presidente della V sezione Stefano Mielli con le colleghe Concetta Platamura e Silvana Bini – costituisce una violazione del dovere del difensore di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, in quanto introduce elementi potenzialmente idonei ad influenzare il contraddittorio processuale e la fase decisoria verso un percorso non corretto, e perché rende inutilmente gravosa a giudici e controparti l’attività di controllo della giurisprudenza citata e dei principi apparentemente affermati». I giudici scrivono di aver chiesto spiegazioni al legale, il quale «a verbale ha affermato di aver citato giurisprudenza reperita mediante strumenti di ricerca basati sull’intelligenza artificiale che hanno generato risultati errati». Ma ciò per il Tar «non può avere una valenza esimente, in quanto la sottoscrizione degli atti processuali ha la funzione di attribuire la responsabilità degli esiti degli scritti difensivi al sottoscrittore, indipendentemente dalla circostanza che questi li abbia redatti personalmente o avvalendosi dell’attività di propri collaboratori o di strumenti di intelligenza artificiale».
Di più: proprio l’Ordine degli Avvocati di Milano nel 2024 ha redatto una «Carta dei principi per un uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito forense» che, in osservanza del principio della centralità della decisione umana, pone a carico del difensore «un onere di verifica e controllo dell’esito delle ricerche effettuate con i sistemi di intelligenza artificiale, possibili fonti di risultati errati comunemente qualificati come “allucinazioni da intelligenza artificiale”, che si verificano quando questi sistemi inventano risultati inesistenti ma apparentemente coerenti con il tema trattato».