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 2025  ottobre 03 Venerdì calendario

Test antidroga per automobilisti Chi si rifiuta commette un reato

Occhi lucidi, mucose nasali arrossate e scarsa attenzione. Alle forze dell’ordine bastano questi pochi indizi per «legittimare l’invito» rivolto al conducente di un mezzo a sottoporsi a un test antidroga. E al conducente del mezzo basta rifiutarsi per incorrere in uno specifico reato. Lo stabilisce la Cassazione nella sentenza depositata lo scorso 26 settembre dai giudici della quarta sezione penale. Il caso in esame riguarda un automobilista siciliano che, dopo essere stato fermato per un controllo stradale, si era rifiutato di eseguire delle analisi di laboratorio per verificare il suo eventuale stato di alterazione derivante dall’uso di sostanze stupefacenti. Per questo era stato denunciato dagli organi di polizia e poi condannato, il 21 settembre 2023, dal locale Tribunale per il reato previsto al comma 8 dell’articolo 187 del codice della strada. Sentenza confermata dalla Corte di appello di Palermo il 26 settembre 2024. «La motivazione della Corte d’appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità», hanno precisato gli Ermellini.
L’imputato aveva fatto ricorso contro la pronuncia di secondo grado, obiettando che «non sarebbe stato invitato a sottoporsi ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, tanto che non è configurabile un suo rifiuto a sottoporvisi». Rientra tra gli accertamenti qualitativi, per esempio, il tampone salivare. Tale test di screening viene effettuato a bordo strada dagli agenti o dai carabinieri con l’utilizzo di apparecchiature portatili a lettura automatica e con stampa del risultato. «Non risulterebbe provato l’elemento soggettivo del reato – è specificato nel ricorso presentato dai difensori – perché nessun accertamento veniva eseguito sulla sigaretta rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, né alcun elemento concreto conduceva a ritenere che lo stato sintomatico fosse generato dall’uso di stupefacenti».
Secondo la Cassazione, invece, l’istruttoria svolta in primo grado «ha consentito di accertare che questi (l’automobilista, ndr) presentava sintomi tali da far sospettare l’assunzione di sostanze stupefacenti, ovvero arrossamento delle mucose nasali, mancanza di attenzione, occhi lucidi. Segni che inducevano il sospetto di una possibile assunzione di stupefacenti la quale legittimava l’invito all’imputato a sottoporsi all’accertamento sanitario mediante il prelievo di liquidi biologici presso una struttura sanitaria accreditata, invito al quale l’imputato opponeva netto rifiuto».
LE MOTIVAZIONI
«La sentenza impugnata (quella della Corte d’appello di Palermo, ndr), pertanto, ha operato un buon governo della giurisprudenza di legittimità – precisano gli Ermellini – laddove ha affermato che il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari sull’eventuale stato di alterazione psicofisica, previsto dall’articolo 187 del codice della strada, è configurabile in casi come quello in esame, in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l’obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio». Stesso discorso vale anche per chi si rifiuta di sottoporsi all’etilometro. In entrambi i casi il trattamento sanzionatorio prevede l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto da 6 mesi a un anno. A differenza della guida in stato di ebbrezza alcolica, non è consentito l’accertamento di guida sotto l’influenza di stupefacenti basandosi solo su rilievi sintomatici: stato di euforia, depressione, delirio, eccessiva loquacità, pupille dilatate, anomala sudorazione, occhi lucidi. Ma agli organi di polizia è lasciata la valutazione delle circostanze che possono consigliare l’accompagnamento del conducente presso strutture sanitarie per verificare lo stato di alterazione.