Il Messaggero, 17 settembre 2025
Alcoltest, la Cassazione «È valida la rilevazione più favorevole a chi guida»
Ancora una pronunzia sull’etilometro e la guida in stato di ebbrezza. Di nuovo a favore degli automobilisti. La Cassazione torna sul tema per precisare che il valore da considerare, nel caso in cui ci siano due test alcolemici con esiti differenti, è quello che rileva i valori più bassi.
Era stata la Corte d’Appello di Reggio Calabria a confermare la sentenza di primo grado, condannando un automobilista per guida in stato di ebbrezza e disponendo la revoca della patente. Al primo test, quando era stato fermato, l’uomo era risultato con un tasso alcolemico di 1,56. Nella seconda misurazione, invece, il livello raggiungeva solo 1,32. La prima verifica, in base alle norme vigenti all’epoca dei fatti, poi modificate, avrebbe fatto scattare le sanzioni penali massime, che riguardavano i casi di sforamento del tasso alcolemico di 1,5, ossia, oltre all’ammenda, la revoca della patente. Se invece Tribunale e Corte d’Appello avessero considerato la seconda misurazione, ossia tra lo 0,8 e 1,5, per l’imputato sarebbe scattata semplicemente la sospensione del permesso di guida. Per questo l’automobilista si è rivolto alla Cassazione, che dopo due condanne gli ha dato ragione.
Secondo la Corte, il presupposto della sentenza impugnata è sbagliato. Si legge nella decisione: «È errato l’assunto contenuto nella sentenza impugnata secondo cui, sul presupposto che possano essere diverse le variabili che influenzano l’assorbimento e lo smaltimento dell’alcool nell’organismo, deve essere considerato, quale tasso alcolemico rilevante, quello rilevato dalla prima (pari ad 1,56) delle due misurazioni effettuate». È probabile che alla prima misurazione l’automobilista fosse già nella fase di assorbimento dell’alcol. Si legge ancora nelle motivazioni: il codice della strada, si specifica, «prevede due misure “concordanti” del tasso alcolemico in un breve periodo, al fine di assicurare che l’esito della rilevazione risulti affidabile, considerato anche che l’indagine viene compiuta attraverso uno strumento tecnico e svolge un ruolo di garanzia, essendo intesa ad evitare che errori dell’apparato, o fisiologiche oscillazioni nell’esito della procedura di misurazione possano erroneamente condurre all’affermazione di responsabilità».
Dalla sentenza emerge che i giudici di merito, nel valutare il caso, si erano basati sulla vecchia giurisprudenza che considerava la curva di assorbimento, e quindi in casi del genere si sarebbe fondata sul fatto che il tasso, al momento della guida, fosse più alto.
Ma soprattutto i giudici sottolineano: «Nel caso in cui le due rilevazioni indichino tassi alcolemici diversi, come previsto nella fattispecie, deve prendersi a base del giudizio quella che mostra il tasso più basso, in ossequio al principio del favor rei. L’ipotesi di reato contestata all’imputato sussiste quando il tasso alcolemico rilevato alla seconda misurazione risulti superiore al limite previsto dalla legge, non potendo trovare applicazione la revoca della patente di guida qualora il valore della seconda misurazione sia inferiore alla soglia stabilita». E aggiungono: «La valutazione deve necessariamente fondarsi sul risultato della seconda misurazione quando questa presenti un valore inferiore rispetto alla prima, non essendo consentito disporre la revoca della patente sulla base del primo valore più elevato, dovendo prevalere il criterio di favore verso l’imputato nell’interpretazione della normativa tecnica di rilevazione del tasso alcolemico».
Ma i giudici hanno posto l’accento anche sul fatto che la sentenza d’appello, nonostante fosse basata sui vecchi principi che legavano la sanzione alla curva di assorbimento, fosse contraddittoria perché aveva collocato il caso tra quelli meno gravi, ossia che prevedono la sospensione della patente, ma poi aveva stabilito la revoca del permesso di guida.