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 2025  luglio 23 Mercoledì calendario

Banche: aprire un conto corrente diventa un diritto incondizionato dei cittadini

Primo sì della Camera (con 254 sì e nessun contrario) alle nuove norme che regolano l’attività delle banche. Arriva infatti l’obbligo di stipulare contratti di conto corrente ed in parallelo viene introdotto il divieto di recedere dai contratti in presenza di saldi attivi, salvo che per gravi e documentate ragioni. Non importa se il soggetto è un cattivo pagatore o se risultano a suo carico protesti e insolvenze acclarate, perché d’ora in poi le eventuali segnalazioni alla Centrale rischi non avranno più rilievo. Di fatto, quando anche il Senato approverà le modifiche, il conto corrente non sarà più solamente frutto di un contratto stipulato dal correntista con la banca ma diventa oggetto di un vero e proprio diritto del cittadino, incondizionato e generalizzato; diritto fondamentale, tanto più ora che il denaro elettronico si diffonde sempre di più.
Le modifiche al Codice
Si tratta delle norme già passate al vaglio della commissione Finanze alla Camera su iniziativa di Lega, Fdi e Noi moderati che introducono nel Codice civile un nuovo articolo, il 1857-bis, che prescrive in capo alla banca, da un lato, l’obbligo di stipulazione di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda e, dall’altro, l’impossibilità di recedere dal contratto, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, in caso di saldi attivi, se non per motivi gravi e documentati, come l’osservanza delle norme antiriciclaggio e antiterrorismo.
L’obiettivo delle nuove norme
La relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge, riportata nelle schede di lettura di accompagnamento al progetto di legge, segnala come l’obiettivo sia quello di rispondere alle esigenze di numerosi cittadini che hanno visto chiudere, «unilateralmente e senza motivo», il rapporto di conto corrente dalla propria banca, pur in presenza di saldi attivi, costringendoli, per effetto delle segnalazioni interbancarie, a non poter più disporre delle proprie provviste. La banca infatti, viene segnalato, a seguito del recesso del conto consegna al correntista unicamente un assegno circolare, il quale per sua natura presuppone un conto corrente e un rapporto bancario per essere convertito in liquidità disponibile alla spesa o utilizzato per il pagamento di spese e utenze, e il correntista stesso a sua volta si trova impossibilitato a stipulare un nuovo conto presso altre banche a causa della segnalazione interbancaria.
La storia personale del potenziale correntista non potrà più condizionare l’apertura del conto tranne i casi in cui su di lui pendano forti sospetti di pratiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, che poi sono le uniche ragioni per cui la banca può sempre chiudere un conto corrente.
Ecco il testo votato
«1. Nel libro IV, titolo III, capo XVII, sezione V, del Codice civile, dopo l’articolo 1857 è aggiunto il seguente:
«Art. 1857-bis. – (Apertura e chiusura di un rapporto di conto corrente) – Fermo restando l’obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la banca non può in alcun caso esimersi dalla stipula di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda. La banca comunica l’eventuale diniego di stipula, derivante dall’osservanza delle norme antiriciclaggio ed antiterrorismo, motivandolo per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente. La banca non può recedere dal contratto di conto corrente a tempo determinato o indeterminato quando i saldi siano in attivo, se non per i motivi di cui al comma precedente.».
2. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 33 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è abrogata». Che poi quest’ultima è la norma che, in deroga ad altre disposizioni, consentiva alla banca di recedere dal contratto stipulato «qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore».
I dubbi delle banche
Il via libera della Camera arriva nonostante Bankitalia e Associazione bancaria italiana nei mesi passati avessero espresso dubbi. In particolare l’Abi aveva segnalato che la normativa prevede già l’obbligo per Poste e banche ad aprire un conto base «e pone, invece, in via generalizzata un obbligo in capo alla banca di aprire un conto corrente evoca una funzione “pubblicistica” o “para-pubblicistica” dell’attività bancaria», in contrasto con l’articolo 10 del Testo unico bancario che sancisce che «l’attività bancaria ha carattere di impresa». Bankitalia aveva invece richiamato l’attenzione «sui profili di compatibilità della proposta di legge con alcuni principi dell’ordinamento europeo e costituzionale, sui suoi possibili effetti in termini di solidità e stabilità del sistema finanziario e sull’interazione con la vigente normativa antiriciclaggio».
Il Conto base
Ma cos’è il conto base? È un tipo di conto corrente pensato per chi ha esigenze semplici di gestione del denaro. È stato introdotto per rendere i servizi bancari accessibili a tutti, quindi è più conveniente rispetto a un conto corrente ordinario. Ha un canone annuo ridotto e sotto una certa soglia di reddito è gratuito: occorre avere un Isee inferiore a 11.600 euro (e in questo caso non si paga neppure l’imposta di bollo) oppure un reddito lordo inferiore a 18 mila euro se si è pensionato, ma in questo caso devi pagare l’imposta di bollo (34,20 euro l’anno). Per legge tutte le banche, Poste Italiane e gli altri operatori che offrono servizi di pagamento devono offrire il conto base ed aprirlo quando l’utente lo chiede. Anche per la chiusura non ci sono ostacoli: si può fare quando si vuole anche questo in maniera gratuita. Si paga solo le eventuali spese per i servizi extra che hai usato.