la Repubblica, 8 luglio 2025
Migranti, Consulta dà ragione a Piantedosi: corretto il fermo delle navi delle ong
Non sono fondate le questioni di legittimità poste sulla scelta governativa di sanzionare chi svolge attività umanitarie in mare e di delegare, nei fatti, alla Libia il respingimento di persone in fuga da rischi e persecuzioni. Così cala la bocciatura della Corte Costituzionale sui rilievi che, sul decreto Piantedosi avevano incendiato il dibattito politico intorno al salvataggio dei migranti e alle politiche restrittive della destra.
Non solo. Non è né irragionevole né sproporzionato, a giudizio della Consulta, aver previsto il fermo della nave.
Quella misura punitiva – avversata in sede giudiziaria dalle ong – per i giudici della Corte Costituzionale sanziona «quelle trasgressioni che pregiudichino la stessa finalità di salvaguardia della vita umana in mare, insita nella Convenzione Sar, e che si rivelino idonee a compromettere, in carenza di motivi legittimi, il sistema di cooperazione che tale Convenzione ha istituito».
Era stato il tribunale di Brindisi a porre la questione di legittimità dinanzi alla Consulta, dopo il ricorso dell’ong Sos Méditerranée contro un altro fermo amministrativo toccato alla nave di soccorso, scaturito dal decreto Piantedosi.
Il caso aveva preso le mosse dal salvataggio del 9 febbraio 2024: quando l’equipaggio era riuscito a salvare 261 persone, tra le quali quasi 70 minori, in più riprese. Troppi interventi, secondo il Viminale, per il quale fa testo la comunicazione della Guardia costiera libica, la quale sostiene che siano stati i soccorritori a ’interrompere’ le loro manovre. Per le nuove regole scatta il fermo della “Ocean Viking” ma la giudice Roberta Marra boccia quel provvedimento, e sconfessando il decreto Piantedosi, libera la nave. Una pronuncia confermata poco dopo in sede di valutazione nel merito: quando la giudice accoglie le eccezioni di costituzionalità a cui si appellano gli avvocati Francesca Cancellaro e Dario Belluccio, del collegio difensivo di Sos Méditerranée.
In particolare, con la sentenza numero 101, la Corte, dopo avere affermato il “carattere punitivo” della misura del fermo della nave, osserva che in riferimento alla violazione del principio di determinatezza – ovvero l’articolo 25 della Costituzione, sul principio di legalità come insuperabile limite per chi detiene il potere – la “condotta sanzionata è descritta in modo puntuale ed è la legge a tracciare una chiara linea di confine tra lecito e illecito, evitando l’arbitrio del giudice e garantendo la conoscibilità del precetto”.
Qui i giudici argomentano sul punto che “la normativa nazionale si inserisce nell’ambito delle regole di cooperazione dettate dalla Convenzione di Amburgo sulla ricerca e il salvataggio marittimo": quindi l’inosservanza delle “richieste di informazione” e delle “indicazioni delle autorità” è punita “solo quando riguardi atti legalmente dati e conformi alla disciplina internazionale”.
Infondate, per la Consulta, risultano anche le questioni sollevate in relazione agli articoli 10 e 117 della Costituzione, per la violazione degli obblighi internazionali: poiché l’interpretazione sistematica della disciplina “conferma in modo inequivocabile non solo la possibilità, ma anche l’ineludibile necessità di intenderla in armonia con i principi costituzionali richiamati” e con gli stessi obblighi di soccorso e il divieto di respingimento.